Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 (la "Legge 130")
e dell'articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 (il "TUB") ed informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
"GDPR") e del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Cherry Horizon SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che, nel
contesto dell'operazione di cartolarizzazione di crediti (la
"Cartolarizzazione"), in data 28 maggio 2025 ha concluso con Cherry
Bank S.p.A. ("Cherry Bank" o la "Banca Cedente") un contratto quadro
di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del
TUB (il "Contratto Quadro di Cessione").
In virtu' di tale Contratto Quadro di Cessione, in data 19 marzo
2026, la Banca Cedente ha ceduto, in blocco e pro soluto,
all'Acquirente e quest'ultima ha acquistato, in blocco e pro soluto,
dalla Banca Cedente, un portafoglio successivo composto da tutti i
crediti pecuniari (i "Crediti") derivanti da contratti di
finanziamento che - alle ore 23:59 del 28 febbraio 2026 (la "Data di
Individuazione Portafoglio Successivo") o alla diversa data indicata
nel relativo criterio - soddisfacevano tutti i seguenti criteri (da
intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto) (i
"Criteri"):
(1) Criteri Comuni dei Portafogli Successivi
(i) sono stati sottoscritti da:
(a) Cherry Bank; oppure
(b) da un Finanziatore Originario Successivo prima della data di
perfezionamento della relativa Operazione Societaria Rilevante
Successiva;
(ii) sono disciplinati dalla legge italiana;
(iii) sono stati sottoscritti, e sono in essere (alla relativa Data
di Individuazione Portafoglio Successivo), con debitori che, con
debitori che:
(a) sono (alternativamente) (x) societa' di persone o societa' di
capitali aventi sede legale in Italia o nella Repubblica di San
Marino oppure (y) imprese individuali aventi sede legale in Italia o
nella Repubblica di San Marino oppure (z) professionisti residenti in
Italia o nella Repubblica di San Marino in possesso di partita IVA o
c.d. "codice identificativo equivalente";
(b) alla relativa Data di Individuazione Portafoglio Successivo non
sono partecipati da Cherry Bank;
(c) non abbiano intrapreso per iscritto nessuna azione legale nei
confronti della Banca Cedente e/o del relativo Finanziatore
Originario Successivo;
(d) operano in settori economici appartenenti alle seguenti
categorie di codice SAE, ai sensi dei criteri di classificazione
adottati in base alle Istruzioni Relative alla Classificazione della
Clientela: 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), 283
(Promotori Finanziari), 284 (Altri ausiliari finanziari), 290
(Societa' di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non
finanziari), 430 (Imprese produttive), 432 (Holding operative
private), 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), 480 (Unita'
o societa' con 20 o piu' addetti), 481 (Unita' o societa' con piu' di
5 e meno di 20 addetti), 482 (Societa' con meno di 20 addetti), 490
(Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 491 (Unita' o societa' con
piu' di 5 e meno di 20 addetti), 492 (Societa' con meno di 20
addetti), 614 (Artigiani), 615 (Altre famiglie produttrici) e 759
(Societa' non finanziarie paesi extra-UE);
(iv) i cui debitori non hanno ricevuto da parte di Cherry Bank e/o
dal relativo Finanziatore Originario Successivo, prima della relativa
Data di Individuazione, una comunicazione e/o informativa in merito
all'avvenuta classificazione della relativa esposizione quale
"sofferenza" secondo quanto previsto dalla Matrice dei Conti;
(v) sono denominati in Euro, non permettono la conversione in
diversa valuta e prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal relativo
debitore siano effettuati in Euro;
(vi) in relazione ai quali, alla relativa Data di Individuazione
Portafoglio Successivo, il relativo debitore non stia beneficiando di
alcuna sospensione o moratoria (salvo se prevista dalla legge),
integralmente o per la sola componente capitale;
(vii) i cui finanziamenti non sono stati concessi a favore di
soggetti che sono (alla relativa Data di Individuazione Portafoglio
Successivo) amministratori e/o esponenti bancari (ai sensi
dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) e/o dipendenti di Cherry
Bank e/o del relativo Finanziatore Originario Successivo;
(viii) i cui finanziamenti se assistiti da ipoteca (l'"Ipoteca"),
la relativa Ipoteca sia stata iscritta su uno o piu' beni immobili
situati nel territorio della Repubblica Italiana;
(ix) i cui finanziamenti non sono stati erogati ai sensi di
convenzioni stipulate dalla Banca Cedente e/o dal relativo
Finanziatore Originario Successivo con fondi per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ovvero non garantiti da fondi per la prevenzione
del fenomeno dell'usura;
(x) i cui finanziamenti non sono stati erogati da un gruppo di
banche organizzate "in pool" ovvero che non siano stati oggetto di
sindacazione;
(xi) i cui finanziamenti non prevedono obblighi o facolta' di
ulteriori erogazioni;
(xii) il cui periodo di ammortamento non termina successivamente a
120 (centoventi) mesi successivi alla data di erogazione del relativo
Contratto di Finanziamento;
(xiii) il cui periodo di pre-ammortamento (ossia il periodo durante
il quale il debitore e' tenuto a pagare esclusivamente rate in conto
interessi in relazione al relativo finanziamento) non termina
successivamente a 18 (diciotto) mesi successivi alla data di
erogazione del relativo Contratto di Finanziamento;
(xiv) in relazione ai quali non sussiste, alla relativa Data di
Individuazione Portafoglio Successivo, alcuna rata scaduta e non
pagata (in tutto o in parte) per oltre 5 (cinque) giorni;
(xv) in relazione ai quali non siano mai sussistite rate scadute e
non pagate per oltre 89 (ottanta nove) giorni;
(xvi) il cui piano di ammortamento sia:
(a) c.d. "alla francese" (per tale intendendosi quel metodo di
ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una
componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente
nel tempo e di una componente interessi); oppure
(b) c.d. "alla italiana" (per tale intendendosi il metodo di
ammortamento per cui ciascuna rata presenta una quota capitale
costante nel tempo ed una quota interessi); oppure
(c) c.d. "bullet" (per tale intendendosi il metodo di ammortamento
per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un'unica
soluzione alla scadenza del relativo piano di ammortamento); oppure
(d) c.d. "balloon" (per tale intendendosi il metodo di ammortamento
per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel tempo
(di importo inferiore rispetto alla c.d. "maxi-rata finale") ed una
quota interessi, fermo restando che la c.d. "maxi-rata finale" (di
importo superiore rispetto alle precedenti rate) viene pagata alla
scadenza del relativo piano di ammortamento); e
(xvii) il cui importo capitale residuo (alla relativa Data di
Individuazione Portafoglio Successivo) sia inferiore o uguale a Euro
12.500.000.
2) Criteri Specifici dei Portafogli Successivi
I Crediti non sono contraddistinti dai seguenti numeri di rapporto
di finanziamento (come indicato nel relativo Contratto di
Finanziamento): 0600160004483/0, 0600160004357/0, 0600160004067/0,
0600160004047/0, 0600160004361/0, 0600560004303/0, 0600260004020/0,
0600160004051/0, 0600160004362/0, 0600260003902/0, 0600260004207/0,
0600360004518/0, 0600760004649/0, 0600160003949/0, 0600760004541/0,
0608160004152/0, 0600260004153/0, 0600760004052/0, 0600760004094/0,
0607160003933/0, 0600360003988/0
Unitamente ai Crediti, sono trasferite all'Acquirente tutte le
garanzie accessorie - ivi incluse le ipoteche, le garanzie rilasciate
da SACE S.p.A. e dal Fondo Centrale di Garanzia istituito ai sensi
dell'articolo 2, comma 100, lett. (a) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e gestito dal Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno
S.p.A., le c.d. "garanzie autonome" e le c.d. "garanzie dei confidi"
- i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti
crediti, e tutti gli altri accessori a essi relativi, nonche', nella
piu' ampia misura e nei limiti consentiti dalla legge, ogni e
qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori
ai predetti diritti e crediti e al loro esercizio in conformita' alle
previsioni dei relativi contratti di finanziamento e a ogni legge
applicabile, inclusi a mero titolo esemplificativo, il diritto di
dichiarare i relativi debitori decaduti dal beneficio del termine.
Sono escluse dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai
Crediti, le fideiussioni omnibus.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cherry
Bank S.p.A. all'indirizzo indicato nell'Avviso di Cessione pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 65 del
03/06/2025, contrassegnato dal codice redazionale TX25AAB5775 ( il
"Precedente Avviso").
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con riguardo a:
(i) la nomina da parte dell'Acquirente di Cherry Bank S.p.A. quale
servicer; (ii) le attivita' di gestione, incasso e recupero dei
Crediti che sara' svolta da Cherry Bank S.p.A. quale servicer e (iii)
l'informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che vale,
pertanto, anche con riferimento ai Crediti di cui al presente
avviso).
Conegliano (TV), 23 marzo 2026
Cherry Horizon SPV S.r.l. - Societa' unipersonale - L'amministratore
unico
Andrea Fantuz
TX26AAB2979