Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Azione negatoria - Mediazione
I coniugi D'Agnano Massimo e Minno Giuseppina hanno acquistato
l'abitazione al piano terra con terreno pertinenziale nel Comune di
S. Vito dei Normanni, censita in catasto al foglio 21, p.lla 65
sub.10, nonche' p.lle 357, 241, 242, 469, 470 e 356. A seguito di
visura storica hanno rilevato sugli immobili acquistati l'iscrizione
di un livello in favore dei concedenti Ruggiero Carlo, fu Giuseppe,
per 6/36; Ruggiero Gabriella, fu Francesco, per 2/36; Ruggiero
Giovanni, fu Giuseppe, per 6/36; Ruggiero Giuseppe, fu Francesco, per
2/36; Ruggiero Maria, fu Giuseppe, per 6/36; Ruggiero Tommaso, fu
Francesco, per 2/36; Ruggiero Vincenzo, fu Giuseppe, per 6/36 e
Ruggiero Vitantonio, fu Giuseppe, per 6/36. Essi, invece,
riconoscendosi pieni proprietari, contestano agli apparenti direttari
la sussistenza del titolo costitutivo, per cui hanno diritto a far
dichiarare l'inesistenza dell'asserito diritto del direttario e
riconosciuti pieni proprietari. In subordine hanno comunque richiesto
l'affrancazione dei loro beni, previa determinazione e deposito del
canone d'affranco. Hanno quindi convenuto in giudizio i suddetti
Ruggiero per l'udienza del 16.11.2026, ore 09:00 e segg., innanzi al
Giudice designando ex art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi
in giudizio nel termine di giorni settanta prima dell'udienza
indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con
avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implichera'
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si
procedera' in loro contumacia, per sentire accogliere le seguenti
conclusioni: 1) dichiarare l'inesistenza del livello catastalmente
iscritto sui terreni di proprieta' degli attori, censiti in catasto
al foglio 21 p.lle 242,356,469,470,357 e 241, ordinando al
Responsabile dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi, Ufficio del
Territorio, la correzione dei dati catastali mediante la
cancellazione del livello e l'esclusione degli apparenti concedenti
sigg.ri Ruggiero;
2) in subordine, in caso di comprovata ed accertata sussistenza
dell'atto costitutivo del livello disporre, previo deposito presso
l'ufficio postale quale capitale d'affranco della somma di € 6.351,15
da parte dei coniugi D'Agnano-Minno, ovvero della diversa somma
ritenuta come dovuta, l'affrancazione delle unita' immobiliari
innanzi identificate, con estinzione del diritto dei direttari
sigg.ri Ruggiero e loro aventi causa e consolidamento del diritto
degli utilisti istanti che divengono cosi' pieni ed assoluti
proprietari dei beni innanzi indicati; mandando alla cancelleria di
provvedere alle prescritte trascrizioni ovvero con ordine al
competente Conservatore di provvedervi a richiesta di chiunque
interessato;
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Disporsi C.T.U. per la determinazione del canone d'affranco.
Avvertono, altresi', i convenuti che la difesa tecnica mediante
avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi dinanzi a Tribunale,
fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi
speciali e che, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare
istanza per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della mediazione obbligatoria la Camera di Conciliazione
Italiana ha convocato le parti per il giorno 16.04.2026, ore 16,00,
dinanzi al mediatore Dott. M.Mucci presso la sua sede in ceglie
Messapica alla via Umberto I n.18/20.
avv. Francesco Orlando
TX26ABA2287