Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (come
successivamente modificata e integrata, la "Legge sulla
Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR"),
della normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (il "Codice Privacy") e
del Provvedimento dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento" e, congiuntamente al GDPR e
al Codice Privacy, la "Normativa Privacy")
BPP DF SPV S.r.l., una societa' a responsabilita' limitata con
socio unico costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. 05549610268, avente a oggetto esclusivo
la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei
crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione
e iscritta al numero 48678.7 nell'elenco delle societa' tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12
dicembre 2023 (la "Societa'"), comunica che in data 11 giugno 2025 ha
concluso con Banca Popolare Pugliese - Societa' Cooperativa per
Azioni ("BPP" o la "Banca Cedente") un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario (il "Contratto di Cessione"), nel contesto di
un'operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione da parte
della Societa' (la "Cartolarizzazione").
In virtu' di tale Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato
pro soluto e in blocco dalla Banca Cedente, con effetti economici dal
31 marzo 2025 (la "Data di Valutazione") e con effetti giuridici a
partire dall'11 giugno 2025, tutti i crediti per capitale residuo,
interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non
ancora scaduti a tale data e interessi scaduti e non pagati (ivi
inclusi gli interessi di mora)) e gli interessi che matureranno a
partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali e altri
pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori,
spese, danni, indennizzi e ogni altra somma eventualmente dovuta in
base ai relativi contratti di mutuo fondiario e ipotecario
residenziale concessi dalla Banca Cedente ai relativi debitori (i
"Contratti di Mutuo") che, alla Data di Valutazione, soddisfano i
seguenti criteri di selezione (i "Crediti"):
(i) i relativi mutui siano stati concessi esclusivamente da BPP in
qualita' di soggetto mutuante;
(ii) i relativi mutui siano stati erogati a persone fisiche
residenti in Italia che, in conformita' con i criteri di
classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140
dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano
ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita'
economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"); n. 614 ("artigiani") o
n. 615 ("famiglie produttrici");
(iii) derivano da Contratti di Mutuo disciplinati dalla legge della
Repubblica Italiana;
(iv) i relativi mutui siano stati interamente erogati e non
sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori
erogazioni;
(v) i cui relativi debitori ceduti (eventualmente anche a seguito
di accollo e/o frazionamento) siano persone fisiche residenti, alla
Data di Valutazione, in Italia;
(vi) ciascuno dei relativi mutui sia garantito da ipoteca su beni
immobili, di cui almeno uno di tipo residenziale, che sia:
(a) di primo grado sostanziale, intendendosi per tale:
(1) un'ipoteca di primo grado; ovvero
(2) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale
siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero
(b) costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado
precedente a garanzia di un Credito nei confronti del medesimo
debitore ceduto che soddisfa i presenti criteri e che viene pertanto
contestualmente ceduto nell'ambito della cessione di cui al Contratto
di Cessione;
(vii) il cui piano di ammortamento dei relativi mutui sia alla
"francese classico" (per tale intendendosi quel metodo di
ammortamento ai sensi del quale: (a) in caso di mutui a tasso fisso,
tutte le rate sono stabilite al momento della stipula e sono
comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una
componente di interesse decrescente nel tempo; (b) in caso di mutui a
tasso variabile ciascuna rata viene ricalcolata semestralmente
applicando il nuovo tasso di interesse al debito residuo presente
alla data di repricing, sempre con il metodo alla francese classico;
(c) in caso di mutui con revisione del tasso quinquennale, la rata
viene ricalcolata ogni cinque anni applicando il nuovo tasso al
debito residuo presente alla data di repricing, sempre con il metodo
alla francese classico;
(viii) i relativi mutui prevedano un rimborso mediante la
corresponsione di rate mensili o semestrali;
(ix) le cui rate dei relativi mutui siano denominate e corrisposte
in euro e il relativo Contratto di Mutuo non contenga previsioni che
ne permettano la conversione in una valuta diversa dall'euro;
(x) il cui pagamento delle relative rate dei relativi mutui sia
effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente del debitore
ceduto o SDD (Sepa Direct Debit);
(xi) derivino da mutui in bonis che non siano classificati come
"crediti in sofferenza" o "inadempienze probabili" o "esposizione
scaduta e/o sconfinante deteriorata" secondo quanto previsto dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei
Conti), come successivamente modificata e/o integrata;
(xii) derivino da mutui in relazione ai quali non sussiste alcuna
rata scaduta e non pagata da 5 (cinque) o piu' giorni alla Data di
Valutazione;
(xiii) in relazione ai quali il relativo debitore ceduto non stia
beneficiando di un periodo di sospensione del pagamento delle rate
(moratorie);
(xiv) derivino da mutui in relazione ai quali almeno una rata sia
stata pagata alla Data di Valutazione;
(xv) la cui data di scadenza dell'ultima rata del relativo mutuo
sia successiva al 31 luglio 2026;
(xvi) il cui importo complessivo in linea capitale che la Banca
Cedente ha erogato al debitore ceduto alla data di erogazione ai
sensi del relativo Contratto di Mutuo sia inferiore o uguale a Euro
590.000,00 (cinquecentonovantamila/00);
(xvii) derivino da mutui che non abbiano un rapporto tra: (i)
l'importo capitale erogato (come risultante dal relativo Contratto di
Mutuo); e (ii) il valore dei relativi beni immobili oggetto della
relativa ipoteca (come risultante dalla perizia acquisita dalla Banca
Cedente in sede di istruttoria) superiore (1) all'80% (ottanta
percento), in assenza di garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia
per la prima casa gestito da Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A. sul relativo Contratto di Mutuo (la "Garanzia
CONSAP"); e (2) al 100% (cento percento), in presenza di Garanzia
CONSAP sul relativo Contratto di Mutuo;
con esclusione dei:
(i) crediti concessi a soggetti che sono amministratori e/o
dipendenti della Banca Cedente;
(ii) crediti erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla Banca
Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ovvero
garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
(iii) crediti erogati da un gruppo di banche organizzate "in pool"
ovvero che siano stati oggetto di sindacazione;
(iv) crediti concessi a societa' partecipate direttamente o
indirettamente dalla, o comunque appartenenti al gruppo della, Banca
Cedente;
(v) crediti i cui contratti di finanziamento prevedono il diritto
della Banca Cedente di risolvere il relativo contratto di
finanziamento anche in assenza di una giusta causa;
(vi) crediti i cui contratti di finanziamento prevedono ulteriori
erogazioni del relativo importo finanziato in piu' soluzioni secondo
lo Stato Avanzamento Lavori ("SAL") dell'immobile alla cui
costruzione o ristrutturazione risulta finalizzato il credito;
(vii) crediti erogati con provvista messa a disposizione da parte
di soggetti terzi rispetto alla Banca Cedente;
(viii) crediti i cui contratti di finanziamento prevedono un piano
di ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono
composte dalla sola componente interessi a eccezione dell'ultima rata
che e' composta della componente interessi e dalla componente
capitale;
(ix) crediti i cui contratti di finanziamento abbiano una scadenza
successiva al 3 giugno 2052;
(x) crediti erogati a favore di amministrazioni pubbliche,
fondazioni, associazioni o enti religiosi;
(xi) crediti che derivano da contratti di finanziamento che
prevedono: (a) un tasso di interesse contrattuale fisso inferiore
allo 0,7% (zero virgola sette percento); o (b) un tasso di interesse
contrattuale variabile diverso dal tasso di interesse contrattuale
variabile parametrato all'Euribor a sei mesi (come determinato ai
sensi del relativo contratto di finanziamento), come eventualmente
arrotondato ai sensi del relativo contratto di finanziamento;
(xii) crediti il cui debito residuo in linea capitale del relativo
mutuo risulti: (a) inferiore a Euro 11.854,49
(undicimilaottocentocinquantaquattro/quarantanove); o (b) superiore o
uguale a Euro 460.590,06
(quattrocentosessantamilacinquecentonovanta/zero sei);
(xiii) crediti la cui data di erogazione sia antecedente all'8
gennaio 2020;
(xiv) crediti il cui numero del relativo Contratto di Mutuo, cosi'
come indicato nelle comunicazioni periodiche di BPP ai relativi
debitori, sia riportato nell'elenco disponibile al sito web
https://www.bpp.it/ consultabile dai debitori.
Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58
del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi'
trasferiti alla Societa', anche ai sensi dell'articolo 1263 del
codice civile, i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti,
azioni, eccezioni o facolta' relativi agli stessi, inclusi i diritti
e i crediti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti e tutte le garanzie specifiche e i privilegi
che assistono e garantiscono i Crediti o altrimenti a essi inerenti),
senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione rispetto a
quanto previsto dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario.
La Societa' ha conferito a Banca Popolare Pugliese - Societa'
Cooperativa per Azioni l'incarico di gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti nell'ambito della Cartolarizzazione e di agire
in qualita' di "soggetto incaricato della riscossione dei crediti e
dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della
conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto informativo",
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), e comma 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione. In virtu' di tale incarico, i debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare presso la Banca Cedente ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il
pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o ai sensi
del relativo contratto e/o in conformita' alle eventuali ulteriori
indicazioni che potranno loro essere comunicate.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca
Popolare Pugliese - Societa' Cooperativa per Azioni, via Luzzatti, 8
- 73046 Matino (LE), Italia.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
BPP DF SPV S.R.L. (in seguito anche la "Societa'") a seguito del
perfezionamento del Contratto di Cessione di Crediti con Banca
Popolare Pugliese - Societa' Cooperativa per Azioni (la "Banca
Cedente") e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e di conseguenza
ai sensi del GDPR titolare autonomo del trattamento dei Dati
Personali (il "Titolare del Trattamento") e con la presente intende
fornire alle persone interessate dalla cessione (ossia debitori
ceduti, eventuali garanti, successori o aventi causa - di seguito gli
"Interessati"), ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - GDPR, alcune informazioni in ordine al trattamento dei
relativi dati personali (anagrafici e di recapito, patrimoniali,
reddituali, e comunque relativi alla posizione debitoria e
contrattuale degli Interessati) contenuti in documenti ed evidenze
informatiche connesse ai Crediti ceduti (i "Dati Personali").
I Dati Personali, raccolti presso la Banca Cedente, soggetti terzi
(quali, ad es. centrali rischi, sistemi di informazioni creditizie,
pubblici registri, agenzie di recupero crediti, professionisti
incaricati, autorita' giudiziarie o amministrative, notai,
conservatorie, camere di commercio) o direttamente presso gli
Interessati nel corso della gestione dei Crediti, continueranno a
essere trattati dalla Societa' con le stesse modalita' e per le
stesse finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla
Banca Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi
del quale e' diventata titolare dei Crediti e, in particolare i Dati
Personali saranno trattati dalla Societa' e, in qualita' di
responsabile del trattamento, dalla Banca Cedente ( il "Responsabile
del Trattamento") per conto della Societa', per: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della
vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche
inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti e istruzioni
applicabili alla Societa' o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta e
alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento e' effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. B)
e c) del GDPR, in quanto risulta necessario per l'adempimento degli
obblighi legali conseguenti al perfezionamento del Contratto di
Cessione di Crediti in esame e per la conseguente esecuzione del
rapporto contrattuale di cui sono parte gli Interessati, oltre che
per il perseguimento dei legittimi interessi della Banca Cedente e
della Societa' a svolgere le correlate attivita' di natura
organizzativa e tecnica. Per le finalita' sopra indicate e'
obbligatorio il conferimento dei Dati Personali, senza i quali non
sarebbe possibile procedere alla cessione dei crediti e alla relativa
cartolarizzazione
Il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici (tramite server e supporti
informatici ubicati in Italia o comunque all'interno dell'Unione
Europea), con logiche strettamente correlate alle suddette finalita'
e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei medesimi Dati Personali.
I Dati Personali saranno trattati: (i) mediante l'impiego di
documenti e archivi cartacei e strumenti informatici da parte della
Societa' (in qualita' di Titolare del Trattamento) e/o della Banca
Cedente (la quale opera come servicer nella gestione dei Crediti e
Responsabile del Trattamento) e di altre societa' terze operanti
quali responsabili del trattamento a cui sono affidate servizi o
attivita' di natura amministrativa e tecnica, e saranno conservati
per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto da cui originano i Crediti o per un periodo
superiore nei casi previsti dalla legge (es. interruzione o
sospensione del termine di prescrizione dei relativi diritti). I Dati
Personali potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato
della Societa' e/o della Banca Cedente (quale servicer e Responsabile
del Trattamento) e degli ulteriori soggetti operanti quali
responsabili del trattamento per conto della Societa' medesima e
potranno essere comunicati a soggetti la cui attivita' sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita' del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi
stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della Societa', per la consulenza da essi
prestata, e (iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza a obblighi di legge; (iv) il/i
soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei
titoli che verranno emessi dalla Societa' per finanziare l'acquisto
dei Crediti nel contesto della Cartolarizzazione; e (v) i soggetti
incaricati del recupero dei Crediti. I Dati Personali non saranno
trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea e si
precisa inoltre che non verranno trattati dati personali appartenenti
a categorie particolari di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio
dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche e alle
adesioni a sindacati).
Ciascuna persona cui si riferiscono i Dati Personali, quale
Interessato, puo' esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21
del GDPR, tra cui (a) ottenere la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la
loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione
dell'origine dei Dati Personali, delle finalita' e delle modalita'
del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere
conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati, (d) ottenerne l'aggiornamento,
la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione, (e)
ottenerne la limitazione del trattamento o la cancellazione, laddove
ne ricorrano i presupposti, (f) opporsi al loro trattamento per
motivi legati alla propria situazione particolare, (g) chiedere la
portabilita' ove trattati in modo automatizzato sulla base del
consenso o per l'esecuzione del contratto. Resta inoltre fermo il
diritto di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali per la tutela dei propri diritti.
Gli Interessati (debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, etc.) potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni
giorno lavorativo bancario, a Banca Popolare Pugliese - Societa'
Cooperativa per Azioni, quale Responsabile del Trattamento. Gli
Interessati potranno contattare per l'esercizio dei loro diritti,
nonche' per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o
alla presente Informativa:
- scrivendo a Banca Popolare Pugliese, via Luzzatti, 8 - 73046
Matino (LE) - Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo dpo@bpp.it;
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata
all'indirizzo PEC dpo@pec.bpp.it quale Responsabile del Trattamento e
servicer.
Conegliano (TV), 12 giugno 2025
BPP DF SPV S.r.l. - L'amministratore unico
Fabio Povoledo
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