MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento Energia
Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi

(GU Parte Seconda n.137 del 21-11-2024)

 
                  Decreto di diritto di superficie 
 

  Il direttore generale, 
  Omissis l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Omissis la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Omissis il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Omissis il decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327 (di seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  Omissis la legge 23 agosto  2004,  n.  239  "Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Omissis il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  Omissis il decreto-legge 01 marzo 2021,  n.  22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  01  marzo  2021,  recante  disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 55  del  22  aprile  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021; 
  Omissis il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228  del
23  settembre  2021,  recante  "Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero della transizione ecologica"; 
  Omissis il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante  disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023; 
  Omissis il decreto del presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30
ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286  del
07 dicembre  2023,  recante  "Regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione
Ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128; 
  VISTO il decreto ministeriale 21 ottobre 2021 di  approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla  costruzione  ed  esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio delle aree interessate  alla  realizzazione  dell'opera
denominata   "Metanodotto   Ravenna-Chieti   -   Rifacimento   tratto
Ravenna-Jesi DN 650 (26") DP 75 bar e  opere  connesse  di  interesse
nazionale"; 
  Omissis il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 16
febbraio 2022 con cui sono disposti  la  servitu'  di  metanodotto  e
l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di PESARO (PU),
interessate dalla realizzazione della citata opera ed in  particolare
dei terreni individuati al catasto  terreni  comunale  al  foglio  8,
mappali 305 (ex 210) e 308 (ex 268); 
  Omissis il provvedimento del Ministero della Transizione  Ecologica
del 25 ottobre 2022 di approvazione delle ottimizzazioni di tracciato
in corso d'opera ai sensi dell'art. 52-quater,  comma  6  del  D.P.R.
08/06/2001 n. 327 e s.m.i. che riguardano, fra l'altro, il comune  di
PESARO (PU); 
  VISTA l'istanza del 16/05/2024, ENGCOS/CENORD/S/1079/MAD, acquisita
in atti al protocollo n.  90967  del  17/05/2024,  con  la  quale  la
societa' SNAM RETE GAS  S.p.A.,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.
10238291008, con sede legale in  San  Donato  Milanese  (MI),  Piazza
Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Piacenza -  "Progetto  Infrastrutture
Centro Nord" - Via Strada ai Dossi di  Le  Mose,  20,  ha  chiesto  a
questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52  quinquies  e  52
octies del Testo Unico, per aree di terreni  ubicati  nel  comune  di
PESARO (PU) indicate nel  piano  particellare  allegato  alla  citata
istanza 
  a) l'imposizione del diritto di superficie per  la  costruzione  di
manufatti accessori fuori terra e loro mascheramento per  una  fascia
perimetrale agli stessi,  evidenziati  in  colore  giallo  nel  piano
particellare; 
  ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate  dal  vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; 
  CONSIDERATO che  l'opera  consiste  nell'ampliamento  dell'impianto
denominato PIDI 17 ex 20  con  un  incremento  di  superficie  di  mq
114,00,  comprensivi  di  mascheramento  rispetto   alla   superficie
originaria di mq 413 di cui SNAM  RETE  GAS  dispone  di  diritto  di
servitu', resosi necessario al  fine  di  razionalizzare  l'andamento
delle  condotte   secondarie   che   si   staccano   dal   punto   di
intercettazione, a  seguito  della  richiesta  di  allacciamento  del
distributore di carburanti Kuwait Petroleum Italia; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione  del  Decreto  21
ottobre 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio  e
che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22
del Testo Unico in base alla quale il decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  CONSIDERATO che il vincolo preordinato  all'esproprio  dei  terreni
interessati dai lavori indicati in premessa  decade,  salvo  proroga,
alla data del 21 ottobre 2026; 
  PRESO ATTO che,  per  l'acquisizione  dei  terreni,  non  e'  stato
possibile raggiungere un'intesa bonaria con la Ditta proprietaria  di
cui al piano particellare allegato alla citata istanza; 
  RITENUTO che: 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante per la costituzione
del  diritto  di  superficie  a  favore  delle   Ditte   proprietarie
catastalmente  identificate  nel  piano  particellare  sono  ritenute
congrue  ai  fini  della   determinazione   urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio  competente,  acquisita
agli atti al protocollo n. 0195192 del 25 ottobre 2024. 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della SNAM RETE GAS S.p.A., e' disposta la costituzione di
diritto di superficie di aree di terreni in comune  di  PESARO  (PU),
interessate dalla realizzazione  dell'opera  denominata  "Metanodotto
Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26")  DP  75
bar e opere connesse di interesse nazionale" e  riportate  nel  piano
particellare allegato al presente decreto,  con  l'indicazione  delle
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  Il diritto di superficie dei terreni,  sottoposto  alla  condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM  RETE  GAS  S.P.A.,
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6,  prevede  quanto
segue: 
  - la facolta' di Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per  mezzo
delle sue imprese appaltatrici  e  per  tutto  il  tempo  occorrente,
l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto  di  accedere
liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed  ai  propri  impianti
con il personale ed i mezzi necessari  al  fine  della  sorveglianza,
manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,  nonche'   di   eventuali
modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; 
  - la realizzazione,  di  manufatti  accessori  posti  fuori  terra,
opportunamente mascherati, con relativi accessi pedonali e carrabili; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'inamovibilita', dei manufatti, delle  apparecchiature  e  delle
opere sussidiarie  relative  al  gasdotto  di  cui  in  premessa,  di
proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e  che  pertanto  avra'  anche  la
facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu'  scomodo  l'uso  e  l'esercizio  del  diritto
costituito coattivamente; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti  durante  la  realizzazione  del  metanodotto   sono   stati
quantificati nell'indennita' di  occupazione  temporanea  determinata
con  il  decreto  di  imposizione  di  servitu'  del  16.02.2022   di
metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni,  modifiche,
recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno
determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati  da  Snam
Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le indennita'  provvisorie  per,  la  costituzione  di  diritto  di
superficie,  da  corrispondere  agli  aventi  diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico,  conformemente  all'articolo  44  e  all'art.  52-octies   del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nel   piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La SNAM RETE  GAS  S.p.A.,  provvede  alla  notifica  del  presente
decreto alla Ditta proprietaria con allegato il  piano  particellare,
unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello  stato  di
consistenza e presa di possesso  dei  terreni,  specificando  con  un
preavviso di  almeno  sette  giorni  le  modalita'  ed  i  tempi  del
sopralluogo ed indicando anche il  nominativo  dei  tecnici  da  essa
incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS  S.p.A.,  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i. 
  Copie degli atti inerenti alla  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza indugio da  SNAM  RETE  GAS  S.p.A.  a
questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.mase.gov.it. 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo'  comunicare
con  dichiarazione  irrevocabile  a   questa   Amministrazione   pec:
ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza  alla  Snam  Rete  Gas
S.p.A. - Uffici in Piacenza - "Progetto Infrastrutture Centro Nord" -
Via     Strada      ai      Dossi      di      Le      Mose,      20,
pec:ingcos.cenord@pec.snamretegas.it, l'accettazione delle indennita'
per la costituzione di diritto di superficie. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalla  ditta  proprietaria   la
comunicazione  di  accettazione   delle   indennita'   ablative,   la
dichiarazione  di  assenza  di  diritti  di  terzi  sul  bene  e   la
documentazione comprovante  la  piena  e  libera  disponibilita'  del
terreno, contenute nello schema  A,  allegato  al  presente  decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la  SNAM  RETE  GAS  S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle indennita' provvisorie di costituzione di diritto di superficie
disposte dal presente  decreto,  decorsi  trenta  giorni  dalla  data
dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la
Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi
per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita   ordinanza   di   questa
Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 

                        Il direttore generale 
                      dott.ssa Marilena Barbaro 

 
TX24ADC11533
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.