Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29
dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: IBUPROFENE ABC FARMACEUTICI
Numero AIC e confezione: 044042 - tutte le confezioni autorizzate
Codice Pratica: C1A/2024/278
Numero di Procedura Europeo: FR/H/0843/001-002/IA/015
Tipologia di Variazione: Tipo IAin, categoria C.I.3.a
Modifica apportata: Aggiornamento del RCP e del FI a seguito
dell'outcome dello PSUSA/00010649/202302.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e successive
modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8
del RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata
all'Azienda titolare dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione,
il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono
essere apportate anche al FI.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
pubblicazione in G.U.R.I., che non riportino le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., i
farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC
rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo
termine.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in
commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
FI si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Il legale rappresentante
Agostino Barazza
TX24ADD9418