TRIBUNALE DI MACERATA

(GU Parte Seconda n.9 del 21-1-2025)

 
           Notifica per pubblici proclami - R.G. 4076/2024 
 

  Con  provvedimento  n.  cronol.  7505/2024  del  04.12.2024,   R.G.
4076/2024, il Presidente del Tribunale  di  Macerata  ha  autorizzato
Perini Filippo (C.F. PRNFPP64P21C770K), nato a Civitanova Marche (MC)
il  21.09.1964  ed  ivi  residente  alla  via   Maroncelli   n.   65,
elettivamente domiciliato in Teramo, via Vittorio Veneto n.12, presso
lo studio dell'avv. Enzopaolo Di Sabatino (C.F. DSBNPL89H07L103C  pec
enzopaolo.disabatino@pec.it), che lo  rappresenta  e  difende  giusta
procura difensiva in atti, alla  notifica  ex  art.  150  c.p.c.  nei
confronti degli eredi e/o aventi causa di Capozucca Anita  fu  Luigi,
Capozucca Guido fu Luigi e Capozucca Maria fu Luigi, nonche' di tutti
coloro che abbiano interesse a contraddire la domanda, dell'invito al
primo incontro di mediazione e del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
si invitano quindi gli eredi e/o aventi causa di Capozucca  Anita  fu
Luigi, Capozucca Guido fu Luigi e Capozucca Maria fu  Luigi,  nonche'
tutti  coloro  che  ne  abbiano  interesse,  a  comparire   in   data
20.02.2025, ore 10:30, avanti all'Organismo di Conciliazione del Foro
di Macerata, proc. n. 491/2024, mediante l'utilizzo della piattaforma
digitale che  verra'  concordata  con  il  mediatore  designato,  con
l'invito a  prendere  visione  del  regolamento  di  mediazione  e  a
compilare  il  modulo  di  adesione,  entrambi  reperibili  nel  sito
dell'O.D.M., da far pervenire  almeno  8  giorni  prima  del  fissato
incontro alla segreteria dell'O.D.M., anche via fax o e-mail,  e,  in
caso di mancato accordo, Perini Filippo cita i  medesimi  soggetti  a
comparire innanzi al Tribunale di Macerata, sez. civile,  all'udienza
del 19.03.2025 ore 9:30 (R.G. 2275/2024 Giudice dott.  Rana  Umberto)
con l'invito a costituirsi non oltre  10  giorni  prima  dell'udienza
indicata, con l'avvertimento che la  costituzione  oltre  i  suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167  c.p.c.,  che
la difesa tecnica e' obbligatoria  in  tutti  i  giudizi  davanti  al
Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 86  c.p.c.  o
da Leggi speciali, che  la  parte,  sussistendone  i  presupposti  di
Legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, che in caso di mancata  costituzione  si  procedera'  in
loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi  sentire  accogliere
le seguenti conclusioni: 
  accertare e dichiarare che Perini Filippo ha posseduto in  proprio,
pacificamente,    non    clandestinamente,    continuativamente    ed
ininterrottamente,  per  oltre  venti  anni  l'immobile  in  premessa
descritto e, per l'effetto, dichiarare che lo  stesso  ha  acquistato
per intervenuta usucapione la piena proprieta' del fabbricato facente
parte  dello  stabile  sito  in  Civitanova  Marche  (MC)  alla   via
Conchiglia n. 134 e, precisamente, dell'appartamento sviluppantesi ai
piani terra, primo e secondo di vani due ed  accessori  riportato  in
C.U. al foglio 17, particella 171,  sub  1,  via  Conchiglia,  134  -
P.T.-1-2  categoria  A/4,  classe  1,  vani  2,5,   R.C.   €   78,76;
conseguentemente,   ordinare   alla   Conservatoria   dei    Registri
Immobiliari la relativa trascrizione ed all'ufficio tecnico  erariale
di   eseguire   la   voltura   di   accatastamento,   senza    alcuna
responsabilita'; con  vittoria  di  spese,  diritti  ed  onorari  del
presente giudizio in caso di opposizione. 

                     avv. Enzopaolo Di Sabatino 

 
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