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Errata corrige
Errata corrige
Decreto di proroga occupazione temporanea
Il direttore
VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica";
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 01 febbraio
2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla
costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla
realizzazionedel gasdotto "Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento
tratto Recanati -San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e
opere connesse";
VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica del 20
aprile 2021 e successiva determina integrativa del piano particellare
del 17 giugno 2022 con i quali sono stati disposti a favore della
societa' SNAM RETE GAS S.p.A. l'asservimento e l'occupazione
temporanea di aree di terreni in comune di ALTIDONA (FM) interessate
dal tracciato del citato metanodotto;
VISTA l'istanza ENGCOS/CENOR/801/SAV del 06 giugno 2024, acquisita
in atti in data 07 giugno 2024 al prot. n. 105980, con la quale la
societa' SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n.
10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097
San Donato Milanese (MI) - ed Uffici in Ancona (AN) - "Progetto
Infrastrutture Centro Orientali" - cap. 60131 Via Caduti del Lavoro,
40 ha chiesto a questa Amministrazione una proroga di 12 (dodici)
mesi dal termine dell'occupazione temporanea disposta con il decreto
20 aprile 2021 relativamente alle aree identificate nel piano
particellare allegato all'istanza;
PRESO ATTO che il decreto 20 aprile 2021 e successiva determina
integrativa del piano particellare del 17 giugno 2022 sono stati
regolarmente notificati ed eseguiti ex artt. 23 e 24 del D.P.R.
327/01 con i verbali di immissione in possesso redatti nella data del
30 agosto 2022;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 aprile
2021 e successiva determina integrativa del piano particellare del 17
giugno 2022 la SNAM RETE GAS S.p.A. ha la facolta' di occupare i
terreni per 24 mesi a far data dall'immissione in possesso;
TENUTO CONTO che l'art. 7 del decreto 01 febbraio 2021 dispone che
i lavori di costruzione dell'operasi concludano entro il 01 febbraio
2026;
CONSIDERATO che l'istanza di proroga e' motivata dalla diffusione,
a partire dal mese di febbraio 2020 del virus COVID-19 e la
dichiarazione dello stato di emergenza sanitario nazionale che ha
determinato da parte del Governo italiano l'adozione di una serie di
misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica. La
situazione dovuta alle ripercussioni causate dall'emergenza per il
contenimento del Virus COVID-9 ha comportato la riprogrammazione
delle attivita' di costruzione dell'opera in oggetto, dovuta a
ritardi nell'affidamento dei lavori. Inoltre, nel corso degli stessi
sono emerse diverse problematiche correlate alla natura morfologica
dei territori attraversati che hanno comportato lo sviluppo e la
redazione di nuove soluzioni tecniche volte alla risoluzione dei
problemi suddetti che hanno contribuito al prolungamento dei tempi
inizialmente programmati per la realizzazione del gasdotto di cui si
tratta;
RITENUTO che:
- i motivi esposti sono validi per il rilascio della proroga
dell'occupazione temporanea;
- le indennita' proposte dalla societa' istante per l'ulteriore
occupazione sono congrue ai fini della determinazione urgente
dell'indennita' provvisoria;
VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente, protocollo
n. 168391 del 17/09/2024.
DECRETA:
Articolo 1
E' concessa una proroga di ulteriori 12 mesi del termine
dell'occupazione temporanea, disposta dall'art. 9 del decreto
ministeriale 20 aprile 2021 dei terreni in comune di FERMO (FM),
interessati dalla realizzazione del metanodotto "Metanodotto
Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Recanati - San Benedetto del
Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportati nel piano
particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.
Articolo 2
Le indennita' provvisorie per l'occupazione temporanea dei terreni
di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 delTesto
Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 52 -octies del medesimo
D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale.
Articolo 3
Il presente decreto e' pubblicato per estratto, a cura della SNAM
RETE GAS S.p.A. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel
Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene.
L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
Articolo 4
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente
decreto alle Ditte proprietarie deiterreni oggetto del presente
decreto, con allegato il piano particellare individuale.
Articolo 5
Le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi alla notifica,
possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa
Amministrazione (DG FTA- Ex Divisione IV, Via Sallustiana, 53 - 00187
Roma - pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza alla SNAM
RETE GAS S.p.A., presso gli uffici siti in Ancona (AN) - Progetto
Infrastrutture Centro Orientali - cap 60131 Via Caduti del Lavoro,
40, indirizzo pec: ingcos.cenor@pec.snam.it l'accettazione delle
indennita' di occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la
comunicazione di accettazione delle indennita' di occupazione
temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del
terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM RETE GAS S.p.A.,
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 6
In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie
sulle indennita' provvisorie di occupazionetemporanea disposte dal
presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica dello
stesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria
Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per
esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa
Amministrazione.
Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramitela Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo
Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 7
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalladata di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Il direttore generale
dott.ssa Marilena Barbaro
TX24ADC9492