TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

(GU Parte Seconda n.111 del 21-9-2024)

 
        Ammortamento libretto di risparmio - N. R.G. 309/2024 
 

  La Presidente, 
  visto  il   ricorso   depositato   da   Franceschini   Monika   per
l'ammortamento di n.2 libretti di risparmio al portatore; 
  rilevato che ai sensi dell'art. 7 L. 948/1951  il  ricorso  oggetto
del caso di specie deve essere "circostanziato e corredato  da  tutte
quelle  prove,  le  quali  valgano  a  dimostrare  il  possesso   nel
ricorrente del  libretto  che  si  asserisce  smarrito,  distrutto  o
sottratto"; 
  osserva quanto segue: 
  Il ricorso e' fondato. 
  La ricorrente ha dimostrato che  la  defunta  madre  Hanny  Juliana
risultava ancora titolare presso la Cassa di Risparmio di Caldaro dei
due libretti al portatore oggetto del presente ricorso.  Infatti,  ha
prodotto le schermate dei  programmi  interni  della  banca,  in  cui
compare il relativo nominativo. 
  In seguito alla richiesta di integrazioni, e' stato  depositato  il
verbale di pubblicazione di testamento olografo della defunta  madre,
in cui e' indicato che la proprieta' dei depositi bancari in denaro e
simili sarebbe stata acquistata dalla ricorrente ("Das volle Eigentum
der Gelder Bankeinlagen oder Ähnliches soll an meine  Tochter  Monika
gehen"). Pertanto, anche i due libretti  di  risparmio  indicati  nel
ricorso rientrano in tale disposizione testamentaria. 
  PQM 
  Visti gli art. 6 e seguenti della L. 948/1951 
  dichiara 
  l'inefficacia dei due libretti al portatore  indicati  nel  ricorso
(n. 04/012/450931/643 con un  saldo  contabile  di  Euro  970,81;  n.
04/012/5002571/620 con un saldo contabile di Euro 996,17) 
  dispone 
  la pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica 
  autorizza 
  l'Istituto  emittente  a  rilasciare  il  duplicato  dei   libretti
trascorso un termine di novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,
purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore 
  dispone 
  che il ricorrente notifichi il decreto che  dichiara  l'inefficacia
del libretto all'Istituto emittente presso lo  stabilimento  dove  il
libretto e' pagabile; il decreto stesso deve restare affisso  per  la
durata di novanta giorni a cura dell'Istituto emittente,  nei  locali
aperti al pubblico dello stabilimento predetto. 
  Si comunichi. 
  Bolzano, 05/04/2024 La Presidente Francesca Bortolotti 

    per la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Il procuratore 
                        avv. Karl Reinstadler 

 
TX24ABC9411
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