TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

(GU Parte Seconda n.91 del 3-8-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per  usucapione  -
                           R.G. 1584/2023 
 

  Il sig. Grechi Greco (C.F. GRCGRC38A13V869V) residente in Rosignano
M.mo,  ed  elettivamente  domiciliato  in  Rosignano  Solvay,  Piazza
Pardubice n. 1, presso e nello  studio  del  difensore  avv.  Stefano
Carta del Foro di Livorno (C.F. CRTSFN71A21E625F), intende promuovere
dinanzi al Tribunale  di  Livorno,  azione  giudiziaria  per  sentire
dichiarare intervenuta, in suo  favore,  l'usucapione  del  compendio
immobiliare  identificato   al   Catasto   urbano   del   Comune   di
Collesalvetti (LI) al Foglio 103, particella 117, sub  8  e  9,  cat.
A/4, vani 5, con rendita catastale di euro 216,91 e A/5 con vani 2  e
rendita  catastale  di  euro  81,60,  di  cui  l'odierno  attore   e'
comproprietario  della  quota  di  1/1  di  54/144  per   successione
ereditaria, come risulta dalla relazione della dott.ssa Piovanelli. 
  Che l'atto di riferimento  e'  la  successione  di  Grechi  Elia  -
Domenico fu  Giuseppe,  aperta  in  data  14.07.1945,  registrata  in
Livorno il 27.03.1946  al  n.  12  Vol.  278.  Per  questo  compendio
immobiliare non risultano altre trascrizioni ulteriori e successive. 
  Che oltre  all'odierno  attore,  sono  risultati  eredi  le  sig.re
Moscatelli Fiorella, erede di Pesci Marina, Vallini Catia  e  Vallini
Rossella, eredi di Pesci Olga e Potenti Monica, Grechi Renata, Rocchi
Giuliana,  Grechi  Federico.   Trattandosi   di   universitas   iuris
dell'eredita'  e  rendendosi  necessario  procedere  alla   divisione
ereditaria ai sensi e per gli effetti  dell'art.  713  c.c.  in  data
14.04.2017 le sig.re Moscatelli  Fiorella,  erede  di  Pesci  Marina,
Vallini Catia e Vallini Rossella,  eredi  di  Pesci  Olga  e  Potenti
Monica, erede di Pesci Sara, comunicavano  all'attore  l'avvio  della
mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione MAXXI adr con sede  in
Livorno, al  fine  di  definire  le  rispettive  quote  dei  suddetti
immobili, cui l'attore aderiva; che a seguito di  numerosi  incontri,
in cui non e' stata contestata la circostanza  che  l'odierno  attore
abbia posseduto in modo pieno ed  esclusivo  uti  dominus  per  oltre
vent'anni  il  compendio  immobiliare,  e'  emersa   la   sostanziale
impossibilita' di individuare tutti  gli  altri  eredi  del  suddetto
compendio immobiliare e cosi' tutte le parti hanno convenuto  di  non
poter trovare una soluzione conciliativa, per  la  impossibilita'  di
poter individuare e convocare tutti gli eredi; che pertanto l'attore,
non risultando altre notizie in grado di consentire  l'individuazione
degli atri comproprietari, si trova nella difficolta' o meglio  nella
impossibilita'  di  identificarli,  ha  chiesto  l'autorizzazione  ad
eseguire la notificazione ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  150
c.p.c. (notificazione per pubblici proclami).  Peraltro,  proprio  il
fatto  stesso  della  documentata   impossibilita'   a   reperire   i
riferimenti con i dati degli intestatari del  compendio  per  cui  e'
causa, rappresenta un ulteriore elemento di prova idoneo a dimostrare
l'intervenuta usucapione sui beni stessi. 
  L'attore e' stato, quindi autorizzato in data 12.05.2023 ex art 150
c.p.c.  ad  effettuare  la  notifica  della  citazione  per  pubblici
proclami, citando a comparire all'udienza del 09.01.2025 ore di  rito
Moscatelli Fiorella, erede di Pesci Marina, Vallini Catia  e  Vallini
Rossella, eredi di Pesci Olga e Potenti Monica, Grechi Renata, Rocchi
Giuliana,  Grechi  Federico,  a  comparire  all'udienza  del   giorno
09.01.2025 ore di rito, avanti al Tribunale di Livorno, con  l'invito
a costituirsi nelle forme stabilite dalla legge  ai  sensi  dell'art.
166 c.p.c. nel termine di 70 giorni prima dell'udienza  indicata  nel
presente atto oppure in quella fissata, ai sensi dell'art.  168  bis,
ultimo comma, c.p.c., dal Giudice Istruttore, con l'avvertimento  che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di  cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica  mediante  avvocato  e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali,  e  che  la
parte, sussistendone i presupposti di Legge, puo' presentare  istanza
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 
  In caso di mancata costituzione si procedera' in loro  legittima  e
dichiaranda contumacia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione reietta,  dichiarare  in  favore  del  sig.  Grechi  Greco,
l'avvenuta usucapione ai sensi e per gli effetti  dell'ar  1158  c.c.
della proprieta' degli immobili ubicato in Collesalvetti Localita'  I
Loti, identificati al Catasto urbano del Comune di  Collesalvetti  al
Foglio 103, particella 117, sub 8 e 9, cat. A/4, vani 5, con  rendita
catastale di euro 216,91 e A/5 con vani 2 e rendita catastale di euro
81,60,  ordinando  all'Agenzia   del   Territorio   di   Livorno   la
trascrizione   dell'emanando   provvedimento,    con    esonero    di
responsabilita' ed al competente ufficio catastale di provvedere alla
voltura. 
  Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  163  n.  3-bis)  c.p.c.  si
dichiara  che  la  presente  domanda  e'  soggetta  a  condizione  di
procedibilita' e  che  e'  stata  espletata  la  mediazione  in  data
08.01.2019. 
  Rosignano M.mo (LI), 11.07.2024 

                         avv. Stefano Carta 

 
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