Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di integrazione del
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - R.G. 206/2024
Con decreto di accoglimento n. cron. 175/2024 del 25 ottobre 2024
la Presidente della Corte di Appello di Genova, Sez. I Civile, ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di
integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. con cui
l'appellante Hansard Europe Designated Activity Company,
rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Francesca Rolla (C.F.
RLLFNC65H49F205F), Andrea Atteritano (C.F. TTRNDR78D21H919G) e Silvia
Lolli (C.F. LLLSLV70T51A944C), con domicilio eletto presso il loro
Studio in Roma, Via Marche 1-3, cita:
- i soci succeduti a IFB Italy S.r.l. (gia' in Liquidazione e oggi
cancellata) - avente ultima sede legale in Bergamo (BG), Via Casalino
13, 24121 (C.F. e P. IVA 06565060966) - al momento della
cancellazione dal Registro delle Imprese iscritta il 16 agosto 2023,
ovvero gli eventuali aventi causa di questi all'esito dell'estinzione
di tali soci;
a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Genova, Sez. I Civile,
Cons. Istr. Dott.ssa Rosella Silvestri, all'udienza del 19 marzo
2025, ore 9.30, con invito a costituirsi nel procedimento R.G. n.
206/2024, nei modi e nel termine di almeno 20 giorni prima
dell'udienza su indicata o di quella fissata a norma dell'art.
349-bis, comma 2, c.p.c., nelle forme di cui all'art. 343 c.p.c., e
con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine implichera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
nonche' la decadenza dalla facolta' di proporre appello incidentale
ex art. 343 c.p.c. e quella di cui all'art. 346 c.p.c., che la difesa
tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti
al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c.
e da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato e che, in mancanza di costituzione, si procedera' in loro
dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
conclusioni: "Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa
ogni contraria deduzione, domanda e istanza, in accoglimento
dell'appello proposto da Hansard, in via preliminare, disporre la
sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della
sentenza n. 39/2024 del Tribunale di La Spezia, pubblicata il 16
gennaio 2024 e notificata il 17 gennaio 2024, all'esito del
procedimento di primo grado rubricato con R.G. 1771/2018; in via
principale, in accoglimento dell'appello proposto e nei limiti dei
motivi indicati nel presente atto, annullare e/o riformare la
sentenza n. 39/2024 del Tribunale di La Spezia, pubblicata il 16
gennaio 2024 e notificata il 17 gennaio 2024, all'esito del
procedimento di primo grado rubricato con R.G. 1771/2018, e,
conseguentemente, rigettare le domande avversarie in accoglimento
delle conclusioni precisate nel primo grado di giudizio".
Si avvisa altresi' che copia dell'atto di integrazione del
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. sara' depositata presso la Casa
Comunale di Genova.
Roma, 28 ottobre 2024
avv. Andrea Atteritano
TX24ABA10858