CORTE DI APPELLO DI GENOVA

(GU Parte Seconda n.129 del 2-11-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto  di  integrazione  del
         contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - R.G. 206/2024 
 

  Con decreto di accoglimento n. cron. 175/2024 del 25  ottobre  2024
la Presidente della Corte di Appello di Genova,  Sez.  I  Civile,  ha
autorizzato  la  notifica  per   pubblici   proclami   dell'atto   di
integrazione  del  contraddittorio  ex  art.  331  c.p.c.   con   cui
l'appellante   Hansard   Europe    Designated    Activity    Company,
rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Francesca Rolla (C.F.
RLLFNC65H49F205F), Andrea Atteritano (C.F. TTRNDR78D21H919G) e Silvia
Lolli (C.F. LLLSLV70T51A944C), con domicilio eletto  presso  il  loro
Studio in Roma, Via Marche 1-3, cita: 
  - i soci succeduti a IFB Italy S.r.l. (gia' in Liquidazione e  oggi
cancellata) - avente ultima sede legale in Bergamo (BG), Via Casalino
13,  24121  (C.F.  e  P.  IVA  06565060966)  -   al   momento   della
cancellazione dal Registro delle Imprese iscritta il 16 agosto  2023,
ovvero gli eventuali aventi causa di questi all'esito dell'estinzione
di tali soci; 
  a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Genova, Sez. I Civile,
Cons. Istr. Dott.ssa Rosella  Silvestri,  all'udienza  del  19  marzo
2025, ore 9.30, con invito a costituirsi  nel  procedimento  R.G.  n.
206/2024,  nei  modi  e  nel  termine  di  almeno  20  giorni   prima
dell'udienza su indicata  o  di  quella  fissata  a  norma  dell'art.
349-bis, comma 2, c.p.c., nelle forme di cui all'art. 343  c.p.c.,  e
con l'espresso avvertimento che la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine implichera' le decadenze di cui agli artt. 38  e  167  c.p.c.
nonche' la decadenza dalla facolta' di proporre  appello  incidentale
ex art. 343 c.p.c. e quella di cui all'art. 346 c.p.c., che la difesa
tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi  davanti
al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c.
e da leggi speciali e che la parte, sussistendone  i  presupposti  di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato e che, in mancanza di costituzione, si procedera' in loro
dichiarata  contumacia,  per  ivi  sentire  accogliere  le   seguenti
conclusioni: "Piaccia a codesta Ecc.ma Corte  di  Appello,  disattesa
ogni  contraria  deduzione,  domanda  e  istanza,   in   accoglimento
dell'appello proposto da Hansard, in  via  preliminare,  disporre  la
sospensione  dell'efficacia  esecutiva  e/o   dell'esecuzione   della
sentenza n. 39/2024 del Tribunale di  La  Spezia,  pubblicata  il  16
gennaio  2024  e  notificata  il  17  gennaio  2024,  all'esito   del
procedimento di primo grado rubricato  con  R.G.  1771/2018;  in  via
principale, in accoglimento dell'appello proposto e  nei  limiti  dei
motivi  indicati  nel  presente  atto,  annullare  e/o  riformare  la
sentenza n. 39/2024 del Tribunale di  La  Spezia,  pubblicata  il  16
gennaio  2024  e  notificata  il  17  gennaio  2024,  all'esito   del
procedimento  di  primo  grado  rubricato  con  R.G.  1771/2018,   e,
conseguentemente, rigettare le  domande  avversarie  in  accoglimento
delle conclusioni precisate nel primo grado di giudizio". 
  Si  avvisa  altresi'  che  copia  dell'atto  di  integrazione   del
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. sara' depositata  presso  la  Casa
Comunale di Genova. 
  Roma, 28 ottobre 2024 

                       avv. Andrea Atteritano 

 
TX24ABA10858
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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