Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE DOC GENERICI
Confezioni e numeri di AIC: 047074 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice Pratica: C1B/2024/850
N° di Procedura Europea: IE/H/0928/001/IB/024
Tipologia variazione: Modifica di Tipo IB, categoria A.2.b)
Modifica Apportata: Modifica del nome del prodotto medicinale solo
in Italia, da Salmeterolo e Fluticasone DOC Generici a Aeromex.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 successive
modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (RCP, FI e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si
ritiene affidata al Titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione,
il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al FI e all'etichettatura.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I.
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o
in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX24ADD7589