CHERRY HORIZON SPV S.R.L.

Societa' unipersonale


Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 12
dicembre 2023 con il numero 48669.6

Sede: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05503330267
Codice Fiscale: 05503330267

CHERRY BANK S.P.A.
Sede legale: via San Marco, 11 - 35129 Padova
Capitale sociale: Euro 49.597.778,00 i.v.
Registro delle imprese: Padova 04147080289
Codice Fiscale: 04147080289

(GU Parte Seconda n.36 del 28-3-2026)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 (la "Legge 130")
  e dell'articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 (il "TUB") ed informativa ai
  debitori ceduti sul trattamento dei dati  personali,  ai  sensi  ai
  sensi degli articoli 13 e 14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (il
  "GDPR")  e  del  Provvedimento  dell'Autorita'   Garante   per   la
  Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 
 

  Cherry  Horizon  SPV  S.r.l.  (l'"Acquirente")  comunica  che,  nel
contesto  dell'operazione  di  cartolarizzazione   di   crediti   (la
"Cartolarizzazione"), in data 28 maggio 2025 ha concluso  con  Cherry
Bank S.p.A. ("Cherry Bank" o la "Banca Cedente") un contratto  quadro
di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58  del
TUB (il "Contratto Quadro di Cessione"). 
  In virtu' di tale Contratto Quadro di Cessione, in  data  19  marzo
2026,  la  Banca  Cedente  ha  ceduto,  in  blocco  e   pro   soluto,
all'Acquirente e quest'ultima ha acquistato, in blocco e pro  soluto,
dalla Banca Cedente, un portafoglio successivo composto  da  tutti  i
crediti  pecuniari  (i   "Crediti")   derivanti   da   contratti   di
finanziamento che - alle ore 23:59 del 28 febbraio 2026 (la "Data  di
Individuazione Portafoglio Successivo") o alla diversa data  indicata
nel relativo criterio - soddisfacevano tutti i seguenti  criteri  (da
intendersi  cumulativi,   salvo   ove   diversamente   previsto)   (i
"Criteri"): 
  (1) Criteri Comuni dei Portafogli Successivi 
  (i) sono stati sottoscritti da: 
  (a) Cherry Bank; oppure 
  (b) da un Finanziatore Originario Successivo prima  della  data  di
perfezionamento  della  relativa  Operazione   Societaria   Rilevante
Successiva; 
  (ii) sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (iii) sono stati sottoscritti, e sono in essere (alla relativa Data
di Individuazione Portafoglio  Successivo),  con  debitori  che,  con
debitori che: 
  (a) sono (alternativamente) (x) societa' di persone o  societa'  di
capitali aventi sede legale in  Italia  o  nella  Repubblica  di  San
Marino oppure (y) imprese individuali aventi sede legale in Italia  o
nella Repubblica di San Marino oppure (z) professionisti residenti in
Italia o nella Repubblica di San Marino in possesso di partita IVA  o
c.d. "codice identificativo equivalente"; 
  (b) alla relativa Data di Individuazione Portafoglio Successivo non
sono partecipati da Cherry Bank; 
  (c) non abbiano intrapreso per iscritto nessuna azione  legale  nei
confronti  della  Banca  Cedente  e/o   del   relativo   Finanziatore
Originario Successivo; 
  (d)  operano  in  settori  economici  appartenenti  alle   seguenti
categorie di codice SAE, ai  sensi  dei  criteri  di  classificazione
adottati in base alle Istruzioni Relative alla Classificazione  della
Clientela: 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), 283
(Promotori  Finanziari),  284  (Altri  ausiliari   finanziari),   290
(Societa' di partecipazione (holding)  di  gruppi  finanziari  e  non
finanziari),  430  (Imprese  produttive),  432   (Holding   operative
private), 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), 480 (Unita'
o societa' con 20 o piu' addetti), 481 (Unita' o societa' con piu' di
5 e meno di 20 addetti), 482 (Societa' con meno di 20  addetti),  490
(Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), 491 (Unita' o societa' con
piu' di 5 e meno di  20  addetti),  492  (Societa'  con  meno  di  20
addetti), 614 (Artigiani), 615 (Altre  famiglie  produttrici)  e  759
(Societa' non finanziarie paesi extra-UE); 
  (iv) i cui debitori non hanno ricevuto da parte di Cherry Bank  e/o
dal relativo Finanziatore Originario Successivo, prima della relativa
Data di Individuazione, una comunicazione e/o informativa  in  merito
all'avvenuta  classificazione  della   relativa   esposizione   quale
"sofferenza" secondo quanto previsto dalla Matrice dei Conti; 
  (v) sono denominati in  Euro,  non  permettono  la  conversione  in
diversa valuta e prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  relativo
debitore siano effettuati in Euro; 
  (vi) in relazione ai quali, alla relativa  Data  di  Individuazione
Portafoglio Successivo, il relativo debitore non stia beneficiando di
alcuna sospensione o  moratoria  (salvo  se  prevista  dalla  legge),
integralmente o per la sola componente capitale; 
  (vii) i cui finanziamenti non  sono  stati  concessi  a  favore  di
soggetti che sono (alla relativa Data di  Individuazione  Portafoglio
Successivo)  amministratori   e/o   esponenti   bancari   (ai   sensi
dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) e/o dipendenti di  Cherry
Bank e/o del relativo Finanziatore Originario Successivo; 
  (viii) i cui finanziamenti se assistiti da  ipoteca  (l'"Ipoteca"),
la relativa Ipoteca sia stata iscritta su uno o  piu'  beni  immobili
situati nel territorio della Repubblica Italiana; 
  (ix) i cui  finanziamenti  non  sono  stati  erogati  ai  sensi  di
convenzioni  stipulate  dalla  Banca   Cedente   e/o   dal   relativo
Finanziatore Originario Successivo con fondi per la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura ovvero non garantiti da fondi per la  prevenzione
del fenomeno dell'usura; 
  (x) i cui finanziamenti non sono stati  erogati  da  un  gruppo  di
banche organizzate "in pool" ovvero che non siano  stati  oggetto  di
sindacazione; 
  (xi) i cui finanziamenti  non  prevedono  obblighi  o  facolta'  di
ulteriori erogazioni; 
  (xii) il cui periodo di ammortamento non termina successivamente  a
120 (centoventi) mesi successivi alla data di erogazione del relativo
Contratto di Finanziamento; 
  (xiii) il cui periodo di pre-ammortamento (ossia il periodo durante
il quale il debitore e' tenuto a pagare esclusivamente rate in  conto
interessi  in  relazione  al  relativo  finanziamento)  non   termina
successivamente  a  18  (diciotto)  mesi  successivi  alla  data   di
erogazione del relativo Contratto di Finanziamento; 
  (xiv) in relazione ai quali non sussiste,  alla  relativa  Data  di
Individuazione Portafoglio Successivo,  alcuna  rata  scaduta  e  non
pagata (in tutto o in parte) per oltre 5 (cinque) giorni; 
  (xv) in relazione ai quali non siano mai sussistite rate scadute  e
non pagate per oltre 89 (ottanta nove) giorni; 
  (xvi) il cui piano di ammortamento sia: 
  (a) c.d. "alla francese" (per  tale  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una
componente capitale fissata al momento  dell'erogazione  e  crescente
nel tempo e di una componente interessi); oppure 
  (b) c.d. "alla  italiana"  (per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento per  cui  ciascuna  rata  presenta  una  quota  capitale
costante nel tempo ed una quota interessi); oppure 
  (c) c.d. "bullet" (per tale intendendosi il metodo di  ammortamento
per cui la quota capitale viene pagata  interamente  ed  in  un'unica
soluzione alla scadenza del relativo piano di ammortamento); oppure 
  (d) c.d. "balloon" (per tale intendendosi il metodo di ammortamento
per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel  tempo
(di importo inferiore rispetto alla c.d. "maxi-rata finale")  ed  una
quota interessi, fermo restando che la c.d.  "maxi-rata  finale"  (di
importo superiore rispetto alle precedenti rate)  viene  pagata  alla
scadenza del relativo piano di ammortamento); e 
  (xvii) il cui importo  capitale  residuo  (alla  relativa  Data  di
Individuazione Portafoglio Successivo) sia inferiore o uguale a  Euro
12.500.000. 
  2) Criteri Specifici dei Portafogli Successivi 
  I Crediti non sono contraddistinti dai seguenti numeri di  rapporto
di  finanziamento  (come   indicato   nel   relativo   Contratto   di
Finanziamento):  0600160004483/0,  0600160004357/0,  0600160004067/0,
0600160004047/0, 0600160004361/0,  0600560004303/0,  0600260004020/0,
0600160004051/0, 0600160004362/0,  0600260003902/0,  0600260004207/0,
0600360004518/0, 0600760004649/0,  0600160003949/0,  0600760004541/0,
0608160004152/0, 0600260004153/0,  0600760004052/0,  0600760004094/0,
0607160003933/0, 0600360003988/0 
  Unitamente ai Crediti,  sono  trasferite  all'Acquirente  tutte  le
garanzie accessorie - ivi incluse le ipoteche, le garanzie rilasciate
da SACE S.p.A. e dal Fondo Centrale di Garanzia  istituito  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 100, lett. (a) della legge 23  dicembre  1996,
n. 662 e gestito dal Mediocredito Centrale -  Banca  del  Mezzogiorno
S.p.A., le c.d. "garanzie autonome" e le c.d. "garanzie dei  confidi"
- i privilegi e le cause  di  prelazione  che  assistono  i  predetti
crediti, e tutti gli altri accessori a essi relativi, nonche',  nella
piu' ampia misura  e  nei  limiti  consentiti  dalla  legge,  ogni  e
qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di  danni),  azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque  accessori
ai predetti diritti e crediti e al loro esercizio in conformita' alle
previsioni dei relativi contratti di finanziamento  e  a  ogni  legge
applicabile, inclusi a mero titolo  esemplificativo,  il  diritto  di
dichiarare i relativi debitori decaduti dal  beneficio  del  termine.
Sono escluse  dalle  garanzie  accessorie  trasferite  unitamente  ai
Crediti, le fideiussioni omnibus. 
  I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori  o  aventi
causa possono rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  a  Cherry
Bank S.p.A. all'indirizzo indicato nell'Avviso di Cessione pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II  n.  65  del
03/06/2025, contrassegnato dal codice redazionale  TX25AAB5775  (  il
"Precedente Avviso"). 
  Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con  riguardo  a:
(i) la nomina da parte dell'Acquirente di Cherry  Bank  S.p.A.  quale
servicer; (ii) le attivita'  di  gestione,  incasso  e  recupero  dei
Crediti che sara' svolta da Cherry Bank S.p.A. quale servicer e (iii)
l'informativa privacy riportata  nel  Precedente  Avviso  (che  vale,
pertanto, anche  con  riferimento  ai  Crediti  di  cui  al  presente
avviso). 
  Conegliano (TV), 23 marzo 2026 

Cherry Horizon SPV S.r.l. - Societa' unipersonale -  L'amministratore
                                unico 
                            Andrea Fantuz 

 
TX26AAB2979
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.