Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio
T.A.R. SARDEGNA Sez. I: integrazione del contraddittorio a mezzo
notifica per pubblici proclami: in esecuzione dell'ordinanza
collegiale n° 1009/2025 pubblicata il 20.11.2025, pronunziata nel
giudizio R.G. n° 650/2023, si notifica a: Valeria Fadda, Silvio
Mameli, Roberta Maria Scalas, Salvatore Gagliardi, Maria Pia Lixi,
Diego Sini, Alessio Sirigu, Carla Orru', Antonello Nieddu, Maria
Francesca Ancillotti, Luciano Mereu e Maria Amalia Dessi', nel
predetto giudizio promosso dal Comune di Dolianova contro Consorzio
Is Campus, Perra Raffaelina, Carboni Giovannino, Perra Mariangela,
A.C. di Lecca Antonio & C. sas in liquidazione, Murgia Antonia, Farci
Simonetta, Farci Massimiliano, Farci Alice, Casequartieri Societa'
Cooperativa Edilizia. Il menzionato giudizio e' stato proposto per
l'accertamento dell'inadempimento dei lottizzanti firmatari e dei
loro successori e aventi causa, all'obbligazione di integrale e
completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della
lottizzazione "Is Campus", di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
della convenzione urbanistica a rogito del notaio Perra il
25.11.2005, repertorio n. 3600, raccolta n. 2003; e per la
declaratoria dell'obbligo dei medesimi di risarcire, al Comune di
Dolianova, i danni conseguenti alla mancata o irregolare
realizzazione delle predette opere di urbanizzazione, nella misura
pari alla somma necessaria e sufficiente per il Comune a realizzare,
in danno dei lottizzanti originari e dei loro successori e aventi
causa, tutte le opere di urbanizzazione della lottizzazione ovvero a
renderle conformi alla vigente normativa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal di' del dovuto al saldo; in via
subordinata, per la condanna degli odierni resistenti alla
realizzazione/ultimazione delle opere mancanti. Il ricorso e'
affidato ai seguenti motivi: I) Sulla legittimazione passiva degli
odierni resistenti. Gli obblighi di facere previsti in convenzione a
carico dei lottizzanti, consistenti nella realizzazione delle oo.uu.
primaria e nel conseguente onere di cessione delle aree ove insistono
siffatte opere, hanno natura di prestazione patrimoniale imposta e di
obbligazione "ambulatoria" o "propter rem" dal lato passivo,
gravante, quindi, anche sugli aventi causa degli originari
lottizzanti, salva diversa pattuizione negoziale. II) Inadempimento
dei lottizzanti firmatari (e dei loro successori e aventi causa) agli
obblighi previsti dalla convenzione urbanistica stipulata in data
25/11/2005. I resistenti non hanno ottemperato alle obbligazioni
contrattuali di cui alla convenzione urbanistica a rogito del notaio
Perra il 25.11.2005, repertorio n. 3600, raccolta n. 2003, in quanto
non hanno mai ultimato, e, in alcuni casi, neppure iniziato, entro il
termine di scadenza della convenzione oggetto di causa, le opere di
urbanizzazione poste a loro carico. L'inadempimento risulta
dimostrato per tabulas: militano in tal senso gli accertamenti svolti
dai tecnici comunali, ovvero: le risultanze tecniche del collaudo
parziale delle oo.uu. disposto dal Comune di Dolianova ed eseguito
dall'Ing. Alberto Porcu; il computo metrico delle oo.uu. residue
effettuato dall'ufficio tecnico comunale; lo stato di consistenza
redatto dal direttore dei lavori. III) Sul risarcimento del danno.
Dall'inadempimento dell'obbligo di realizzare e/o ultimare le opere
di urbanizzazione entro il termine di scadenza della convenzione
urbanistica oggetto del presente ricorso, discende il diritto
dell'odierna amministrazione ricorrente di ottenere, a titolo
risarcitorio, il pagamento da parte degli odierni resistenti di tutte
le somme necessarie per la realizzazione e il completamento, in via
diretta, da parte del medesimo ente, delle opere non eseguite ovvero
eseguite parzialmente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
di' del dovuto al saldo.
Indicazione stato attuale del procedimento: il TAR per la Sardegna
(Sezione Prima), sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle
spese in ordine al ricorso sopra menzionato, ha ordinato al Comune di
Dolianova di provvedere all'integrazione del contraddittorio nelle
forme e nei termini indicati nella parte motiva della predetta
ordinanza collegiale n° 1009/2025 e, per l'ulteriore trattazione del
ricorso, verra' fissata una pubblica udienza entro il primo
quadrimestre del 2026.
Lo svolgimento del processo puo' essere eseguito consultando il
sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del
numero di registro generale del T.A.R. Sardegna: R.G. n. 650/2023
Cagliari, 03.12.2025
avv. Lorenzo Locci
TX25ABA11842