KRKA D.D. NOVO MESTO
Sede: Šmarješka Cesta, 6 - Novo Mesto SI-8501, Slovenia
Partita IVA: 82646716

(GU Parte Seconda n.81 del 11-7-2024)

 
Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in  commercio  di
specialita'  medicinali  per  uso  umano.  Modifica  ai   sensi   del
  Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. 
 

  Titolare AIC: KRKA d.d, Novo mesto 
  Medicinale: PANTOPRAZOLO KRKA 
  Codice  AIC  n.038436,  in  tutte  le  confezioni  autorizzate  con
dosaggio di 40 mg 
  Codice     Pratica:      C1A/2023/2335,      procedura      europea
CZ/H/0828/002/IA/066 
  Tipologia  variazione:  tipo  IA  n.   A.7.   Modifica   apportata:
eliminazione del sito Rontis Hellas, S.A., Medical and Pharmaceutical
Products, responsabile della produzione, confezionamento  primario  e
secondario, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito. 
  Medicinale: PANTOPRAZOLO KRKA 
  Codice AIC n. 038436, in tutte le confezioni autorizzate 
  Codice     pratica:      C1B/2023/2086,      procedura      europea
CZ/H/0828/001-002/IB/067 
  Tipologia  variazione:  tipo  IB,  C.I.2.a.   Modifica   apportata:
modifica del RCP in accordo al prodotto di riferimento. 
  In applicazione della Determina del Direttore  Tecnico  Scientifico
n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del  comma  1-bis,
art. 35, del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.,  a  seguito  della  variazione
sopra riportata, sono modificati gli stampati  (par.  4.8  del  RCP),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al titolare AIC. 
  Medicinale: ALPRAZOLAM KRKA 
  Codice AIC n. 045964 in tutte le confezioni autorizzate 
  Codice      pratica:      C1B/2024/280,      procedura      europea
CZ/H/0749/001-004/IB/006, 
  Tipologia variazione: tipo  IB  B.II.f.1.b.1.  Modifica  apportata:
modifica del periodo di validita' del prodotto finito da 2 a 3 anni. 
  In applicazione della Determina del Direttore  Tecnico  Scientifico
n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del  comma  1-bis,
art. 35, del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.,  a  seguito  della  variazione
sopra riportata, sono modificati gli  stampati  (par.  6.3  del  RCP)
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al titolare AIC. 
  Medicinale: RABEPRAZOLO KRKA 
  Codice AIC n. 041591 in tutte le confezioni autorizzate 
  Codice      pratica:      C1B/2024/614,      procedura      europea
NL/H/1787/01-02/WS/021 
  Tipologia variazione: tipo  IB  B.II.f.1.b.1.  Modifica  apportata:
modifica del periodo di validita' del prodotto  finito  da  24  a  36
mesi. 
  In applicazione della Determina del Direttore  Tecnico  Scientifico
n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del  comma  1-bis,
art. 35, del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.,  a  seguito  della  variazione
sopra riportata, sono modificati gli stampati  (par.  6.3  del  RCP),
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita'  si
ritiene affidata al titolare AIC. 
  Medicinale: RANOLAZINA KRKA 
  Codice AIC n. 049871 in tutte le confezioni autorizzate. 
  Codice pratica: C1A/2024/944, procedura europea HR/H/0222/IA/004/G 
  Tipologia variazione: grouping  composto  da  2  variaz.  tipo  IA,
B.II.e.1.a.1  e  B.II.b.3.z.   Modifica   apportata:   modifica   del
confezionamento  primario  del  prodotto  finito,  sostituzione   del
blister  da  PVC/PVDC/AL  a  PVC/PVDC/PVC/AL;  modifica  minore   nel
processo di produzione del prodotto finito, modifica del materiale di
confezionamento del bulk non in contatto diretto con la formulazione 
  In applicazione della Determina del Direttore  Tecnico  Scientifico
n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del  comma  1-bis,
art. 35, del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.,  a  seguito  della  variazione
sopra riportata, sono modificati gli stampati (par. 6.5 e 8 del RCP),
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita'  si
ritiene affidata al titolare AIC. 
  Medicinale: NEBIVOLOLO KRKA 
  Codice AIC n. 048207 in tutte le confezioni autorizzate 
  Codice     pratica:      C1B/2023/2173,      procedura      europea
PT/H/2176/001/IB/003 
  Tipologia  variazione  tipo  IB  n.  C.1.2.a.  Modifica  apportata:
modifica  del  RCP  in  linea  con  gli  stampati  del  prodotto   di
riferimento e in accordo  al  QRD  template.  In  applicazione  della
Determina  del  Direttore  Tecnico   Scientifico   n°   95/2024   del
24/05/2024, relativa all'attuazione del comma  1-bis,  art.  35,  del
D.Lgs. 219/2006 e s.m.i., a seguito della variazione sopra riportata,
sono modificati gli stampati (par. 4.6 e 5.3 del RCP),  relativamente
alle confezioni sopra  elencate,  e  la  responsabilita'  si  ritiene
affidata al titolare AIC. 
  Il Titolare  AIC  deve  apportare  le  modifiche  autorizzate,  ove
applicabile,  al  RCP  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  in
G.U.R.I., Parte II della variazione e al FI e all'etichettatura entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti gia' prodotti
alla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, che i  lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
  Medicinale: RABEPRAZOLO KRKA 
  Codice AIC n. 041591 in tutte le confezioni autorizzate 
  Codici pratica: C1B/2020/2495 e C1B/2022/2531,  procedure  europee:
NL/H/1787/001-002/IB/018 e NL/H/1787/001-002/IB/019, 
  Tipologie variazioni: tipo IB  n.  C.I.z  e  tipo  IB  n.  C.I.3.z.
Modifiche apportate: adeguamento RCP e FI  al  QRD  template  e  alla
linea guida degli eccipienti, modifiche  editoriali  e  aggiornamento
RCP  e  FI  in  accordo  alla  procedura  PSUSA/00002601/202110.   In
applicazione della Determina del  Direttore  Tecnico  Scientifico  n°
95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.
35, del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i., a seguito  della  variazione  sopra
riportata, sono modificati gli stampati (par. 4.4 e  4.8  del  RCP  e
relativi par. del FI e delle etichette) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata  al  titolare
AIC. 
  Medicinale: ROPINIROLO KRKA 
  Codice AIC n. 040525 tutte le confezioni autorizzate 
  Codice     pratica:      C1B/2023/1366,      procedura      europea
SK/H/0119/001-003/IB/024 
  Tipologia  variazione:  tipo  IB,  C.I.3.z.   Modifica   apportata:
modifica  del  RCP   e   FI   in   accordo   alla   procedura   PSUSA
(PSUSA/00002661/202207).  In   applicazione   della   Determina   del
Direttore Tecnico Scientifico n°  95/2024  del  24/05/2024,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, art.35 D.Lgs  219/2006  e  s.m.i.,  a
seguito  della  variazione  sopra  riportata,  sono  modificati   gli
stampati (par. 4.8 e del RCP e corrispondenti par.  del  FI  e  delle
etichette) relativamente al medicinale indicato e la  responsabilita'
si ritiene affidata al titolare AIC. 
  Medicinale: TRAMADOLO E PARACETAMOLO KRKA 
  Codice AIC n. 043759 in tutte le confezioni autorizzate 
  Codici pratica:  C1B/2023/803  e  C1B/2024/725,  procedure  europee
HU/H/0190/001-002,004/IB/048 e HU/H/0190/001-002,004/IB/054 
  Tipologia variazione:  tipo  IB  n.  C.I.2.a.  Modifica  apportata:
modifica RCP e FI in accordo al prodotto di riferimento  e  modifiche
editoriali. 
  In applicazione della Determina del Direttore  Tecnico  Scientifico
n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del  comma  1-bis,
art. 35, del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.,  a  seguito  della  variazione
sopra riportata, sono modificati gli stampati (par.  4.2,  4.4,  4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del RCP e corrispondenti par. del FI  e
delle  etichette),  relativamente  al  medicinale   indicato   e   la
responsabilita' si ritiene affidata al titolare AIC. 
  Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate  al  RCP  a
partire dalla data di  pubblicazione  in  G.U.R.I.,  Parte  II  della
variazione e al FI e all'etichettatura entro e non oltre i  sei  mesi
dalla  medesima  data.  Sia  i  lotti  gia'  prodotti  alla  data  di
pubblicazione in G.U.R.I., Parte II della  variazione,  che  i  lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A  decorrere  dal
termine di 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  G.U.R.I.,
Parte II della variazione, i farmacisti sono tenuti a  consegnare  il
FI aggiornato agli utenti, che scelgono la  modalita'  di  ritiro  in
formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al  farmacista  il  FI
aggiornato entro il medesimo termine. 

                           Un procuratore 
                         Immacolata Illiano 

 
TX24ADD7546
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.