Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con
preventiva convocazione in mediazione - R.G. 589/2024
Con Decreto del 12.03.2025, R.G. n. 589/2024 Tribunale Urbino, il
Giudice On. dott.ssa Anna Mercuri, ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami dell'atto di citazione di Cecchini Franco, C.F.
CCCFNC65A18I287O, nei confronti di Ridarelli Adolfo, Ridarelli
Annibale, Ridarelli Anita, Ridarelli Arnaldo, Ridarelli Bruno,
Ridarelli Clementina, Ridarelli Noemi, Ridarelli Gustavo, Ridarelli
Marietta, Ridarelli Geltrude, Ridarelli Elvira, Ridarelli Giuseppina,
Ridarelli Vittorio, Sideri Aldo, Ridarelli Pericle, Benedetti
Camilla, Benedetti Clotilde, Amici Teresa, Benedetti Francesco,
Gabellini Adice, Massani Rolando ed eventuali eredi impersonalmente
e/o aventi causa, diretti o mediati degli stessi, genericamente cosi'
citati per la difficolta' di identificarli, per vedere riconosciuta
l'avvenuta usucapione dei frustoli di terreno siti Comune di
Sant'Angelo in Vado, contraddistinti al Catasto Terreni foglio 53
particella 100, Porzione AA; particella 100, Porzione AB; particella
101; particella 102, Porzione AA; particella 102, Porzione AB.
E' stata attivata la procedura avanti all'Organismo Forense di
Mediazione e Arbitrato di Urbino, c/o Ordine avvocati Urbino, per
l'esperimento della mediazione finalizzata alla conciliazione,
innanzi al mediatore all'uopo designato, con incontro fissato il
giorno 21.07.2025 ore 15:00, con invito a far pervenire nei termini e
modi previsti dal regolamento dell'O.F.M.A. l'adesione al detto
procedimento e, qualora la mediazione non sortisca risultato
positivo, la citazione dei convenuti e' per l'udienza del 28.11.2025
avanti al Tribunale di Urbino, con l'invito a comparire all'udienza
del giorno 28.11.2025 alle ore di rito, con invito a costituirsi nel
termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art.
166 c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione o la
costituzione oltre i termini comportera' le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso
convenuto, sussistendone i presupposti di Legge, puo' presentare
istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in
caso di mancata costituzione si procedera' in loro legittima e
dichiaranda contumacia.
avv. Silvia Vanni
TX25ABA5101