TRIBUNALE DI URBINO

(GU Parte Seconda n.57 del 15-5-2025)

 
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con
        preventiva convocazione in mediazione - R.G. 589/2024 
 

  Con Decreto del 12.03.2025, R.G. n. 589/2024 Tribunale  Urbino,  il
Giudice On. dott.ssa Anna Mercuri, ha  autorizzato  la  notifica  per
pubblici proclami dell'atto di citazione  di  Cecchini  Franco,  C.F.
CCCFNC65A18I287O,  nei  confronti  di  Ridarelli  Adolfo,   Ridarelli
Annibale,  Ridarelli  Anita,  Ridarelli  Arnaldo,  Ridarelli   Bruno,
Ridarelli Clementina, Ridarelli Noemi, Ridarelli  Gustavo,  Ridarelli
Marietta, Ridarelli Geltrude, Ridarelli Elvira, Ridarelli Giuseppina,
Ridarelli  Vittorio,  Sideri  Aldo,  Ridarelli   Pericle,   Benedetti
Camilla,  Benedetti  Clotilde,  Amici  Teresa,  Benedetti  Francesco,
Gabellini Adice, Massani Rolando ed eventuali  eredi  impersonalmente
e/o aventi causa, diretti o mediati degli stessi, genericamente cosi'
citati per la difficolta' di identificarli, per  vedere  riconosciuta
l'avvenuta  usucapione  dei  frustoli  di  terreno  siti  Comune   di
Sant'Angelo in Vado, contraddistinti al  Catasto  Terreni  foglio  53
particella 100, Porzione AA; particella 100, Porzione AB;  particella
101; particella 102, Porzione AA; particella 102, Porzione AB. 
  E' stata attivata la  procedura  avanti  all'Organismo  Forense  di
Mediazione e Arbitrato di Urbino, c/o  Ordine  avvocati  Urbino,  per
l'esperimento  della  mediazione  finalizzata   alla   conciliazione,
innanzi al mediatore all'uopo  designato,  con  incontro  fissato  il
giorno 21.07.2025 ore 15:00, con invito a far pervenire nei termini e
modi previsti  dal  regolamento  dell'O.F.M.A.  l'adesione  al  detto
procedimento  e,  qualora  la  mediazione  non   sortisca   risultato
positivo, la citazione dei convenuti e' per l'udienza del  28.11.2025
avanti al Tribunale di Urbino, con l'invito a  comparire  all'udienza
del giorno 28.11.2025 alle ore di rito, con invito a costituirsi  nel
termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata ai  sensi  dell'art.
166 c.p.c.,  con  avvertimento  che  la  mancata  costituzione  o  la
costituzione oltre i termini comportera' le  decadenze  di  cui  agli
artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante  avvocato  e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che  esso
convenuto, sussistendone i  presupposti  di  Legge,  puo'  presentare
istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che  in
caso di mancata  costituzione  si  procedera'  in  loro  legittima  e
dichiaranda contumacia. 

                          avv. Silvia Vanni 

 
TX25ABA5101
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