Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1,
commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge
sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente
alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (rispettivamente il
"GDPR" e il "Codice Privacy" e congiuntamente "Normativa sulla
Privacy")
La societa' Alcazar SPV S.r.l. (la "Cessionaria" o la "SPV"), con
sede legale in Via V. Alfieri n.1, 31015 Conegliano, Italia, comunica
di aver sottoscritto un contratto di cessione di crediti in data 24
marzo 2025 (il "Contratto di Cessione Crediti") con Banco BPM S.p.A.
("BBPM" o la "Cedente"). In forza del Contratto di Cessione Crediti,
con effetti giuridici al 31 marzo 2025 (la "Data di Cessione") ed
effetti economici decorrenti dal 30 aprile 2024 (incluso) (la "Data
di Efficacia Economica"), ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto dalla Cedente, taluni
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dalla Data di Efficacia Economica, accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalla Cedente e
derivanti da contratti di leasing e altresi' da contratti di
finanziamento di varia natura (i "Crediti" e ciascuno un "Credito").
Ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, si riportano di seguito le informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti ceduti
derivano:
(i) contratti di leasing scaduti, oggetto di risoluzione o che
siano oggetto di scioglimento ex articoli 72-quater o 169-bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come successivamente modificato
e integrato, la "Legge Fallimentare") ovvero, a seconda del caso, ex
articoli 177 e 97 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 o
altrimenti divenuti esigibili (i "Contratti di Leasing"); e
(ii) contratti di finanziamento ipotecario o chirografario concessi
da parte della Cedente in favore del relativo debitore, nonche' da
qualsiasi atto, contratto, accordo o documento integrativo o
modificativo degli stessi o comunque ad essi relativo, vantati nei
confronti di debitori che, al 30 giugno 2024 (incluso), erano
classificati come "inadempienze probabili" o "in sofferenza" in
conformita' alla Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, come successivamente modificata e integrata.
I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonche' la conferma
dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno
richiesta, sono messi a disposizione sui siti internet
https://www.bancobpm.it/ e www.securitisation-services.com e
resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito
ceduto.
L'elenco dei Crediti ceduti sara' altresi' depositato presso il
notaio Dott. Enrico Mazzoletti, notaio in Milano con studio in Via A.
Da Giussano n. 18, Milano entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal
24 marzo 2025.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del Codice
Civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, nonche' le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano
la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
Nel contesto della Cartolarizzazione, in forza degli impegni
previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il
"Contratto di Cessione Rapporti"), concluso in data 24 marzo 2025,
tra Tago LeaseCo S.r.l. ("LeaseCo"), la Cessionaria e la Cedente,
come adempiuti mediante la stipula in data 24 marzo 2025 di un atto
notarile di trasferimento, LeaseCo ha acquistato, pro soluto, ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, con efficacia giuridica alla Data di Cessione, dalla
Cedente, i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing,
ovvero dalla risoluzione o scioglimento degli stessi, unitamente alla
titolarita' dei beni oggetto di tali Contratti di Leasing ivi
indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed
accessorie a questi che risultavano nella titolarita' della Cedente,
nonche' i diritti e le obbligazioni della Cedente nei confronti della
SPV derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 24 marzo
2025 tra la Cedente e la SPV avente ad oggetto la gestione e la
valorizzazione dei predetti beni leasing e rapporti giuridici (i
"Rapporti e Beni").
Nei Rapporti e Beni risultano incluse altresi' tutte le
obbligazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le perdite, le
indennita', i costi, le responsabilita' e le spese della Cedente (in
ogni caso, sia che sorgano prima, alla o dopo la Data di Efficacia
Economica) (le "Passivita' Assunte"), derivanti da e/o discendenti
dai Contratti di Leasing e dai Rapporti e Beni, inclusa:
(i) qualsiasi responsabilita' in caso di mancata o ritardata
vendita o cattiva gestione dei beni leasing o derivante dall'onere di
recupero dei beni leasing;
(ii) ogni responsabilita' derivante dall'obbligo di rimborsare ai
debitori, ai sensi dell'articolo 1526 del Codice Civile, le rate gia'
pagate dai debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing;
(iii) qualsiasi obbligazione di pagamento a favore del debitore
dell'intero o di una parte del prezzo di vendita di un bene leasing
al momento di tale vendita a terzi che sia sorta ai sensi del
relativo Contratto di Leasing ovvero di qualsiasi previsione di legge
applicabile, incluso l'articolo 1526 del Codice Civile, l'articolo
72-quater and 169-bis della Legge Fallimentare e l'articolo 1,
paragrafo 138 e 139 della legge n. 124 del 2017; e
(iv) qualsiasi altra responsabilita' contrattuale o ai sensi di
legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing (ivi incluse, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, le indennita' di occupazione
ex art. 1591 del Codice Civile),
escluse le "Passivita' Escluse", intendendosi per tali, con
riferimento esclusivo ai Contratti di Leasing e ai relativi beni
leasing, qualsiasi passivita' della Cedente relativa a:
(i) qualsiasi responsabilita' relativa a procedimenti penali o
indagini (incluse, se del caso, eventuali misure cautelari nei
confronti della Cedente);
(ii) con riferimento a fatti antecedenti alla Data di Cessione,
qualsiasi responsabilita' in relazione ad usura o capitalizzazione
degli interessi, o derivante dalla rideterminazione del tasso di
interesse applicato per indeterminatezza e/o per erronea indicazione
dello stesso, l'ammontare delle quali pretese ecceda l'ammontare
dovuto alla SPV in relazione al relativo Credito leasing, restando
invece inteso che qualunque responsabilita' che puo' essere oggetto
di compensazione fino all'importo dovuto alla SPV in relazione al
relativo Credito leasing non costituisce una Passivita' Esclusa (e,
per l'effetto, si intende espressamente rientrante nelle Passivita'
Assunte);
(iii) con riferimento a fatti antecedenti alla Data di Cessione,
pretese avanzate dai debitori nell'ambito di cause passive relative
alla tutela dei dati personali, trasparenza e correttezza nelle
relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni o
segnalazioni (tra cui quelle alla "Centrale dei Rischi");
(iv) con riferimento a fatti antecedenti alla Data di Cessione,
qualsiasi responsabilita' relativa a tasse non corrisposte in
relazione ai beni leasing immobili;
(v) obblighi di pagamento non adempiuti nei confronti di terze
parti in relazione ai beni leasing immobili (incluso, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, costi manutentivi impagati, costi
relativi a lavori sui beni leasing immobili a carico della Cedente in
sede di acquisto, costruzione e gestione, multe o sanzioni a carico
della Cedente);
(vi) con riferimento a ciascun bene leasing immobile, (A) costi
dovuti all'appaltatore per le attivita' di bonifica o contenimento di
materiali contenenti amianto e/o (B) costi dovuti all'appaltatore e
costi di consulenti per le attivita' di bonifica o contenimento di
perdite dovute a serbatoi interrati e danni a terzi provocati da tali
perdite e/o durante le attivita' di bonifica o contenimento, in
ciascun caso nella misura in cui siano soddisfatti tutti i seguenti
requisiti: (i) la bonifica o il contenimento di tali materiali o
perdite e' inderogabilmente imposta dalle leggi ambientali alla Data
di Cessione, anche in considerazione della situazione di tali
materiali e dell'uso del relativo bene leasing immobile a tale data
(non si applichera' quanto qui previsto qualora la bonifica o il
contenimento siano resi necessari da un cambiamento di destinazione
d'uso del bene leasing immobile deciso dalla LeaseCo sul relativo
bene leasing immobile); (ii) i costi dovuti all'appaltatore (e, ove
applicabile, a consulenti e/o i danni a terzi) per le attivita' di
bonifica o contenimento dei suddetti materiali siano pari o superiori
all'importo complessivo di Euro 100.000, come ragionevolmente
concordati di volta in volta tra la Cedente e la SPV e (iii) entro il
quinto anniversario dalla Data di Cessione, le autorita' competenti
abbiano rilevato o comunque riconosciuto l'obbligo di implementare
tali interventi di bonifica o contenimento, anche a seguito di
informativa della LeaseCo o di terzi, fermo restando che qualora tale
rilevazione o riconoscimento dell'obbligo di implementare tali
interventi di bonifica o contenimento sia conseguenza di informativa
(diretta o indiretta) della LeaseCo (i) la responsabilita' della
Cedente con riferimento ai costi di cui alle lettere (A) e (B) sara'
limitata ad un importo massimo che, sommato con gli indennizzi
effettivamente pagati dalla Cedente ai sensi dell'articolo 7.1.1(i)
del Contratto di Cessione Crediti, non ecceda il c.d. Cap Aggregato
(come ivi definito) e (ii) gli importi pagati ai sensi del precedente
sotto-paragrafo (i) verranno considerati ai fini del raggiungimento
dello stesso;
(vii) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di
cui ai precedenti paragrafi da (i) a (vi) sopra, (a) relativa a
qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale pendente nei
confronti della Cedente o (b) altrimenti imputabile alla Cedente per
frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative.
In forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di
rapporti giuridici (il "Contratto di Cessione Rapporti Banking"),
concluso in data 24 marzo 2025, tra Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A. ("Banca FinInt"), la Cessionaria e la Cedente, Banca FinInt
acquistera', pro soluto, ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, con efficacia giuridica a partire dalle 00.01 della Data di
Cessione, dalla Cedente tutti i contratti di finanziamento in
qualsiasi forma (inclusi i contratti relativi a prestiti a lungo
termine, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e
non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di
standstill, unitamente a qualsiasi altro diritto e titolo relativo a
tali contratti e rapporti giuridici (i "Contratti di Finanziamento")
e i rapporti giuridici attivi e passivi e le passivita' (escluse le
Passivita' Escluse ma incluse le relative Passivita' Assunte)
relativi a tali Contratti di Finanziamento e ai relativi contratti di
garanzia, diversi dai contratti di conto corrente bancario, dai
finanziamenti a breve termine, dalle esposizioni revolving e dai
crediti pecuniari (inclusi i crediti per il pagamento di indennita',
penali e danni in caso di inadempimento o risoluzione dei Contratti
di Finanziamento), che, alle ore 00.01 della Data di Efficacia
Economica o alle 23.59 delle altre date specificate di seguito,
soddisfano tutti i seguenti criteri cumulativi:
1. hanno forma tecnica diversa dal leasing e derivano da:
a. contratti di conto corrente di corrispondenza e/o in generale
senza affidamenti in essere o con affidamenti revocati;
b. finanziamenti chirografari verso imprese;
c. finanziamenti ipotecari e/o fondiari verso imprese;
d. piani di rientro;
2. sono di titolarita' della Cedente, anche a seguito di fusione
per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere
all'interno gruppo della Cedente e vantati dalla Cedente nei
confronti dei propri clienti;
3. i contratti da cui originano sono stati stipulati per il tramite
degli uffici centrali, succursali o filiali di BBPM (anche in seguito
ad operazioni di fusione per incorporazione o altre operazioni
straordinarie poste in essere nell'ambito del gruppo bancario di
BBPM), aventi sede legale nella Repubblica Italiana e/o nell'Unione
Europea;
4. sono intestati a clienti che risultavano titolari di almeno una
linea di credito leasing con saldo debitore a favore della banca al
30 giugno 2024;
5. sono stati sottoscritti nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 1980 e il 30 aprile 2024;
6. sono denominati in Euro;
7. relativamente ai quali non residuino obblighi di erogazione dei
relativi finanziamenti a carico della Cedente, per cassa o per firma;
8. i clienti intestatari di tali crediti alla data del 30 giugno
2024 risultavano classificati ad "inadempienze probabili" ai sensi
della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti);
9. sono contratti sottoscritti con debitori rispetto ai quali BBPM
ha assegnato il codice di identificazione "C00428", (i) come
notificato per iscritto a ciascun debitore con la comunicazione
inviata in data 14 marzo 2025 a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) o a mezzo raccomandata a/r e, in ogni caso, (ii) come
risultante dalla lista che include la totalita' dei debitori
depositata presso il Dott. Enrico Mazzoletti, notaio in Milano con
studio in Via A. Da Giussano n. 18, Milano in data 24 marzo 2025;
10. non costituiscono contratti di fideiussioni bancarie (crediti
di firma) non ancora escussa ne' di finanziamenti aventi natura
revolving salvo non siano stati gia' revocati; e
11. sono esclusi invece i Contratti di Finanziamento che presentano
almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. contratti di conto corrente bancario e/o contratti di apertura
di credito bancario regolata in conto corrente e/o di anticipo
effetti su conto corrente, per i quali, alla Data di Efficacia
Economica, sia ancora in essere, perche' non revocata e/o scaduta, la
facolta' del soggetto finanziato di utilizzare in piu' volte il
credito concesso e con successivi versamenti ripristinare la propria
disponibilita' al fine di eventuali utilizzi futuri (c.d. meccanismo
di utilizzo revolving), siano essi riconducibili a una o piu' delle
diverse "forme tecniche" nelle quali la Cedente cataloga siffatte
operazioni creditizie;
b. fideiussioni bancarie non ancora escusse;
c. hanno la forma tecnica del leasing;
d. sono stati erogati dalla Mercantile Leasing verso le controparti
identificate con NDG 6202653; 6203319; 11534221; 14964097; 14972014;
14973927;
e. contratti che, alla Data di Efficacia Economica, (1) prevedono
clausole di divieto di trasferimento del contratto o che (2)
prevedono clausole di trasferimento condizionato al preventivo
consenso del debitore e/o degli altri finanziatori coinvolti, salvo
che sia stato ottenuto il consenso del debitore o, a seconda del
caso, degli altri finanziatori coinvolti;
f. sono intestati a clienti che alla data del 30 giugno 2024
risultavano classificati a "sofferenza" ai sensi della Circolare
della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti); e
g. derivano da spese sostenute dalla Banca per il recupero dei
crediti (spese legali).
Nei predetti rapporti giuridici ceduti ai sensi del Contratto di
Cessione Rapporti Banking (i "Rapporti Giuridici Banking") risultano
incluse altresi' tutte le obbligazioni, i debiti, i diritti di
indennizzo, le perdite, le indennita', i costi, le responsabilita' e
le spese della Cedente (in ogni caso, sia che sorgano prima, alla o
dopo la Data di Efficacia Economica), derivanti da e/o discendenti
dai relativi Rapporti Giuridici Banking, inclusa qualsiasi
responsabilita' contrattuale o ai sensi di legge accessoria o
connessa ai Contratti di Finanziamento, ad eccezione delle Passivita'
Escluse Banking (le "Passivita' Assunte Banking") e di qualsivoglia
accordo intercreditorio stipulato dalla Cedente, intendendosi per
"Passivita' Escluse Banking", con riferimento esclusivo ai Rapporti
Giuridici Banking, qualsiasi passivita' della Cedente relativa a:
(i) qualsiasi responsabilita' relativa a procedimenti penali o
indagini (incluse, se del caso, eventuali misure cautelari nei
confronti della Cedente);
(ii) con riferimento a fatti antecedenti alla Data di Cessione
(esclusa), qualsiasi responsabilita' in relazione ad usura o
capitalizzazione degli interessi, o derivante dalla rideterminazione
del tasso di interesse applicato per indeterminatezza e/o per erronea
indicazione dello stesso, l'ammontare delle quali pretese ecceda
l'ammontare dovuto alla SPV in relazione al relativo Credito,
restando invece inteso che qualunque responsabilita' che puo' essere
oggetto di compensazione fino all'importo dovuto alla SPV in
relazione al relativo Credito non costituisce una Passivita' Esclusa
Banking (e, per l'effetto, si intende espressamente rientrante nelle
Passivita' Assunte Banking);
(iii) con riferimento a fatti antecedenti alla Data di Cessione
(esclusa), pretese avanzate dai debitori nell'ambito di cause passive
relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e correttezza
nella relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni
o segnalazioni (tra cui quelle alla "Centrale dei Rischi");
(iv) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di
cui ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), (a) relativa a qualsiasi
causa passiva di natura extracontrattuale pendente nei confronti
della Cedente o (b) altrimenti imputabile alla Cedente per frode,
colpa, dolo o violazione di norme imperative.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Via V.
Alfieri n.1, 31015 Conegliano, Italia (il "Master Servicer") sara'
incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in relazione ai Crediti
oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della
gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti oggetto
di cessione e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
verifica della conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e
comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Master Servicer
deleghera' a Intrum Italy S.p.A., in qualita' di Special Servicer (lo
"Special Servicer"), lo svolgimento di talune delle attivita'
relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del
caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie, come
specificate nel relativo contratto di special servicing ai termini ed
alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per le
attivita' espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge
sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile. I debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
tenuti a pagare alla Cessionaria ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il seguente
sito internet www.securitisation-services.com ovvero rivolgersi allo
Special Servicer, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
A seguito della cessione da parte della Cedente alla Cessionaria
dei Crediti, la Cessionaria e' divenuta titolare autonomo del
trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti (i "Dati"), relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(congiuntamente gli "Interessati"). Non verranno trattate categorie
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalita' per
le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al momento
della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base ad
obblighi di legge e, per l'appunto, in esecuzione del rapporto
contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento"). I Dati saranno
trattati oltre che dalla Cessionaria anche dal Master Servicer e
dallo Special Servicer per conto della Cessionaria in qualita' di
responsabili del trattamento al fine di: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti
previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del
Testo Unico Bancario, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra
normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili ai Crediti), (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalita' e, comunque, in modo tale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Master
Servicer o lo Special Servicer, per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi
di legge.
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Cessionaria e del Master Servicer e
dello Special Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualita' di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa
sulla Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in qualita' di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attivita' sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita' del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi
stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Cessionaria, per la consulenza da essi
prestata, e (iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e (iv) i
soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti
utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa sulla Privacy e
l'elenco aggiornato degli stessi sara' disponibile presso la sede
della Cessionaria e dei responsabili del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all'estero per predette
finalita' ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti
all'Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di
protezione dei Dati. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di
diffusione.
La Normativa sulla Privacy inoltre riconosce agli Interessati
taluni diritti, quali: (i) il diritto di accesso ai propri dati
personali e alle seguenti informazioni (a) le finalita' del
trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i
dati possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di
conservazione; nonche' (e) qualora i dati non siano raccolti presso
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il
diritto di ottenere la cancellazione dei dati, ove ricorrano le
condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere
la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all'art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove
ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del GDPR; (vi) il diritto
di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii) il diritto di revocare il proprio
consenso, ove manifestato in precedenza. La revoca del consenso non
pregiudica la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
E' fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione e per esercitare i predetti diritti, presso lo Special
Servicer nella persona del: Responsabile della protezione dei dati
("DPO") di Intrum Italy S.p.A. (responsabile del trattamento nominato
da Alcazar SPV S.r.l.) e reperibile al seguente recapito:
it.dpo@intrum.com. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i
suddetti diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
Intrum Italy S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova 19
20121 Milan
Italy
in qualita' di responsabile del trattamento dei Dati
Conegliano, 27 marzo 2025
Alcazar SPV S.r.l. - L'amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Pierluigi Basso
TX25AAB3245