BAYER S.P.A.
Sede legale: viale Certosa n. 130 - 20156 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05849130157
Partita IVA: IT05849130157

(GU Parte Seconda n.41 del 5-4-2025)

 
Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in  commercio  di
un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento  1234/2008/CE  e
                s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. 
 

  Medicinale: GASTROGRAFIN 370 mg iodio/ml soluzione gastroenterica 
  Codice AIC: 023085020 
  Codice Pratica: N1B/2024/1422 
  Procedura Europea N°: IE/H/xxxx/WS/284 
  Tipologia di  variazione  Grouping  Tipo  IA  B.II.b.5.c,  Tipo  IA
B.II.b.3.a, Tipo IB B.II.a.3.b.6, Tipo IAIN B.II.a.3.a.1 
  Modifica apportata: modifica nella composizione del prodotto finito
per  rimozione  dell'eccipiente  essenza  di   anice   stellato.   In
applicazione della Determina del  Direttore  Tecnico  Scientifico  n°
95/2024 del 24/05/2024,  relativa  all'attuazione  del  comma  1-bis,
articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a
seguito  della  variazione  sopra  riportata,  sono  modificati   gli
stampati (paragrafi 5.3 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo  e  delle
etichette), relativamente al medicinale indicato e la responsabilita'
si ritiene affidata alla  Societa'  titolare  dell'AIC.  Il  Titolare
dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al  Riassunto  delle
Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  Parte  Seconda  della
variazione e al Foglio Illustrativo e all'etichettatura entro  e  non
oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti gia' prodotti  alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data, non  recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono
essere  mantenuti  in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1
e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua  italiana
e, limitatamente  ai  medicinali  in  commercio  nella  provincia  di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare  dell'AIC  che  intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 

                           Un procuratore 
                         Giorgia De Angelis 

 
TX25ADD3545
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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