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Errata corrige
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Decreto di diritto di superficie Il direttore generale, Omissis l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; Omissis la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Omissis il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; Omissis il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Omissis la legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Omissis il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Omissis il decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021; Omissis il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica"; Omissis il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023; Omissis il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07 dicembre 2023, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione Ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128; VISTO il decreto ministeriale 21 ottobre 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale"; Omissis il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 16 febbraio 2022 con cui sono disposti la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di PESARO (PU), interessate dalla realizzazione della citata opera ed in particolare dei terreni individuati al catasto terreni comunale al foglio 8, mappali 305 (ex 210) e 308 (ex 268); Omissis il provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica del 25 ottobre 2022 di approvazione delle ottimizzazioni di tracciato in corso d'opera ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. che riguardano, fra l'altro, il comune di PESARO (PU); VISTA l'istanza del 16/05/2024, ENGCOS/CENORD/S/1079/MAD, acquisita in atti al protocollo n. 90967 del 17/05/2024, con la quale la societa' SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Piacenza - "Progetto Infrastrutture Centro Nord" - Via Strada ai Dossi di Le Mose, 20, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di PESARO (PU) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza a) l'imposizione del diritto di superficie per la costruzione di manufatti accessori fuori terra e loro mascheramento per una fascia perimetrale agli stessi, evidenziati in colore giallo nel piano particellare; ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; CONSIDERATO che l'opera consiste nell'ampliamento dell'impianto denominato PIDI 17 ex 20 con un incremento di superficie di mq 114,00, comprensivi di mascheramento rispetto alla superficie originaria di mq 413 di cui SNAM RETE GAS dispone di diritto di servitu', resosi necessario al fine di razionalizzare l'andamento delle condotte secondarie che si staccano dal punto di intercettazione, a seguito della richiesta di allacciamento del distributore di carburanti Kuwait Petroleum Italia; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del Decreto 21 ottobre 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 21 ottobre 2026; PRESO ATTO che, per l'acquisizione dei terreni, non e' stato possibile raggiungere un'intesa bonaria con la Ditta proprietaria di cui al piano particellare allegato alla citata istanza; RITENUTO che: - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per la costituzione del diritto di superficie a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente, acquisita agli atti al protocollo n. 0195192 del 25 ottobre 2024. DECRETA: Articolo 1 A favore della SNAM RETE GAS S.p.A., e' disposta la costituzione di diritto di superficie di aree di terreni in comune di PESARO (PU), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 Il diritto di superficie dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: - la facolta' di Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - la realizzazione, di manufatti accessori posti fuori terra, opportunamente mascherati, con relativi accessi pedonali e carrabili; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'inamovibilita', dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio del diritto costituito coattivamente; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono stati quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il decreto di imposizione di servitu' del 16.02.2022 di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per, la costituzione di diritto di superficie, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.mase.gov.it. Articolo 7 La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. - Uffici in Piacenza - "Progetto Infrastrutture Centro Nord" - Via Strada ai Dossi di Le Mose, 20, pec:ingcos.cenord@pec.snamretegas.it, l'accettazione delle indennita' per la costituzione di diritto di superficie. Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennita' ablative, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennita' provvisorie di costituzione di diritto di superficie disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il direttore generale dott.ssa Marilena Barbaro TX24ADC11533