Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione -
R.G. 1584/2023
Il sig. Grechi Greco (C.F. GRCGRC38A13V869V) residente in Rosignano
M.mo, ed elettivamente domiciliato in Rosignano Solvay, Piazza
Pardubice n. 1, presso e nello studio del difensore avv. Stefano
Carta del Foro di Livorno (C.F. CRTSFN71A21E625F), intende promuovere
dinanzi al Tribunale di Livorno, azione giudiziaria per sentire
dichiarare intervenuta, in suo favore, l'usucapione del compendio
immobiliare identificato al Catasto urbano del Comune di
Collesalvetti (LI) al Foglio 103, particella 117, sub 8 e 9, cat.
A/4, vani 5, con rendita catastale di euro 216,91 e A/5 con vani 2 e
rendita catastale di euro 81,60, di cui l'odierno attore e'
comproprietario della quota di 1/1 di 54/144 per successione
ereditaria, come risulta dalla relazione della dott.ssa Piovanelli.
Che l'atto di riferimento e' la successione di Grechi Elia -
Domenico fu Giuseppe, aperta in data 14.07.1945, registrata in
Livorno il 27.03.1946 al n. 12 Vol. 278. Per questo compendio
immobiliare non risultano altre trascrizioni ulteriori e successive.
Che oltre all'odierno attore, sono risultati eredi le sig.re
Moscatelli Fiorella, erede di Pesci Marina, Vallini Catia e Vallini
Rossella, eredi di Pesci Olga e Potenti Monica, Grechi Renata, Rocchi
Giuliana, Grechi Federico. Trattandosi di universitas iuris
dell'eredita' e rendendosi necessario procedere alla divisione
ereditaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 713 c.c. in data
14.04.2017 le sig.re Moscatelli Fiorella, erede di Pesci Marina,
Vallini Catia e Vallini Rossella, eredi di Pesci Olga e Potenti
Monica, erede di Pesci Sara, comunicavano all'attore l'avvio della
mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione MAXXI adr con sede in
Livorno, al fine di definire le rispettive quote dei suddetti
immobili, cui l'attore aderiva; che a seguito di numerosi incontri,
in cui non e' stata contestata la circostanza che l'odierno attore
abbia posseduto in modo pieno ed esclusivo uti dominus per oltre
vent'anni il compendio immobiliare, e' emersa la sostanziale
impossibilita' di individuare tutti gli altri eredi del suddetto
compendio immobiliare e cosi' tutte le parti hanno convenuto di non
poter trovare una soluzione conciliativa, per la impossibilita' di
poter individuare e convocare tutti gli eredi; che pertanto l'attore,
non risultando altre notizie in grado di consentire l'individuazione
degli atri comproprietari, si trova nella difficolta' o meglio nella
impossibilita' di identificarli, ha chiesto l'autorizzazione ad
eseguire la notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 150
c.p.c. (notificazione per pubblici proclami). Peraltro, proprio il
fatto stesso della documentata impossibilita' a reperire i
riferimenti con i dati degli intestatari del compendio per cui e'
causa, rappresenta un ulteriore elemento di prova idoneo a dimostrare
l'intervenuta usucapione sui beni stessi.
L'attore e' stato, quindi autorizzato in data 12.05.2023 ex art 150
c.p.c. ad effettuare la notifica della citazione per pubblici
proclami, citando a comparire all'udienza del 09.01.2025 ore di rito
Moscatelli Fiorella, erede di Pesci Marina, Vallini Catia e Vallini
Rossella, eredi di Pesci Olga e Potenti Monica, Grechi Renata, Rocchi
Giuliana, Grechi Federico, a comparire all'udienza del giorno
09.01.2025 ore di rito, avanti al Tribunale di Livorno, con l'invito
a costituirsi nelle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art.
166 c.p.c. nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata nel
presente atto oppure in quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis,
ultimo comma, c.p.c., dal Giudice Istruttore, con l'avvertimento che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di Legge, puo' presentare istanza
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In caso di mancata costituzione si procedera' in loro legittima e
dichiaranda contumacia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione reietta, dichiarare in favore del sig. Grechi Greco,
l'avvenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'ar 1158 c.c.
della proprieta' degli immobili ubicato in Collesalvetti Localita' I
Loti, identificati al Catasto urbano del Comune di Collesalvetti al
Foglio 103, particella 117, sub 8 e 9, cat. A/4, vani 5, con rendita
catastale di euro 216,91 e A/5 con vani 2 e rendita catastale di euro
81,60, ordinando all'Agenzia del Territorio di Livorno la
trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di
responsabilita' ed al competente ufficio catastale di provvedere alla
voltura.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3-bis) c.p.c. si
dichiara che la presente domanda e' soggetta a condizione di
procedibilita' e che e' stata espletata la mediazione in data
08.01.2019.
Rosignano M.mo (LI), 11.07.2024
avv. Stefano Carta
TX24ABA8433