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Errata corrige
Errata corrige
Ammortamento cambiario - R.G. V. G. n. 8123/2024
Decreto di ammortamento del Tribunale di Roma n. cronol. 5678/2025
del 29/09/2025. R. g. v. g. n. 8123/2024
-letto il ricorso depositato da Falasca Maria Pia, quale avallante
delle cambiali;
-visti i documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti esposti;
-rilevato che la ricorrente ha richiesto l'ammortamento delle
cambiali ipotecarie, emesse dalla societa' Mevi srl, e quale
avallante, della quale assume essere stata, prima dello smarrimento,
detentrice a seguito della restituzione da parte del creditore, che
ha dichiarato di essere stato interamente soddisfatto e di prestare
il consenso alla cancellazione dell'ipoteca;
-ritenuto che la ricorrente ha interesse ad ottenere il
provvedimento invocato, in quanto avente diritto ad ottenere la
cancellazione dell'ipoteca che puo' essere richiesta al conservatore,
ai sensi dell'art. 2887 c.c., solo previa esibizione del titolo sul
quale deve essere eseguita l'annotazione della cancellazione;
-che in mancanza di esibizione della cambiale o del decreto di
ammortamento attestante il suo smarrimento o distruzione, il
conservatore puo' legittimamente rifiutare la cancellazione
dell'ipoteca cambiaria;
-che nella specifica ipotesi in esame, relativa all'ammortamento di
cambiale ipotecaria, non osta all'accoglimento della richiesta il
principio manifestato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 13513/02)
secondo il quale "legittimato a promuovere la procedura di
ammortamento e' il titolare del credito cartolare che abbia perso il
possesso del titolo a seguito di smarrimento, sottrazione o
distruzione: il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia
cambiario sono quindi privi di legittimazione a richiedere il decreto
stesso ancorche' abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in
possesso a seguito di pagamento del debito (nei sensi suddetti,
sentenze 17-7-1982 n. 4195; 25-7-1978 n. 3711)";
-che, infatti, contrariamente a quanto sembra potersi desumere
dalla massima della citata sentenza, dalla motivazione della stessa
emerge chiaramente che la fattispecie sottoposta all'esame della
Corte riguardava un caso in cui l'emittente non era rientrato in
possesso della cambiale emessa, laddove nel caso, quale quello in
oggetto, in cui l'emittente abbia ottenuto la restituzione del titolo
e dal possesso di questo derivi il suo diritto ad ottenere la
cancellazione dell'ipoteca, previa esibizione dello stesso al
conservatore, non sembra potersi negare la sua legittimazione a
richiedere l'ammortamento, necessario all'esercizio di tale diritto;
-che, in particolare, se appare condivisibile quanto sostenuto
dalla citata giurisprudenza secondo la quale la procedura di
ammortamento di una cambiale e' prevista solo a favore del portatore
del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o,
comunque, suscettibile di circolazione, atteso che il decreto di
ammortamento tende a fornire, a chi lamenta la perdita di un titolo
di credito, un documento che gli consenta di far valere il diritto
incorporato nel titolo smarrito o distrutto e di cui il suddetto
decreto costituisce una riproduzione, non pare possa dubitarsi che,
nel caso di specie, il diritto ad ottenere la cancellazione
dell'ipoteca derivante dal possesso del titolo puo' essere
esercitato, appunto, attraverso l'esibizione del titolo o del decreto
di ammortamento;
vista l'integrazione documentale richiesta; P.Q.M. visti gli artt.
89 e 102 ult. C. R.D. 14/12/33 n. 1669;
DICHIARA l'ammortamento degli effetti cambiari descritti in ricorso
qui riportati:
- numero dodici cambiali da euro 17.000,00 (diciassettemila virgola
zero) ciascuna, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese senza
interruzioni a partire dalla prima con scadenza al 31/10/2011 fino
all'ultima con scadenza al 30/09/2012. Il letterale tenore della
prima cambiale, che e' il medesimo per tutte ad eccezione della
differente scadenza, e' il seguente: "Roma 18/10/2011 euro 17.000,00.
al 31/10/2011 paghero' per questa cambiale al "Lay quality service -
s.r.l. unip. la somma di euro diciassettemila/00.debitore: " M.E.V.I.
s.r.l. " sede leg.: via poggio delle corti, 12/b ub. es.: via poggio
delle corti, 12/b 00166 Roma cod. fisc. e part.iva 07568271006 firma:
M.E.V.I. s.r.l Falasca Maria Pia firma avallo: Porzi Enio-Falasca
Maria Pia domiciliazione: banca di credito cooperativo di Roma ag.20
08327 03220"; (All. 03 - N. 11 cambiali in copia, mancante la prima
con scadenza
31/10/2011)
- numero tre cambiali da euro 14.370,68
(quattordicimilatrecentosettanta virgola sessantotto) cadauna,
scadenti rispettivamente il 30/04/2012, il 30/09/2012 ed il
31/10/2012. Il letterale tenore della prima cambiale, che e' il
medesimo per tutte ad eccezione della differente scadenza, e' il
seguente: "Roma 18/10/2011 euro 14.370,68. al 30/04/2012 paghero' per
questa cambiale al "Lay quality service - s.r.l. unip. la somma di
euro quattordicimilatrecentosettanta/68.debitore: " M.E.V.I. s.r.l "
sede leg.: via poggio delle corti, 12/b ub. es.: via poggio delle
corti, 12/b 00166 Roma cod. fisc. e part.iva 07568271006 firma:
M.E.V.I. s.r.l Falasca Maria Pia firma avallo: Porzi Enio - Falasca
Maria Pia domiciliazione: banca di credito cooperativo di Roma ag.20
08327 03220"; ( All. 04 - n. 3 cambiali in copia)
- numero quarantotto cambiali da euro 20.592,67
(ventimilacinquecentonovantadue virgola sessantasette) cadauna,
scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese senza interruzioni, a
partire dalla prima con scadenza al 31/10/2012, fino all'ultima con
scadenza al 30/09/2016. Il letterale tenore della prima cambiale, che
e' il medesimo per tutte ad eccezione della differente scadenza, e'
il seguente: "Roma 18/10/2011 euro 20.592,67 al 31/10/2012 paghero'
per questa cambiale al "Lay quality service - s.r.l. unip. la somma
di euro ventimilacinquecentonovantadue/67.debitore: " M.E.V.I. s.r.l
" sede leg.: via poggio delle corti, 12/b ub. es.: via poggio delle
corti, 12/b 00166 Roma cod. fisc. e part. iva 07568271006 firma:
M.E.V.I. s.r.l Falasca Maria Pia firma avallo: Porzi Enio - Falasca
Maria Pia domiciliazione: banca di credito cooperativo di Roma ag.20
08327 03220" (All.05 - n. 48 cambiali in copia);
con efficacia dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche'
non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25.09.2025 per il PRESIDENTE Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il procuratore della ricorrente
avv. Paolo Maffei
TX26ABC1198