Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria
I signori Franco Pellegrini nato a Marliana il 29/01/1937 (Cod.
Fisc. PLLFNC37A29E960L) e Adriana Giuliani nata a Marliana il
10/12/1939 (Cod. Fisc. GLNDRN39T50E960I), residenti in Comune di
Pieve a Nievole (PT) via Cosimini n. 10, rappresentati e difesi
dall'Avv. Rosaria Zucconi (CF:ZCCRSR65C52G713M) (fax: 0572-504586)
pec: rosaria.zucconi@pec.avvocatipistoia.it) ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Montecatini Terme, Piazza C.
Battisti n. 10
- vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Pistoia in
data 29/01/2025, con il parere favorevole del P.M., nel testo
risultante all'esito dell'ordinanza per la correzione di errore
materiale datata 28/02/2025, con la quale e' stata autorizzata la
notifica per pubblici proclami dell'istanza di mediazione e dell'atto
di citazione contenente la domanda tesa ad ottenere la declaratoria
dell'acquisto per ususcapione ex art. 1158 c.c. della proprieta'
delle porzioni delle particelle numero 14, 15 e 17 del foglio di
mappa 46 del Catasto del Comune di Marliana, su cui sorge il
fabbricato dei Sigg.ri Franco Pellegrini e Adriana Giuliani, con la
relativa corte esclusiva, di cui questi ultimi sono possessori dal
19/05/1982 o da quella diversa data ritenuta provata, comunque
antecedente al 31/12/2004 e fino alla data odierna
- depositata presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Pistoia
in data 22/05/2025, n. 142/2025 la domanda di mediazione
convocano
avanti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di
Pistoia, sito in Pistoia, nei suoi locali di Vicolo dei Pedoni n. 1,
angolo via Abbi Pazienza, per l'esperimento della mediazione
finalizzata alla conciliazione innanzi al mediatore professionale
designato Avv. Laura Bertinotti, per il giorno 09/09/2025 alle ore
16,00, i Sigg.ri Anna Pellegrini fu Iacopo Mar. Stefani, Armida
Pellegrini fu Francesco vedova Martinelli, Elvira Pellegrini fu
Iacopo Mar. Pellegrini, Giuseppe Pellegrini fu Iacopo e/o tutti i
loro eredi e/o aventi causa, con invito a far pervenire almeno entro
5 (cinque) giorni prima dall'incontro la propria adesione al
procedimento di mediazione.
Qualora l'esperimento della procedura di mediazione non abbia esito
positivo, Franco Pellegrini e Adriana Giuliani, tramite il loro
difensore
citano
fin da ora i Sigg.ri Anna Pellegrini fu Iacopo Mar. Stefani, Armida
Pellegrini fu Francesco vedova Martinelli, Elvira Pellegrini fu
Iacopo Mar. Pellegrini, Giuseppe Pellegrini fu Iacopo e/o tutti i
loro eredi e/o aventi causa, sempre mediante notifica per pubblici
proclami ex articolo 150 c.p.c., autorizzata dal Presidente del
Tribunale di Pistoia come sopra a comparire avanti al Tribunale di
Pistoia nella sua sede in Pistoia, piazza Duomo, per l'udienza del
08/01/2026, ore e locali di rito ovvero alla diversa udienza che
potra' essere fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con invito a
costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai
sensi dell'articolo 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante
avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale,
fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi
speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo'
presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
e che in mancanza di costituzione si procedera' in loro legittima
contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni di
parte attrice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione. 1. Accertare e dichiarare che a far data dal 19/05/1982 o
da quella diversa data ritenuta provata, comunque antecedente al 31
dicembre 2004 e fino alla data odierna, i Sigg.ri Franco Pellegrini,
e Adriana Giuliani, hanno posseduto in via pubblica, pacifica ed
esclusiva e ininterrotta uti domini le seguenti porzioni delle
particelle del foglio di mappa 46 del Catasto del Comune di Marliana
sulle quali e' edificato il fabbricato dagli stessi acquistato con
rogito del 19/05/1982 ed insistono i vani accessori e la resede al
servizio esclusivo del fabbricato e piu' precisamente: - A) mappale
15 per una superficie di mq 12,00 facenti parte del fabbricato
originario e ad oggi catastalmente intestato al Sig. Virgilio
Pellegrini le cui eredi sono le figlie Deanna Pellegrini e Gabriella
Pellegrini; - B) mappale 14 per mq 13,00 facenti parte del fabbricato
originario e ad oggi catastalmente intestato a Anna Pellegrini, fu
Iacopo, Mar. Stefani; Armida Pellegrini, fu Francesco vedova
Martinelli; Elvira Pellegrini, fu Iacopo Mar. Pellegrini; Giuseppe
Pellegrini, fu Iacopo); - C) mappale 14 per mq 1,50 porzione gia'
coperta inglobata nel fabbricato di proprieta' degli attori con i
lavori di ristrutturazione del 1983, e ad oggi catastalmente
intestato a Anna Pellegrini, fu Iacopo, Mar. Stefani; Armida
Pellegrini, fu Francesco vedova Martinelli; Elvira Pellegrini, fu
Iacopo Mar. Pellegrini; Giuseppe Pellegrini, fu Iacopo); - D) mappale
14 per mq 6,50 in origine non occupati da edificio, edificati e
inglobati nel fabbricato di proprieta' degli attori con i lavori di
ristrutturazione del 1983 ad oggi catastalmente intestato a Anna
Pellegrini, fu Iacopo, Mar. Stefani; Armida Pellegrini, fu Francesco
vedova Martinelli; Elvira Pellegrini, fu Iacopo Mar. Pellegrini;
Giuseppe Pellegrini, fu Iacopo); - E) mappale 17 per una superficie
di mq 4,50 in origine non occupati da edificio, edificati e inglobati
nel fabbricato di proprieta' degli attori con i lavori di
ristrutturazione del 1983, particella catastalmente identificante una
corte a comune ai mappali 336 (di proprieta' degli attori) e 15
(catastalmente intestato al Sig. Virgilio Pellegrini al quale sono
succedute le figlie Deanna e Gabriella Pellegrini, come sopra
generalizzate); F) mappale 17 per una superficie di mq 16 adibita a
resede esclusiva del fabbricato degli attori fin dai lavori edilizi
del 1983 delimitata da recinzione, particella catastalmente
identificante una corte a comune ai mappali 336 (di proprieta' degli
attori) e 15 (catastalmente intestato al Sig. Virgilio Pellegrini al
quale sono succedute le figlie Deanna e Gabriella Pellegrini, come
sopra generalizzate). 2.- Indi e per l'effetto, accertare e
dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. che, in relazione alle
porzioni delle particelle meglio individuate dalle lettere da A) a F)
del soprastante punto 1 delle presenti conclusioni gli attori hanno
acquisito la esclusiva proprieta' a titolo originario mediante
usucapione, pro indiviso e in parti uguali, conseguentemente
disponendo il frazionamento delle dette porzioni rispetto alle
particelle originarie, per consentire le trascrizioni e le
volturazioni necessarie e di cui al sottostante punto 3). 3.-
Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza a favore degli attori, e
all'Agenzia delle Entrate di eseguire la voltura di intestazione
catastale, con esonero da ogni responsabilita' al riguardo. Vittoria
delle spese di lite in caso di opposizione e resistenza in giudizio.
avv. Rosaria Zucconi
TX25ABA6839