TRIBUNALE DI BARI
Punti di contatto: 0803105655 - gianni.moramarco@libero.it

(GU Parte Seconda n.111 del 21-9-2024)

 
Notifica  per  pubblici  proclami  -  Ricorso  per   usucapione   con
              convocazione per mediazione obbligatoria 
 

  Nell'interesse  del  sig.  LOMURNO  Giuseppe,  nato   ad   Altamura
l'11.01.1953 ed ivi  residente  alla  Via  2  Giugno  n.  40/B  (c.f.
LMRGPP53A11A225I), l'avv. Giovanni Moramarco con studio  in  Altamura
(BA),   Via   Roma   n.   4    (C.F.    MRMGNN58M26A225M    -    pec:
moramarcogiovanni@pec.it),  vista  l'autorizzazione,  con  il  parere
favorevole del PM, del giudice del Tribunale di Bari dott. DE  SIMONE
del  10.07.2024  (R.G.  3562/2024  VG)  alla  notifica  per  pubblici
proclami  ex  art.  150  c.p.c.  del  ricorso  teso  ad  ottenere  la
declaratoria di acquisto per usucapione della proprieta' del  terreno
sito in agro di Altamura alla contrada Le torri censito  nel  catasto
terreni del Comune di Altamura, foglio di mappa  142,  particella  59
(ex 25/a) e particella 62  (ex  47/a)  a  favore  del  sig.  Giuseppe
Lomurno, CITA gli eredi e aventi  causa  del  sig.  Giovanni  Traetta
(nato ad Altamura il 07.06.1958 e deceduto in Acquaviva  delle  Fonti
il 21.01.2019), a comparire avanti l'Organismo di Mediazione  "Camera
di Conciliazione Italiana" sede di Altamura,  con  sede  in  Altamura
(BA) alla via Maggio  1648  n.  151,  per  l'incontro  di  mediazione
obbligatoria  del  giorno  23.10.2024  alle  ore  16.30,  avanti   il
mediatore designato Avv. P. Gemmato, giusta domanda di mediazione  n.
2024-000445, e, ove la procedura di  mediazione  non  sortisca  alcun
effetto, avanti al Tribunale di Bari  per  l'udienza  del  16.12.2024
alle ore 9.30 Giudice Istruttore dott.ssa  Valeria  Guaragnella,  con
termine fino a dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata per
la sua costituzione in giudizio, con  espresso  avvertimento  che  la
costituzione oltre i suddetti termini implica  le  decadenze  di  cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c.; la  difesa  tecnica  e'  obbligatoria  in
tutti i giudizi davanti al Tribunale,  fatta  eccezione  per  i  casi
previsti all'art. 86 o da leggi speciali; la  parte  sussistendone  i
presupposti di legge, puo' presentare  istanza  per  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato; in caso di  mancata  costituzione  si
procedera' in loro legittima e dichiaranda contumacia per ivi sentire
accogliere le seguenti, 
  Altamura, 18 settembre 2024 

                       avv. Giovanni Moramarco 

 
TX24ABA9452
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.