TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima Sezione Civile

(GU Parte Seconda n.15 del 7-2-2026)

 
          Ammortamento cambiario - R.G. V. G. n. 8123/2024 
 

  Decreto di ammortamento del Tribunale di Roma n. cronol.  5678/2025
del 29/09/2025. R. g. v. g. n. 8123/2024 
  -letto il ricorso depositato da Falasca Maria Pia, quale  avallante
delle cambiali; 
  -visti i documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti esposti; 
  -rilevato che  la  ricorrente  ha  richiesto  l'ammortamento  delle
cambiali  ipotecarie,  emesse  dalla  societa'  Mevi  srl,  e   quale
avallante, della quale assume essere stata, prima dello  smarrimento,
detentrice a seguito della restituzione da parte del  creditore,  che
ha dichiarato di essere stato interamente soddisfatto e  di  prestare
il consenso alla cancellazione dell'ipoteca; 
  -ritenuto  che  la  ricorrente  ha   interesse   ad   ottenere   il
provvedimento invocato, in  quanto  avente  diritto  ad  ottenere  la
cancellazione dell'ipoteca che puo' essere richiesta al conservatore,
ai sensi dell'art. 2887 c.c., solo previa esibizione del  titolo  sul
quale deve essere eseguita l'annotazione della cancellazione; 
  -che in mancanza di esibizione della  cambiale  o  del  decreto  di
ammortamento  attestante  il  suo  smarrimento  o   distruzione,   il
conservatore   puo'   legittimamente   rifiutare   la   cancellazione
dell'ipoteca cambiaria; 
  -che nella specifica ipotesi in esame, relativa all'ammortamento di
cambiale ipotecaria, non osta  all'accoglimento  della  richiesta  il
principio manifestato dalla Suprema Corte (Cass.  Civ.  n.  13513/02)
secondo  il  quale  "legittimato  a  promuovere   la   procedura   di
ammortamento e' il titolare del credito cartolare che abbia perso  il
possesso  del  titolo  a  seguito  di  smarrimento,   sottrazione   o
distruzione: il trattario della cambiale  e  l'emittente  del  vaglia
cambiario sono quindi privi di legittimazione a richiedere il decreto
stesso ancorche' abbiano perso  il  titolo  dopo  esserne  venuti  in
possesso a seguito di  pagamento  del  debito  (nei  sensi  suddetti,
sentenze 17-7-1982 n. 4195; 25-7-1978 n. 3711)"; 
  -che, infatti, contrariamente  a  quanto  sembra  potersi  desumere
dalla massima della citata sentenza, dalla motivazione  della  stessa
emerge chiaramente che  la  fattispecie  sottoposta  all'esame  della
Corte riguardava un caso in cui  l'emittente  non  era  rientrato  in
possesso della cambiale emessa, laddove nel  caso,  quale  quello  in
oggetto, in cui l'emittente abbia ottenuto la restituzione del titolo
e dal possesso di  questo  derivi  il  suo  diritto  ad  ottenere  la
cancellazione  dell'ipoteca,  previa  esibizione  dello   stesso   al
conservatore, non sembra  potersi  negare  la  sua  legittimazione  a
richiedere l'ammortamento, necessario all'esercizio di tale diritto; 
  -che, in particolare,  se  appare  condivisibile  quanto  sostenuto
dalla  citata  giurisprudenza  secondo  la  quale  la  procedura   di
ammortamento di una cambiale e' prevista solo a favore del  portatore
del titolo e nei  casi  in  cui  questo  sia  ancora  negoziabile  o,
comunque, suscettibile di circolazione,  atteso  che  il  decreto  di
ammortamento tende a fornire, a chi lamenta la perdita di  un  titolo
di credito, un documento che gli consenta di far  valere  il  diritto
incorporato nel titolo smarrito o distrutto  e  di  cui  il  suddetto
decreto costituisce una riproduzione, non pare possa  dubitarsi  che,
nel  caso  di  specie,  il  diritto  ad  ottenere  la   cancellazione
dell'ipoteca  derivante  dal  possesso   del   titolo   puo'   essere
esercitato, appunto, attraverso l'esibizione del titolo o del decreto
di ammortamento; 
  vista l'integrazione documentale richiesta; P.Q.M. visti gli  artt.
89 e 102 ult. C. R.D. 14/12/33 n. 1669; 
  DICHIARA l'ammortamento degli effetti cambiari descritti in ricorso
qui riportati: 
  - numero dodici cambiali da euro 17.000,00 (diciassettemila virgola
zero) ciascuna,  scadenti  l'ultimo  giorno  di  ciascun  mese  senza
interruzioni a partire dalla prima con scadenza  al  31/10/2011  fino
all'ultima con scadenza al  30/09/2012.  Il  letterale  tenore  della
prima cambiale, che e' il  medesimo  per  tutte  ad  eccezione  della
differente scadenza, e' il seguente: "Roma 18/10/2011 euro 17.000,00.
al 31/10/2011 paghero' per questa cambiale al "Lay quality service  -
s.r.l. unip. la somma di euro diciassettemila/00.debitore: " M.E.V.I.
s.r.l. " sede leg.: via poggio delle corti, 12/b ub. es.: via  poggio
delle corti, 12/b 00166 Roma cod. fisc. e part.iva 07568271006 firma:
M.E.V.I. s.r.l Falasca Maria Pia  firma  avallo:  Porzi  Enio-Falasca
Maria Pia domiciliazione: banca di credito cooperativo di Roma  ag.20
08327 03220"; (All. 03 - N. 11 cambiali in copia, mancante  la  prima
con scadenza 
  31/10/2011) 
  -     numero     tre      cambiali      da      euro      14.370,68
(quattordicimilatrecentosettanta   virgola   sessantotto)    cadauna,
scadenti  rispettivamente  il  30/04/2012,  il   30/09/2012   ed   il
31/10/2012. Il letterale tenore  della  prima  cambiale,  che  e'  il
medesimo per tutte ad eccezione  della  differente  scadenza,  e'  il
seguente: "Roma 18/10/2011 euro 14.370,68. al 30/04/2012 paghero' per
questa cambiale al "Lay quality service - s.r.l. unip.  la  somma  di
euro quattordicimilatrecentosettanta/68.debitore: " M.E.V.I. s.r.l  "
sede leg.: via poggio delle corti, 12/b ub.  es.:  via  poggio  delle
corti, 12/b 00166 Roma  cod.  fisc.  e  part.iva  07568271006  firma:
M.E.V.I. s.r.l Falasca Maria Pia firma avallo: Porzi Enio  -  Falasca
Maria Pia domiciliazione: banca di credito cooperativo di Roma  ag.20
08327 03220"; ( All. 04 - n. 3 cambiali in copia) 
  -    numero    quarantotto    cambiali    da     euro     20.592,67
(ventimilacinquecentonovantadue   virgola   sessantasette)   cadauna,
scadenti l'ultimo  giorno  di  ciascun  mese  senza  interruzioni,  a
partire dalla prima con scadenza al 31/10/2012, fino  all'ultima  con
scadenza al 30/09/2016. Il letterale tenore della prima cambiale, che
e' il medesimo per tutte ad eccezione della differente  scadenza,  e'
il seguente: "Roma 18/10/2011 euro 20.592,67 al  31/10/2012  paghero'
per questa cambiale al "Lay quality service - s.r.l. unip.  la  somma
di euro ventimilacinquecentonovantadue/67.debitore: " M.E.V.I.  s.r.l
" sede leg.: via poggio delle corti, 12/b ub. es.: via  poggio  delle
corti, 12/b 00166 Roma cod. fisc.  e  part.  iva  07568271006  firma:
M.E.V.I. s.r.l Falasca Maria Pia firma avallo: Porzi Enio  -  Falasca
Maria Pia domiciliazione: banca di credito cooperativo di Roma  ag.20
08327 03220" (All.05 - n. 48 cambiali in copia); 
  con efficacia dopo  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  purche'
non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. 
  Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 
  Roma, 25.09.2025 per il PRESIDENTE Dott.ssa Cristina Pigozzo 

                   Il procuratore della ricorrente 
                          avv. Paolo Maffei 

 
TX26ABC1198
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