TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

(GU Parte Seconda n.6 del 17-1-2026)

 
           Notifica per pubblici proclami - R.G. 828/2025 
 

  Con provvedimento del 09/12/2025 il  Presidente  del  Tribunale  di
Nuoro ha autorizzato Aversano  Gabriele  Tonj  Patrizio  Noris  (C.F.
VRSGRL97A03I452X)  ed  Aversano   Enrica   (C.F.   VRSNRC00R56I452O),
elettivamente domiciliati nello studio  dell'avv.  Gabriella  Cedrino
(pec:  avv.gabriella.cedrino@pec.it),  a  notificare   per   pubblici
proclami l'atto di citazione per l'accertamento della  proprieta'  ex
art. 1158 c.c. dai medesimi proposto nei confronti - fra gli altri  -
di Porcu Manca Giuseppe Fu Giacomo e Porcu Flore Giacomo Fu Giuseppe,
ovvero di tutti i loro eredi, ulteriori successori  o  aventi  causa,
citandoli  a  comparire  davanti  al  Tribunale   Civile   di   Nuoro
all'udienza del 30/06/2026, ore 9:00  e  seguenti,  per  ivi  sentire
accogliere le seguenti conclusioni: 1)  Accertare  e  dichiarare  che
Aversano Gabriele  Tonj  Patrizio  Noris,  nato  a  Sassari  (SS)  il
03/01/1997, C.F. VRSGRL97A03I452X, ed Aversano Enrica, nata a Sassari
(SS) il 16/10/2000, C.F.  VRSNRC00R56I452O,  ciascuno  per  la  quota
indivisa  di  1/2  e  solidalmente  fra  loro  per   l'intero,   sono
proprietari a titolo originario per interve-nuto usucapione  ex  art.
1158 c.c., del fabbricato sito nel Comune  di  Irgoli  al  foglio  35
mappale  1468,  categoria  A/7,  classe  U,  consistenza  vani   8,5,
superficie catastale totale mq. 229, totale escluse aree scoperte mq.
220, rendita euro 834,08, via Alcide De Gasperi n. 8, Piano S1-T;  2)
Autorizzare per l'effetto il Direttore del  Servizio  di  Pubblicita'
Immobiliare competente a provvedere alle conseguenti  trascrizioni  e
volture della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilita';
3) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre  spese  generali
ed accessori di legge, in caso di resistenza dei convenuti. 
  Con invito ai convenuti  a  costituirsi  nel  termine  di  settanta
giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme  stabilite
dall'art. 166 c.p.c., e con avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine implica le decadenze di  cui  agli  art.  38  e  167
c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato  e'  obbligatoria  in
tutti i giudizi davanti al Tribunale,  fatta  eccezione  per  i  casi
previsti dall'art. 86 c.p.c. o  da  leggi  speciali,  che  la  parte,
sussistendone i presupposti di legge,  puo'  presentare  istanza  per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che pur in  difetto
di costituzione si procedera' nei loro confronti e in loro  legittima
e dichiaranda contumacia. 
  Nuoro, 12/01/2026 

                       avv. Gabriella Cedrino 

 
TX26ABA414
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