Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di
un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F.
S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: PORTOLAC EPS
Confezioni e n. di A.I.C.: AIC n. 029563018 (200 g polvere per
soluzione orale barattolo).
Codice pratica: N1A/2024/1376
Tipologia di variazione: IAIN B.IV.1 a) 1.
Modifica apportata: Sostituzione del dosatore con un cucchiaino di
classe I dotato di certificazione in accordo con l'Annex IV del
Regolamento MDR (EU) 2017/745.
In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico
n. 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i,
a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli
stampati (paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondente paragrafo del foglietto illustrativo)
relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilita' si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda della
variazione e al Foglio Illustrativo e all'etichettatura entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti gia' prodotti alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX25ADD276