ALCAZAR SPV S.R.L.

Societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30
aprile 1999, n. 130

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso 05500700264
Codice Fiscale: 05500700264

(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2025)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e  4  (come  integrato  dall'articolo  7.1,
commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 30  aprile  1999  (la  "Legge
sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto  Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il  "Testo  Unico  Bancario"),  unitamente
alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14  del  Regolamento  (UE)
2016/679 e del D.Lgs. 30  giugno  2003  n.  196  (rispettivamente  il
"GDPR" e  il  "Codice  Privacy"  e  congiuntamente  "Normativa  sulla
                              Privacy") 
 

  La societa' Alcazar SPV S.r.l. (la "Cessionaria" o la  "SPV"),  con
sede legale in Via V. Alfieri n.1, 31015 Conegliano, Italia, comunica
di aver sottoscritto un contratto di cessione di crediti in  data  24
marzo 2025 (il "Contratto di Cessione Crediti") con Banco BPM  S.p.A.
("BBPM" o la "Cedente"). In forza del Contratto di Cessione  Crediti,
con effetti giuridici al 31 marzo 2025 (la  "Data  di  Cessione")  ed
effetti economici decorrenti dal 30 aprile 2024 (incluso)  (la  "Data
di Efficacia Economica"), ai sensi e per gli  effetti  del  combinato
disposto  degli   articoli   1,   4   e   7.1   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione, ha acquistato  pro-soluto  dalla  Cedente,  taluni
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dalla Data  di  Efficacia  Economica,  accessori,  spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati  dalla  Cedente  e
derivanti  da  contratti  di  leasing  e  altresi'  da  contratti  di
finanziamento di varia natura (i "Crediti" e ciascuno un "Credito"). 
  Ai   sensi   dell'art.   7.1,   comma   6,   della   Legge    sulla
Cartolarizzazione,  si   riportano   di   seguito   le   informazioni
orientative sulla tipologia di  rapporti  da  cui  i  Crediti  ceduti
derivano: 
  (i) contratti di leasing scaduti,  oggetto  di  risoluzione  o  che
siano oggetto di scioglimento ex articoli  72-quater  o  169-bis  del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come successivamente  modificato
e integrato, la "Legge Fallimentare") ovvero, a seconda del caso,  ex
articoli 177 e 97 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 o
altrimenti divenuti esigibili (i "Contratti di Leasing"); e 
  (ii) contratti di finanziamento ipotecario o chirografario concessi
da parte della Cedente in favore del relativo  debitore,  nonche'  da
qualsiasi  atto,  contratto,  accordo  o  documento   integrativo   o
modificativo degli stessi o comunque ad essi  relativo,  vantati  nei
confronti di  debitori  che,  al  30  giugno  2024  (incluso),  erano
classificati come  "inadempienze  probabili"  o  "in  sofferenza"  in
conformita' alla Circolare di Banca d'Italia n.  272  del  30  luglio
2008, come successivamente modificata e integrata. 
  I  dati  indicativi  dei  Crediti  ceduti,  nonche'   la   conferma
dell'avvenuta  cessione  per  i  debitori  ceduti  che   ne   faranno
richiesta,   sono   messi   a   disposizione   sui   siti    internet
https://www.bancobpm.it/    e    www.securitisation-services.com    e
resteranno  disponibili  fino  all'estinzione  del  relativo  Credito
ceduto. 
  L'elenco dei Crediti ceduti sara'  altresi'  depositato  presso  il
notaio Dott. Enrico Mazzoletti, notaio in Milano con studio in Via A.
Da Giussano n. 18, Milano entro 15 (quindici) Giorni  Lavorativi  dal
24 marzo 2025. 
  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1,  4  e  7.1  della
Legge  sulla  Cartolarizzazione,  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei  debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del Codice
Civile e i privilegi e le garanzie di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestati o comunque esistenti a  favore  della  Cedente,  nonche'  le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di  acquisto  dei  beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella  cessione  conservano
la loro validita' e il loro grado a  favore  del  cessionario,  senza
necessita' di alcuna formalita' o annotazione. 
  Nel  contesto  della  Cartolarizzazione,  in  forza  degli  impegni
previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il
"Contratto di Cessione Rapporti"), concluso in data  24  marzo  2025,
tra Tago LeaseCo S.r.l. ("LeaseCo"), la  Cessionaria  e  la  Cedente,
come adempiuti mediante la stipula in data 24 marzo 2025 di  un  atto
notarile di trasferimento, LeaseCo  ha  acquistato,  pro  soluto,  ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, commi  4  e  5  della
Legge sulla Cartolarizzazione e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico
Bancario, con  efficacia  giuridica  alla  Data  di  Cessione,  dalla
Cedente, i rapporti giuridici derivanti  dai  Contratti  di  Leasing,
ovvero dalla risoluzione o scioglimento degli stessi, unitamente alla
titolarita' dei  beni  oggetto  di  tali  Contratti  di  Leasing  ivi
indicati, le garanzie specificamente ed  esclusivamente  connesse  ed
accessorie a questi che risultavano nella titolarita' della  Cedente,
nonche' i diritti e le obbligazioni della Cedente nei confronti della
SPV derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 24  marzo
2025 tra la Cedente e la SPV avente  ad  oggetto  la  gestione  e  la
valorizzazione dei predetti beni  leasing  e  rapporti  giuridici  (i
"Rapporti e Beni"). 
  Nei  Rapporti  e  Beni  risultano   incluse   altresi'   tutte   le
obbligazioni, i debiti, i  diritti  di  indennizzo,  le  perdite,  le
indennita', i costi, le responsabilita' e le spese della Cedente  (in
ogni caso, sia che sorgano prima, alla o dopo la  Data  di  Efficacia
Economica) (le "Passivita' Assunte"), derivanti  da  e/o  discendenti
dai Contratti di Leasing e dai Rapporti e Beni, inclusa: 
  (i) qualsiasi  responsabilita'  in  caso  di  mancata  o  ritardata
vendita o cattiva gestione dei beni leasing o derivante dall'onere di
recupero dei beni leasing; 
  (ii) ogni responsabilita' derivante dall'obbligo di  rimborsare  ai
debitori, ai sensi dell'articolo 1526 del Codice Civile, le rate gia'
pagate dai debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing; 
  (iii) qualsiasi obbligazione di pagamento  a  favore  del  debitore
dell'intero o di una parte del prezzo di vendita di un  bene  leasing
al momento di tale vendita  a  terzi  che  sia  sorta  ai  sensi  del
relativo Contratto di Leasing ovvero di qualsiasi previsione di legge
applicabile, incluso l'articolo 1526 del  Codice  Civile,  l'articolo
72-quater and  169-bis  della  Legge  Fallimentare  e  l'articolo  1,
paragrafo 138 e 139 della legge n. 124 del 2017; e 
  (iv) qualsiasi altra responsabilita' contrattuale  o  ai  sensi  di
legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing (ivi  incluse,  a
titolo esemplificativo e non esaustivo, le indennita' di  occupazione
ex art. 1591 del Codice Civile), 
  escluse  le  "Passivita'  Escluse",  intendendosi  per  tali,   con
riferimento esclusivo ai Contratti di  Leasing  e  ai  relativi  beni
leasing, qualsiasi passivita' della Cedente relativa a: 
  (i) qualsiasi responsabilita'  relativa  a  procedimenti  penali  o
indagini (incluse,  se  del  caso,  eventuali  misure  cautelari  nei
confronti della Cedente); 
  (ii) con riferimento a fatti antecedenti  alla  Data  di  Cessione,
qualsiasi responsabilita' in relazione ad  usura  o  capitalizzazione
degli interessi, o derivante  dalla  rideterminazione  del  tasso  di
interesse applicato per indeterminatezza e/o per erronea  indicazione
dello stesso, l'ammontare  delle  quali  pretese  ecceda  l'ammontare
dovuto alla SPV in relazione al relativo  Credito  leasing,  restando
invece inteso che qualunque responsabilita' che puo'  essere  oggetto
di compensazione fino all'importo dovuto alla  SPV  in  relazione  al
relativo Credito leasing non costituisce una Passivita'  Esclusa  (e,
per l'effetto, si intende espressamente rientrante  nelle  Passivita'
Assunte); 
  (iii) con riferimento a fatti antecedenti alla  Data  di  Cessione,
pretese avanzate dai debitori nell'ambito di cause  passive  relative
alla tutela dei  dati  personali,  trasparenza  e  correttezza  nelle
relazioni e nei servizi bancari  e  nelle  relative  comunicazioni  o
segnalazioni (tra cui quelle alla "Centrale dei Rischi"); 
  (iv) con riferimento a fatti antecedenti  alla  Data  di  Cessione,
qualsiasi  responsabilita'  relativa  a  tasse  non  corrisposte   in
relazione ai beni leasing immobili; 
  (v) obblighi di pagamento non  adempiuti  nei  confronti  di  terze
parti in relazione  ai  beni  leasing  immobili  (incluso,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, costi  manutentivi  impagati,  costi
relativi a lavori sui beni leasing immobili a carico della Cedente in
sede di acquisto, costruzione e gestione, multe o sanzioni  a  carico
della Cedente); 
  (vi) con riferimento a ciascun bene  leasing  immobile,  (A)  costi
dovuti all'appaltatore per le attivita' di bonifica o contenimento di
materiali contenenti amianto e/o (B) costi dovuti  all'appaltatore  e
costi di consulenti per le attivita' di bonifica  o  contenimento  di
perdite dovute a serbatoi interrati e danni a terzi provocati da tali
perdite e/o durante le  attivita'  di  bonifica  o  contenimento,  in
ciascun caso nella misura in cui siano soddisfatti tutti  i  seguenti
requisiti: (i) la bonifica o il  contenimento  di  tali  materiali  o
perdite e' inderogabilmente imposta dalle leggi ambientali alla  Data
di  Cessione,  anche  in  considerazione  della  situazione  di  tali
materiali e dell'uso del relativo bene leasing immobile a  tale  data
(non si applichera' quanto qui previsto  qualora  la  bonifica  o  il
contenimento siano resi necessari da un cambiamento  di  destinazione
d'uso del bene leasing immobile deciso  dalla  LeaseCo  sul  relativo
bene leasing immobile); (ii) i costi dovuti all'appaltatore  (e,  ove
applicabile, a consulenti e/o i danni a terzi) per  le  attivita'  di
bonifica o contenimento dei suddetti materiali siano pari o superiori
all'importo  complessivo  di  Euro  100.000,   come   ragionevolmente
concordati di volta in volta tra la Cedente e la SPV e (iii) entro il
quinto anniversario dalla Data di Cessione, le  autorita'  competenti
abbiano rilevato o comunque riconosciuto  l'obbligo  di  implementare
tali interventi di  bonifica  o  contenimento,  anche  a  seguito  di
informativa della LeaseCo o di terzi, fermo restando che qualora tale
rilevazione  o  riconoscimento  dell'obbligo  di  implementare   tali
interventi di bonifica o contenimento sia conseguenza di  informativa
(diretta o indiretta) della  LeaseCo  (i)  la  responsabilita'  della
Cedente con riferimento ai costi di cui alle lettere (A) e (B)  sara'
limitata ad un  importo  massimo  che,  sommato  con  gli  indennizzi
effettivamente pagati dalla Cedente ai sensi  dell'articolo  7.1.1(i)
del Contratto di Cessione Crediti, non ecceda il c.d.  Cap  Aggregato
(come ivi definito) e (ii) gli importi pagati ai sensi del precedente
sotto-paragrafo (i) verranno considerati ai fini  del  raggiungimento
dello stesso; 
  (vii) qualsiasi responsabilita', diversa dalle  responsabilita'  di
cui ai precedenti paragrafi da (i)  a  (vi)  sopra,  (a)  relativa  a
qualsiasi causa passiva  di  natura  extracontrattuale  pendente  nei
confronti della Cedente o (b) altrimenti imputabile alla Cedente  per
frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative. 
  In forza degli impegni previsti da  un  contratto  di  cessione  di
rapporti giuridici (il "Contratto  di  Cessione  Rapporti  Banking"),
concluso in data 24 marzo 2025, tra Banca Finanziaria  Internazionale
S.p.A. ("Banca FinInt"), la Cessionaria e la  Cedente,  Banca  FinInt
acquistera', pro soluto, ai sensi dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario, con efficacia giuridica a partire dalle 00.01 della Data di
Cessione,  dalla  Cedente  tutti  i  contratti  di  finanziamento  in
qualsiasi forma (inclusi i contratti  relativi  a  prestiti  a  lungo
termine, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e
non garantiti, eventuali accordi di  ristrutturazione  e  accordi  di
standstill, unitamente a qualsiasi altro diritto e titolo relativo  a
tali contratti e rapporti giuridici (i "Contratti di  Finanziamento")
e i rapporti giuridici attivi e passivi e le passivita'  (escluse  le
Passivita'  Escluse  ma  incluse  le  relative  Passivita'   Assunte)
relativi a tali Contratti di Finanziamento e ai relativi contratti di
garanzia, diversi dai  contratti  di  conto  corrente  bancario,  dai
finanziamenti a breve termine,  dalle  esposizioni  revolving  e  dai
crediti pecuniari (inclusi i crediti per il pagamento di  indennita',
penali e danni in caso di inadempimento o risoluzione  dei  Contratti
di Finanziamento), che,  alle  ore  00.01  della  Data  di  Efficacia
Economica o alle 23.59  delle  altre  date  specificate  di  seguito,
soddisfano tutti i seguenti criteri cumulativi: 
  1. hanno forma tecnica diversa dal leasing e derivano da: 
  a. contratti di conto corrente di corrispondenza  e/o  in  generale
senza affidamenti in essere o con affidamenti revocati; 
  b. finanziamenti chirografari verso imprese; 
  c. finanziamenti ipotecari e/o fondiari verso imprese; 
  d. piani di rientro; 
  2. sono di titolarita' della Cedente, anche a  seguito  di  fusione
per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste  in  essere
all'interno  gruppo  della  Cedente  e  vantati  dalla  Cedente   nei
confronti dei propri clienti; 
  3. i contratti da cui originano sono stati stipulati per il tramite
degli uffici centrali, succursali o filiali di BBPM (anche in seguito
ad operazioni  di  fusione  per  incorporazione  o  altre  operazioni
straordinarie poste in essere  nell'ambito  del  gruppo  bancario  di
BBPM), aventi sede legale nella Repubblica Italiana  e/o  nell'Unione
Europea; 
  4. sono intestati a clienti che risultavano titolari di almeno  una
linea di credito leasing con saldo debitore a favore della  banca  al
30 giugno 2024; 
  5. sono stati sottoscritti nel  periodo  intercorrente  tra  il  1°
gennaio 1980 e il 30 aprile 2024; 
  6. sono denominati in Euro; 
  7. relativamente ai quali non residuino obblighi di erogazione  dei
relativi finanziamenti a carico della Cedente, per cassa o per firma; 
  8. i clienti intestatari di tali crediti alla data  del  30  giugno
2024 risultavano classificati ad "inadempienze  probabili"  ai  sensi
della Circolare della Banca  d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008
(Matrice dei Conti); 
  9. sono contratti sottoscritti con debitori rispetto ai quali  BBPM
ha  assegnato  il  codice  di  identificazione  "C00428",  (i)   come
notificato per iscritto  a  ciascun  debitore  con  la  comunicazione
inviata in data 14 marzo 2025 a mezzo posta  elettronica  certificata
(PEC) o  a  mezzo  raccomandata  a/r  e,  in  ogni  caso,  (ii)  come
risultante  dalla  lista  che  include  la  totalita'  dei   debitori
depositata presso il Dott. Enrico Mazzoletti, notaio  in  Milano  con
studio in Via A. Da Giussano n. 18, Milano in data 24 marzo 2025; 
  10. non costituiscono contratti di fideiussioni  bancarie  (crediti
di firma) non ancora  escussa  ne'  di  finanziamenti  aventi  natura
revolving salvo non siano stati gia' revocati; e 
  11. sono esclusi invece i Contratti di Finanziamento che presentano
almeno una delle seguenti caratteristiche: 
  a. contratti di conto corrente bancario e/o contratti  di  apertura
di credito bancario  regolata  in  conto  corrente  e/o  di  anticipo
effetti su conto corrente,  per  i  quali,  alla  Data  di  Efficacia
Economica, sia ancora in essere, perche' non revocata e/o scaduta, la
facolta' del soggetto finanziato  di  utilizzare  in  piu'  volte  il
credito concesso e con successivi versamenti ripristinare la  propria
disponibilita' al fine di eventuali utilizzi futuri (c.d.  meccanismo
di utilizzo revolving), siano essi riconducibili a una o  piu'  delle
diverse "forme tecniche" nelle quali  la  Cedente  cataloga  siffatte
operazioni creditizie; 
  b. fideiussioni bancarie non ancora escusse; 
  c. hanno la forma tecnica del leasing; 
  d. sono stati erogati dalla Mercantile Leasing verso le controparti
identificate con NDG 6202653; 6203319; 11534221; 14964097;  14972014;
14973927; 
  e. contratti che, alla Data di Efficacia Economica,  (1)  prevedono
clausole  di  divieto  di  trasferimento  del  contratto  o  che  (2)
prevedono  clausole  di  trasferimento  condizionato  al   preventivo
consenso del debitore e/o degli altri finanziatori  coinvolti,  salvo
che sia stato ottenuto il consenso del  debitore  o,  a  seconda  del
caso, degli altri finanziatori coinvolti; 
  f. sono intestati a clienti  che  alla  data  del  30  giugno  2024
risultavano classificati a  "sofferenza"  ai  sensi  della  Circolare
della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti); e 
  g. derivano da spese sostenute dalla  Banca  per  il  recupero  dei
crediti (spese legali). 
  Nei predetti rapporti giuridici ceduti ai sensi  del  Contratto  di
Cessione Rapporti Banking (i "Rapporti Giuridici Banking")  risultano
incluse altresi' tutte  le  obbligazioni,  i  debiti,  i  diritti  di
indennizzo, le perdite, le indennita', i costi, le responsabilita'  e
le spese della Cedente (in ogni caso, sia che sorgano prima,  alla  o
dopo la Data di Efficacia Economica), derivanti  da  e/o  discendenti
dai  relativi   Rapporti   Giuridici   Banking,   inclusa   qualsiasi
responsabilita'  contrattuale  o  ai  sensi  di  legge  accessoria  o
connessa ai Contratti di Finanziamento, ad eccezione delle Passivita'
Escluse Banking (le "Passivita' Assunte Banking") e  di  qualsivoglia
accordo intercreditorio stipulato  dalla  Cedente,  intendendosi  per
"Passivita' Escluse Banking", con riferimento esclusivo  ai  Rapporti
Giuridici Banking, qualsiasi passivita' della Cedente relativa a: 
  (i) qualsiasi responsabilita'  relativa  a  procedimenti  penali  o
indagini (incluse,  se  del  caso,  eventuali  misure  cautelari  nei
confronti della Cedente); 
  (ii) con riferimento a fatti  antecedenti  alla  Data  di  Cessione
(esclusa),  qualsiasi  responsabilita'  in  relazione  ad   usura   o
capitalizzazione degli interessi, o derivante dalla  rideterminazione
del tasso di interesse applicato per indeterminatezza e/o per erronea
indicazione dello stesso,  l'ammontare  delle  quali  pretese  ecceda
l'ammontare  dovuto  alla  SPV  in  relazione  al  relativo  Credito,
restando invece inteso che qualunque responsabilita' che puo'  essere
oggetto  di  compensazione  fino  all'importo  dovuto  alla  SPV   in
relazione al relativo Credito non costituisce una Passivita'  Esclusa
Banking (e, per l'effetto, si intende espressamente rientrante  nelle
Passivita' Assunte Banking); 
  (iii) con riferimento a fatti antecedenti  alla  Data  di  Cessione
(esclusa), pretese avanzate dai debitori nell'ambito di cause passive
relative alla tutela dei dati personali,  trasparenza  e  correttezza
nella relazioni e nei servizi bancari e nelle relative  comunicazioni
o segnalazioni (tra cui quelle alla "Centrale dei Rischi"); 
  (iv) qualsiasi responsabilita', diversa  dalle  responsabilita'  di
cui ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), (a) relativa a  qualsiasi
causa passiva di  natura  extracontrattuale  pendente  nei  confronti
della Cedente o (b) altrimenti imputabile  alla  Cedente  per  frode,
colpa, dolo o violazione di norme imperative. 
  Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Via  V.
Alfieri n.1, 31015 Conegliano, Italia (il  "Master  Servicer")  sara'
incaricata dalla Cessionaria di svolgere,  in  relazione  ai  Crediti
oggetto  della  cessione,  il  ruolo  di  soggetto  incaricato  della
gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti oggetto
di cessione e dei servizi di cassa e pagamento e  responsabile  della
verifica della conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e
comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Il  Master  Servicer
deleghera' a Intrum Italy S.p.A., in qualita' di Special Servicer (lo
"Special  Servicer"),  lo  svolgimento  di  talune  delle   attivita'
relative alla gestione,  amministrazione  e  recupero  (giudiziale  e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della  cessione,  anche,  se  del
caso,  attraverso  l'escussione   delle   relative   garanzie,   come
specificate nel relativo contratto di special servicing ai termini ed
alle  condizioni  ivi  indicati,  fatta  comunque  eccezione  per  le
attivita' espressamente riservate  al  Master  Servicer  dalla  Legge
sulla Cartolarizzazione e dalla  normativa  applicabile.  I  debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,  sono
tenuti a pagare alla Cessionaria ogni somma dovuta  in  relazione  ai
crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per  contratto
o in forza di  legge  anteriormente  alla  suddetta  cessione,  salvo
specifiche  indicazioni  in  senso  diverso   che   potranno   essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il seguente
sito internet www.securitisation-services.com ovvero rivolgersi  allo
Special Servicer, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo. 
  Informativa sul trattamento dei dati personali 
  A seguito della cessione da parte della  Cedente  alla  Cessionaria
dei  Crediti,  la  Cessionaria  e'  divenuta  titolare  autonomo  del
trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali
contenuti nei documenti e nelle  evidenze  informatiche  connesse  ai
Crediti (i "Dati"), relativi ai debitori e contraenti  ceduti  ed  ai
rispettivi   eventuali   garanti,   successori   ed   aventi    causa
(congiuntamente gli "Interessati"). Non verranno  trattate  categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato  di
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o  di  altro  genere,
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 
  I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalita' per
le quali i medesimi sono stati  raccolti  dalla  Cedente  al  momento
della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad
obblighi di legge  e,  per  l'appunto,  in  esecuzione  del  rapporto
contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento"). I Dati  saranno
trattati oltre che dalla Cessionaria  anche  dal  Master  Servicer  e
dallo Special Servicer per conto della  Cessionaria  in  qualita'  di
responsabili del trattamento al fine di: (a)  gestire,  amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in  materia  di  antiriciclaggio  e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del
Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di  ogni  altra
normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti  ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili  ai  Crediti),  (c)  provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. 
  Il  trattamento  dei  Dati  avviene  mediante  strumenti   manuali,
informatici e telematici, con  logiche  strettamente  correlate  alle
suddette finalita'  e,  comunque,  in  modo  tale  da  garantirne  la
sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,  presso  il  Master
Servicer o lo Special Servicer, per il tempo necessario  a  garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli  obblighi
di legge. 
  I  dirigenti,  amministratori,  sindaci,  i  dipendenti,  agenti  e
collaboratori autonomi della Cessionaria  e  del  Master  Servicer  e
dello Special Servicer potranno venire  a  conoscenza  dei  Dati,  in
qualita' di soggetti debitamente istruiti ai  sensi  della  Normativa
sulla Privacy. 
  I Dati potranno essere comunicati  a  soggetti  -  in  qualita'  di
titolari e responsabili  del  trattamento  -  la  cui  attivita'  sia
strettamente collegata o  strumentale  alle  indicate  finalita'  del
trattamento tra i quali, in particolare: (i)  i  soggetti  incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento  dei  servizi
stessi, (ii) i revisori contabili e  agli  altri  consulenti  legali,
fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza da essi
prestata, e (iii) le autorita' di  vigilanza,  fiscali,  e  di  borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e  (iv)  i
soggetti incaricati del recupero dei  crediti.  I  predetti  soggetti
utilizzeranno i Dati nel rispetto della  Normativa  sulla  Privacy  e
l'elenco aggiornato degli stessi sara'  disponibile  presso  la  sede
della Cessionaria e dei responsabili del trattamento. 
  I Dati potranno anche essere  comunicati  all'estero  per  predette
finalita' ma solo  a  soggetti  che  operino  in  paesi  appartenenti
all'Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di
protezione dei Dati. In ogni caso, i  Dati  non  saranno  oggetto  di
diffusione. 
  La Normativa  sulla  Privacy  inoltre  riconosce  agli  Interessati
taluni diritti, quali: (i) il  diritto  di  accesso  ai  propri  dati
personali  e  alle  seguenti  informazioni  (a)  le   finalita'   del
trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i
dati possono essere comunicati; (d)  ove  possibile,  il  periodo  di
conservazione; nonche' (e) qualora i dati non siano  raccolti  presso
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro  origine;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali  inesatti;  (iii)  il
diritto di ottenere la  cancellazione  dei  dati,  ove  ricorrano  le
condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere
la limitazione del trattamento, ove ricorrano le  condizioni  di  cui
all'art. 18 del GDPR; (v)  il  diritto  di  ricevere  in  un  formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove
ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del GDPR; (vi) il  diritto
di opporsi  al  trattamento,  ove  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii) il diritto di revocare il proprio
consenso, ove manifestato in precedenza. La revoca del  consenso  non
pregiudica la liceita' del trattamento basata sul  consenso  prestato
prima della revoca. 
  E' fatto, in ogni  caso  salvo,  il  diritto  di  proporre  reclamo
all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. 
  Gli   Interessati,   potranno   rivolgersi   per   ogni   ulteriore
informazione e per esercitare i predetti diritti, presso  lo  Special
Servicer nella persona del: Responsabile della  protezione  dei  dati
("DPO") di Intrum Italy S.p.A. (responsabile del trattamento nominato
da  Alcazar  SPV  S.r.l.)  e   reperibile   al   seguente   recapito:
it.dpo@intrum.com. I debitori ceduti e gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa e altri interessati, potranno esercitare  i
suddetti diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a: 
  Intrum Italy S.p.A. 
  Bastioni di Porta Nuova 19 
  20121 Milan 
  Italy 
  in qualita' di responsabile del trattamento dei Dati 
  Conegliano, 27 marzo 2025 

             Alcazar SPV S.r.l. - L'amministratore unico 
        Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata 
                           Pierluigi Basso 

 
TX25AAB3245
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