TAR SARDEGNA
Sezione Prima

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(GU Parte Seconda n.144 del 6-12-2025)

 
  Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio 
 

  T.A.R. SARDEGNA Sez. I: integrazione del  contraddittorio  a  mezzo
notifica  per  pubblici  proclami:   in   esecuzione   dell'ordinanza
collegiale n° 1009/2025 pubblicata  il  20.11.2025,  pronunziata  nel
giudizio R.G. n° 650/2023,  si  notifica  a:  Valeria  Fadda,  Silvio
Mameli, Roberta Maria Scalas, Salvatore Gagliardi,  Maria  Pia  Lixi,
Diego Sini, Alessio Sirigu,  Carla  Orru',  Antonello  Nieddu,  Maria
Francesca Ancillotti,  Luciano  Mereu  e  Maria  Amalia  Dessi',  nel
predetto giudizio promosso dal Comune di Dolianova  contro  Consorzio
Is Campus, Perra Raffaelina, Carboni  Giovannino,  Perra  Mariangela,
A.C. di Lecca Antonio & C. sas in liquidazione, Murgia Antonia, Farci
Simonetta, Farci Massimiliano, Farci  Alice,  Casequartieri  Societa'
Cooperativa Edilizia. Il menzionato giudizio e'  stato  proposto  per
l'accertamento dell'inadempimento dei  lottizzanti  firmatari  e  dei
loro successori e  aventi  causa,  all'obbligazione  di  integrale  e
completa realizzazione delle opere di urbanizzazione  primaria  della
lottizzazione "Is Campus", di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
della  convenzione  urbanistica  a  rogito  del   notaio   Perra   il
25.11.2005,  repertorio  n.  3600,  raccolta  n.  2003;  e   per   la
declaratoria dell'obbligo dei medesimi di  risarcire,  al  Comune  di
Dolianova,  i   danni   conseguenti   alla   mancata   o   irregolare
realizzazione delle predette opere di  urbanizzazione,  nella  misura
pari alla somma necessaria e sufficiente per il Comune a  realizzare,
in danno dei lottizzanti originari e dei  loro  successori  e  aventi
causa, tutte le opere di urbanizzazione della lottizzazione ovvero  a
renderle  conformi  alla  vigente  normativa,   oltre   interessi   e
rivalutazione  monetaria  dal  di'  del  dovuto  al  saldo;  in   via
subordinata,  per  la  condanna   degli   odierni   resistenti   alla
realizzazione/ultimazione  delle  opere  mancanti.  Il   ricorso   e'
affidato ai seguenti motivi: I) Sulla  legittimazione  passiva  degli
odierni resistenti. Gli obblighi di facere previsti in convenzione  a
carico dei lottizzanti, consistenti nella realizzazione delle  oo.uu.
primaria e nel conseguente onere di cessione delle aree ove insistono
siffatte opere, hanno natura di prestazione patrimoniale imposta e di
obbligazione  "ambulatoria"  o  "propter  rem"  dal   lato   passivo,
gravante,  quindi,  anche  sugli   aventi   causa   degli   originari
lottizzanti, salva diversa pattuizione negoziale.  II)  Inadempimento
dei lottizzanti firmatari (e dei loro successori e aventi causa) agli
obblighi previsti dalla convenzione  urbanistica  stipulata  in  data
25/11/2005. I resistenti  non  hanno  ottemperato  alle  obbligazioni
contrattuali di cui alla convenzione urbanistica a rogito del  notaio
Perra il 25.11.2005, repertorio n. 3600, raccolta n. 2003, in  quanto
non hanno mai ultimato, e, in alcuni casi, neppure iniziato, entro il
termine di scadenza della convenzione oggetto di causa, le  opere  di
urbanizzazione  poste  a   loro   carico.   L'inadempimento   risulta
dimostrato per tabulas: militano in tal senso gli accertamenti svolti
dai tecnici comunali, ovvero: le  risultanze  tecniche  del  collaudo
parziale delle oo.uu. disposto dal Comune di  Dolianova  ed  eseguito
dall'Ing. Alberto Porcu; il  computo  metrico  delle  oo.uu.  residue
effettuato dall'ufficio tecnico comunale;  lo  stato  di  consistenza
redatto dal direttore dei lavori. III) Sul  risarcimento  del  danno.
Dall'inadempimento dell'obbligo di realizzare e/o ultimare  le  opere
di urbanizzazione entro il  termine  di  scadenza  della  convenzione
urbanistica  oggetto  del  presente  ricorso,  discende  il   diritto
dell'odierna  amministrazione  ricorrente  di  ottenere,   a   titolo
risarcitorio, il pagamento da parte degli odierni resistenti di tutte
le somme necessarie per la realizzazione e il completamento,  in  via
diretta, da parte del medesimo ente, delle opere non eseguite  ovvero
eseguite parzialmente, oltre interessi e rivalutazione monetaria  dal
di' del dovuto al saldo. 
  Indicazione stato attuale del procedimento: il TAR per la  Sardegna
(Sezione Prima), sospesa ogni decisione di rito, nel merito  e  sulle
spese in ordine al ricorso sopra menzionato, ha ordinato al Comune di
Dolianova di provvedere all'integrazione  del  contraddittorio  nelle
forme e nei  termini  indicati  nella  parte  motiva  della  predetta
ordinanza collegiale n° 1009/2025 e, per l'ulteriore trattazione  del
ricorso,  verra'  fissata  una  pubblica  udienza  entro   il   primo
quadrimestre del 2026. 
  Lo svolgimento del processo puo'  essere  eseguito  consultando  il
sito  www.giustizia-amministrativa.it  attraverso  l'inserimento  del
numero di registro generale del T.A.R. Sardegna: R.G. n. 650/2023 
  Cagliari, 03.12.2025 

                         avv. Lorenzo Locci 

 
TX25ABA11842
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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