TRIBUNALE DI BRINDISI

(GU Parte Seconda n.29 del 12-3-2026)

 
   Notifica per pubblici proclami - Azione negatoria - Mediazione 
 

  I coniugi D'Agnano Massimo  e  Minno  Giuseppina  hanno  acquistato
l'abitazione al piano terra con terreno pertinenziale nel  Comune  di
S. Vito dei Normanni, censita in  catasto  al  foglio  21,  p.lla  65
sub.10, nonche' p.lle 357, 241, 242, 469, 470 e  356.  A  seguito  di
visura storica hanno rilevato sugli immobili acquistati  l'iscrizione
di un livello in favore dei concedenti Ruggiero Carlo,  fu  Giuseppe,
per 6/36;  Ruggiero  Gabriella,  fu  Francesco,  per  2/36;  Ruggiero
Giovanni, fu Giuseppe, per 6/36; Ruggiero Giuseppe, fu Francesco, per
2/36; Ruggiero Maria, fu Giuseppe, per  6/36;  Ruggiero  Tommaso,  fu
Francesco, per 2/36; Ruggiero  Vincenzo,  fu  Giuseppe,  per  6/36  e
Ruggiero  Vitantonio,  fu   Giuseppe,   per   6/36.   Essi,   invece,
riconoscendosi pieni proprietari, contestano agli apparenti direttari
la sussistenza del titolo costitutivo, per cui hanno  diritto  a  far
dichiarare  l'inesistenza  dell'asserito  diritto  del  direttario  e
riconosciuti pieni proprietari. In subordine hanno comunque richiesto
l'affrancazione dei loro beni, previa determinazione e  deposito  del
canone d'affranco. Hanno quindi  convenuto  in  giudizio  i  suddetti
Ruggiero per l'udienza del 16.11.2026, ore 09:00 e segg., innanzi  al
Giudice designando ex art. 168 bis c.p.c., con invito  a  costituirsi
in  giudizio  nel  termine  di  giorni  settanta  prima  dell'udienza
indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166  c.p.c.,  con
avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implichera'
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si
procedera' in loro contumacia, per  sentire  accogliere  le  seguenti
conclusioni: 1) dichiarare l'inesistenza  del  livello  catastalmente
iscritto sui terreni di proprieta' degli attori, censiti  in  catasto
al  foglio  21  p.lle  242,356,469,470,357  e   241,   ordinando   al
Responsabile dell'Agenzia delle  Entrate  di  Brindisi,  Ufficio  del
Territorio,  la   correzione   dei   dati   catastali   mediante   la
cancellazione del livello e l'esclusione degli  apparenti  concedenti
sigg.ri Ruggiero; 
  2) in subordine, in caso di  comprovata  ed  accertata  sussistenza
dell'atto costitutivo del livello disporre,  previo  deposito  presso
l'ufficio postale quale capitale d'affranco della somma di € 6.351,15
da parte dei  coniugi  D'Agnano-Minno,  ovvero  della  diversa  somma
ritenuta  come  dovuta,  l'affrancazione  delle  unita'   immobiliari
innanzi  identificate,  con  estinzione  del  diritto  dei  direttari
sigg.ri Ruggiero e loro aventi causa  e  consolidamento  del  diritto
degli  utilisti  istanti  che  divengono  cosi'  pieni  ed   assoluti
proprietari dei beni innanzi indicati; mandando alla  cancelleria  di
provvedere  alle  prescritte  trascrizioni  ovvero  con   ordine   al
competente  Conservatore  di  provvedervi  a  richiesta  di  chiunque
interessato; 
  3) con vittoria di spese e compensi del giudizio. 
  Disporsi C.T.U. per la determinazione del canone d'affranco. 
  Avvertono, altresi', i convenuti che  la  difesa  tecnica  mediante
avvocato e' obbligatoria in tutti  i  giudizi  dinanzi  a  Tribunale,
fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c.  o  da  leggi
speciali e che, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare
istanza per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato. 
  Ai fini della mediazione obbligatoria la  Camera  di  Conciliazione
Italiana ha convocato le parti per il giorno 16.04.2026,  ore  16,00,
dinanzi al mediatore Dott. M.Mucci  presso  la  sua  sede  in  ceglie
Messapica alla via Umberto I n.18/20. 

                       avv. Francesco Orlando 

 
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