TRIBUNALE DI PISTOIA

(GU Parte Seconda n.78 del 3-7-2025)

 
Notifica per pubblici proclami  -  Estratto  atto  di  citazione  per
        usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria 
 

  I signori Franco Pellegrini nato a  Marliana  il  29/01/1937  (Cod.
Fisc.  PLLFNC37A29E960L)  e  Adriana  Giuliani  nata  a  Marliana  il
10/12/1939 (Cod. Fisc.  GLNDRN39T50E960I),  residenti  in  Comune  di
Pieve a Nievole (PT) via  Cosimini  n.  10,  rappresentati  e  difesi
dall'Avv. Rosaria Zucconi  (CF:ZCCRSR65C52G713M)  (fax:  0572-504586)
pec:   rosaria.zucconi@pec.avvocatipistoia.it)    ed    elettivamente
domiciliati presso il suo studio  in  Montecatini  Terme,  Piazza  C.
Battisti n. 10 
  - vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Pistoia in
data 29/01/2025,  con  il  parere  favorevole  del  P.M.,  nel  testo
risultante all'esito  dell'ordinanza  per  la  correzione  di  errore
materiale datata 28/02/2025, con la quale  e'  stata  autorizzata  la
notifica per pubblici proclami dell'istanza di mediazione e dell'atto
di citazione contenente la domanda tesa ad ottenere  la  declaratoria
dell'acquisto per ususcapione ex  art.  1158  c.c.  della  proprieta'
delle porzioni delle particelle numero 14, 15  e  17  del  foglio  di
mappa 46 del  Catasto  del  Comune  di  Marliana,  su  cui  sorge  il
fabbricato dei Sigg.ri Franco Pellegrini e Adriana Giuliani,  con  la
relativa corte esclusiva, di cui questi ultimi  sono  possessori  dal
19/05/1982 o  da  quella  diversa  data  ritenuta  provata,  comunque
antecedente al 31/12/2004 e fino alla data odierna 
  - depositata presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Pistoia
in data 22/05/2025, n. 142/2025 la domanda di mediazione 
  convocano 
  avanti all'Organismo di Conciliazione della Fondazione  Forense  di
Pistoia, sito in Pistoia, nei suoi locali di Vicolo dei Pedoni n.  1,
angolo  via  Abbi  Pazienza,  per  l'esperimento   della   mediazione
finalizzata alla conciliazione  innanzi  al  mediatore  professionale
designato Avv. Laura Bertinotti, per il giorno  09/09/2025  alle  ore
16,00, i Sigg.ri Anna  Pellegrini  fu  Iacopo  Mar.  Stefani,  Armida
Pellegrini fu  Francesco  vedova  Martinelli,  Elvira  Pellegrini  fu
Iacopo Mar. Pellegrini, Giuseppe Pellegrini fu  Iacopo  e/o  tutti  i
loro eredi e/o aventi causa, con invito a far pervenire almeno  entro
5  (cinque)  giorni  prima  dall'incontro  la  propria  adesione   al
procedimento di mediazione. 
  Qualora l'esperimento della procedura di mediazione non abbia esito
positivo, Franco Pellegrini  e  Adriana  Giuliani,  tramite  il  loro
difensore 
  citano 
  fin da ora i Sigg.ri Anna Pellegrini fu Iacopo Mar. Stefani, Armida
Pellegrini fu  Francesco  vedova  Martinelli,  Elvira  Pellegrini  fu
Iacopo Mar. Pellegrini, Giuseppe Pellegrini fu  Iacopo  e/o  tutti  i
loro eredi e/o aventi causa, sempre mediante  notifica  per  pubblici
proclami ex articolo  150  c.p.c.,  autorizzata  dal  Presidente  del
Tribunale di Pistoia come sopra a comparire avanti  al  Tribunale  di
Pistoia nella sua sede in Pistoia, piazza Duomo,  per  l'udienza  del
08/01/2026, ore e locali di rito  ovvero  alla  diversa  udienza  che
potra' essere fissata ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con invito  a
costituirsi  nel  termine  di  settanta  giorni  prima   dell'udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c.  e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice  designato  ai
sensi  dell'articolo  168-bis  c.p.c.,  con  l'avvertimento  che   la
costituzione oltre i suddetti termini implica  le  decadenze  di  cui
agli articoli 38  e  167  c.p.c.,  che  la  difesa  tecnica  mediante
avvocato e' obbligatoria in tutti i  giudizi  davanti  al  tribunale,
fatta eccezione per i casi  previsti  dall'articolo  86  o  da  leggi
speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge,  puo'
presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
e che in mancanza di costituzione si  procedera'  in  loro  legittima
contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti 
  Conclusioni 
  Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle  ragioni  di
parte  attrice,  respinta  ogni  contraria   istanza,   eccezione   e
deduzione. 1. Accertare e dichiarare che a far data dal 19/05/1982  o
da quella diversa data ritenuta provata, comunque antecedente  al  31
dicembre 2004 e fino alla data odierna, i Sigg.ri Franco  Pellegrini,
e Adriana Giuliani, hanno posseduto  in  via  pubblica,  pacifica  ed
esclusiva e  ininterrotta  uti  domini  le  seguenti  porzioni  delle
particelle del foglio di mappa 46 del Catasto del Comune di  Marliana
sulle quali e' edificato il fabbricato dagli  stessi  acquistato  con
rogito del 19/05/1982 ed insistono i vani accessori e  la  resede  al
servizio esclusivo del fabbricato e piu' precisamente: -  A)  mappale
15 per una superficie  di  mq  12,00  facenti  parte  del  fabbricato
originario  e  ad  oggi  catastalmente  intestato  al  Sig.  Virgilio
Pellegrini le cui eredi sono le figlie Deanna Pellegrini e  Gabriella
Pellegrini; - B) mappale 14 per mq 13,00 facenti parte del fabbricato
originario e ad oggi catastalmente intestato a  Anna  Pellegrini,  fu
Iacopo,  Mar.  Stefani;  Armida  Pellegrini,  fu   Francesco   vedova
Martinelli; Elvira Pellegrini, fu Iacopo  Mar.  Pellegrini;  Giuseppe
Pellegrini, fu Iacopo); - C) mappale 14 per  mq  1,50  porzione  gia'
coperta inglobata nel fabbricato di proprieta'  degli  attori  con  i
lavori  di  ristrutturazione  del  1983,  e  ad  oggi   catastalmente
intestato  a  Anna  Pellegrini,  fu  Iacopo,  Mar.  Stefani;   Armida
Pellegrini, fu Francesco vedova  Martinelli;  Elvira  Pellegrini,  fu
Iacopo Mar. Pellegrini; Giuseppe Pellegrini, fu Iacopo); - D) mappale
14 per mq 6,50 in origine  non  occupati  da  edificio,  edificati  e
inglobati nel fabbricato di proprieta' degli attori con i  lavori  di
ristrutturazione del 1983 ad  oggi  catastalmente  intestato  a  Anna
Pellegrini, fu Iacopo, Mar. Stefani; Armida Pellegrini, fu  Francesco
vedova Martinelli; Elvira  Pellegrini,  fu  Iacopo  Mar.  Pellegrini;
Giuseppe Pellegrini, fu Iacopo); - E) mappale 17 per  una  superficie
di mq 4,50 in origine non occupati da edificio, edificati e inglobati
nel  fabbricato  di  proprieta'  degli  attori  con   i   lavori   di
ristrutturazione del 1983, particella catastalmente identificante una
corte a comune ai mappali 336  (di  proprieta'  degli  attori)  e  15
(catastalmente intestato al Sig. Virgilio Pellegrini  al  quale  sono
succedute  le  figlie  Deanna  e  Gabriella  Pellegrini,  come  sopra
generalizzate); F) mappale 17 per una superficie di mq 16  adibita  a
resede esclusiva del fabbricato degli attori fin dai  lavori  edilizi
del  1983  delimitata   da   recinzione,   particella   catastalmente
identificante una corte a comune ai mappali 336 (di proprieta'  degli
attori) e 15 (catastalmente intestato al Sig. Virgilio Pellegrini  al
quale sono succedute le figlie Deanna e  Gabriella  Pellegrini,  come
sopra  generalizzate).  2.-  Indi  e  per  l'effetto,   accertare   e
dichiarare ai sensi  dell'art.  1158  c.c.  che,  in  relazione  alle
porzioni delle particelle meglio individuate dalle lettere da A) a F)
del soprastante punto 1 delle presenti conclusioni gli  attori  hanno
acquisito  la  esclusiva  proprieta'  a  titolo  originario  mediante
usucapione,  pro  indiviso  e  in  parti   uguali,   conseguentemente
disponendo  il  frazionamento  delle  dette  porzioni  rispetto  alle
particelle  originarie,  per  consentire   le   trascrizioni   e   le
volturazioni necessarie  e  di  cui  al  sottostante  punto  3).  3.-
Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere  alla
trascrizione  dell'emananda  sentenza  a  favore  degli   attori,   e
all'Agenzia delle Entrate di  eseguire  la  voltura  di  intestazione
catastale, con esonero da ogni responsabilita' al riguardo.  Vittoria
delle spese di lite in caso di opposizione e resistenza in giudizio. 

                        avv. Rosaria Zucconi 

 
TX25ABA6839
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