CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.39 del 4-4-2026)

 
                       Circolare n. 1311/2026 
 

  Condizioni generali delle anticipazioni a valere sul Fondo  per  le
demolizioni  delle  opere  abusive,  istituito  presso  la   gestione
separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (CDP) ai
sensi dell'articolo 32, comma  12,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326. 
  INDICE 
  1. AMBITO APPLICATIVO DEL FONDO  PER  LE  DEMOLIZIONI  DELLE  OPERE
ABUSIVE 
  Premessa 
  1.1 Il fondamento normativo 
  1.2 Natura e dotazione 
  1.3 Ambito soggettivo 
  1.4 Ambito oggettivo 
  2. PROCEDURA DI ANTICIPAZIONE 
  Premessa 
  2.1 Istruttoria 
  2.2 Stipula del contratto di Anticipazione FDOA 
  3. EROGAZIONI 
  4. RIMBORSO 
  5. RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI 
  6. RISOLUZIONE 
  1. AMBITO APPLICATIVO DEL FONDO  PER  LE  DEMOLIZIONI  DELLE  OPERE
ABUSIVE 
  Premessa 
  Il Fondo per le demolizioni delle opere abusive (di seguito, "FDOA"
o "il Fondo") e' istituito presso la gestione separata della CDP,  ai
sensi dell'articolo 32, comma  12,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326 (di seguito, "D.L. 269/2003"). 
  La  presente  Circolare  rende  note  le  condizioni  generali  per
l'accesso  alle  anticipazioni  a  valere  sul   FDOA   (di   seguito
"Anticipazioni   FDOA"   o   "Anticipazioni"),   si   applica    alle
Anticipazioni concesse a partire dalla data  di  pubblicazione  della
stessa nel sito internet della  CDP  www.cdp.it  (di  seguito,  "Sito
CDP") ed e' da intendersi sostitutiva delle precedenti Circolari  CDP
n. 1254 del 28 ottobre 2004 e n. 1279 del 22 settembre 2010. 
  Le Anticipazioni FDOA concesse in  data  antecedente  a  quella  di
pubblicazione  della  presente  Circolare  continueranno  ad   essere
regolate nei termini ed alle condizioni dei rispettivi contratti. 
  1.1 Il fondamento normativo 
  L'articolo 32 del  D.L.  269/2003  ha  introdotto  nell'ordinamento
"misure   per   la   riqualificazione   urbanistica,   ambientale   e
paesaggistica, per  l'incentivazione  dell'attivita'  di  repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione  degli  illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali". 
  Nell'ambito di tali misure, il comma 12 del citato articolo  32  ha
autorizzato CDP a mettere a  disposizione  l'importo  massimo  di  50
milioni di euro  per  la  costituzione  di  uno  specifico  Fondo  di
rotazione, denominato "Fondo per le demolizioni delle opere abusive",
per la concessione  di  anticipazioni,  senza  interessi,  sui  costi
relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive  -  anche
disposti dall'autorita' giudiziaria  -  e  sulle  spese  giudiziarie,
tecniche e amministrative connesse. 
  La  norma  prevede  che  le   "Anticipazioni,   comprensive   della
corrispondente  quota  delle  spese  di  gestione  del  Fondo,  siano
restituite al Fondo stesso in un  periodo  massimo  di  cinque  anni,
secondo modalita' e condizioni stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti". 
  Con decreto del 23 luglio 2004, registrato dalla Corte dei Conti il
6 agosto 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.  218  del  16
settembre  2004,  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  ha
fissato le modalita' e le condizioni di rimborso delle anticipazioni,
definendo altresi' gli  impegni  accessori  assunti  dallo  Stato  in
relazione alla costituzione e gestione del Fondo da parte della CDP. 
  1.2 Natura e dotazione 
  Il  Fondo  ha  natura  rotativa  e,  di  conseguenza,  le  relative
disponibilita' continuano ad  essere  ricostituite  per  effetto  dei
rimborsi  di  capitale  da  parte  degli   enti   beneficiari   delle
Anticipazioni  FDOA.  Resta  inteso  che  i  rimborsi   di   capitale
ricostituiscono  la  disponibilita'   a   valere   sulla   quale   le
Anticipazioni FDOA sono concesse. 
  La dotazione del Fondo e' stabilita in 50 milioni di euro,  secondo
quanto previsto dal D.L. 269/2003. 
  Le istanze  di  anticipazione  sono  concesse,  in  caso  di  esito
positivo   dell'istruttoria,   seguendo   l'ordine   cronologico   di
completamento dell'iter istruttorio, nel limite della dotazione. 
  1.3 Ambito soggettivo 
  Ai sensi dell'articolo  1  del  decreto  interministeriale  del  23
luglio  2004,  gli  unici  soggetti   abilitati   a   richiedere   le
Anticipazioni FDOA sono i comuni, anche nelle  ipotesi  in  cui  alla
demolizione debba  provvedere  altra  autorita'  pubblica  (autorita'
giudiziaria, soprintendenze, prefetti, ecc.). 
  In quest'ultima ipotesi, per  coprire  le  spese  da  sostenere  in
ordine ai provvedimenti  demolitori,  le  altre  autorita'  pubbliche
preposte    alla     demolizione     devono     quindi     rivolgersi
all'amministrazione  comunale  territorialmente  competente,  che  e'
l'unico interlocutore di CDP per  quanto  concerne  la  procedura  di
anticipazione. 
  La CDP resta in ogni caso estranea ai rapporti che intercorrono tra
il comune istante e i soggetti pubblici sopra richiamati,  nonche'  i
soggetti terzi coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'abuso. 
  1.4 Ambito oggettivo 
  Le Anticipazioni FDOA possono  essere  richieste  per  sostenere  i
costi relativi agli  interventi  di  demolizione  di  opere  abusive,
nonche' per le connesse spese giudiziarie, tecniche e amministrative. 
  In considerazione delle finalita'  sottese  alla  costituzione  del
FDOA - volte a fornire ai comuni risorse finanziarie, altrimenti  non
disponibili, per agevolare il necessario compimento  delle  procedure
di esecuzione prescritte dalla legge -  non  viene  stabilita  alcuna
soglia di importo per l'accesso. 
  In relazione alle modalita' di rimborso, si  rende  necessario  che
ogni  Anticipazione  FDOA  corrisponda  ad  un  unico  intervento  di
demolizione. 
  2. PROCEDURA DI ANTICIPAZIONE 
  Premessa 
  La procedura di concessione dell'Anticipazione si articola  in  due
fasi: 
  1) istruttoria; 
  2) stipula del contratto di  Anticipazione  FDOA  (di  seguito,  il
"Contratto"); 
  2.1 Istruttoria 
  La  fase   istruttoria   e'   funzionale   all'accertamento   della
sussistenza dei requisiti imposti dall'articolo  32,  comma  12,  del
D.L. 269/03, nonche'  dalla  disciplina  di  attuazione,  recata  dal
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 luglio 2004. 
  La fase istruttoria ha inizio con la  presentazione  da  parte  del
comune  della  domanda  di  Anticipazione  FDOA  (la  "Domanda"),  da
effettuare su un  apposito  portale  informatico  (di  seguito  anche
"Portale  FDOA"  o  "Portale"),  attraverso  il  quale  e'  possibile
inserire i dati e le  informazioni  richieste,  nonche'  generare  il
modulo di Domanda, allegare la documentazione istruttoria richiesta e
procedere alla relativa trasmissione. 
  Il modulo di Domanda, da sottoscriversi  digitalmente  a  cura  del
legale rappresentante - o di altro  soggetto  munito  degli  appositi
poteri - del comune, deve contenere: 
  − quantificazione del  fabbisogno  finanziario,  con  l'indicazione
della natura delle spese  da  finanziare  (costi  della  demolizione,
spese giudiziarie, tecniche e amministrative); 
  −  indicazione  dell'intervento  di  demolizione,  con  descrizione
sintetica delle caratteristiche delle opere da  demolire  (indirizzo,
opera da demolire, riferimento al procedimento di esecuzione, etc); 
  − Codice unico progetto (CUP), come previsto dall'articolo  11,  L.
16/01/2003, n.3. 
  Al   modulo   di   Domanda   deve   essere   allegata   l'ulteriore
documentazione  necessaria   per   l'istruttoria,   il   cui   elenco
dettagliato e' disponibile nella relativa sezione del  sito  internet
di CDP. 
  CDP si riserva, in ogni  caso,  di  acquisire  eventuali  ulteriori
documenti    o    attestazioni,    funzionali    allo     svolgimento
dell'istruttoria. 
  Il Portale FDOA,  da  utilizzare  per  presentare  la  Domanda,  e'
accessibile dall'area riservata  Enti  locali  e  PA  del  Sito  CDP,
all'interno del portale finanziamenti. 
  In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude  con  la
deliberazione dell'Anticipazione  FDOA  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione di CDP o dell'organo di  CDP  delegato  (di  seguito,
"Delibera di Affidamento"). 
  L'affidamento - che ha validita' di 21 (ventuno)  giorni  solari  e
comunque entro il termine dell'esercizio finanziario dell'anno in cui
e' presentata la Domanda, - e' comunicato al comune mediante  l'invio
da parte di CDP  -  tramite  PEC  -  di  una  comunicazione  di  fine
istruttoria (di seguito,  "Comunicazione  di  Affidamento"),  con  la
quale viene altresi' indicata e richiesta al comune la documentazione
necessaria per il perfezionamento del Contratto. 
  2.2 Stipula del contratto di Anticipazione FDOA 
  Il Contratto deve essere stipulato nel rispetto delle  modalita'  e
dei termini di seguito indicati. 
  Il comune deve far pervenire a CDP, avvalendosi del  Portale  Fondo
FDOA: 
  a)   la   proposta   contrattuale,   correttamente   compilata    e
sottoscritta; 
  b) l'atto di garanzia, rappresentato dalla delegazione di pagamento
di cui all'articolo 206 del D.Lgs. n. 267/2000. 
  La documentazione dovra' essere trasmessa entro 21 (ventuno) giorni
solari dalla data di inoltro della  Comunicazione  di  Affidamento  e
comunque entro il termine dell'esercizio finanziario dell'anno in cui
e' presentata la Domanda. 
  La data di acquisizione da parte di CDP della ricevuta di  avvenuta
consegna all'indirizzo PEC del comune rileva ai fini del computo  del
predetto termine di 21 (ventuno) giorni solari. 
  Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione,  la
Delibera di Affidamento si intende revocata. 
  Una volta  sottoscritto  per  accettazione  da  parte  di  CDP,  il
Contratto viene inviato al comune mediante PEC. 
  L'acquisizione da parte di CDP della ricevuta di avvenuta  consegna
all'indirizzo  PEC  del  comune  sancisce  il   perfezionamento   del
Contratto (di seguito, "Data di Concessione dell'Anticipazione"). 
  3. EROGAZIONI 
  Le Anticipazioni FDOA sono erogate, in una o piu' soluzioni,  sulla
base delle domande di erogazione formulate in relazione alle esigenze
finanziarie   che   via   via    si    manifestano    nell'attuazione
dell'intervento di demolizione. 
  Le domande di erogazione, redatte secondo il modello predisposto da
CDP e disponibile  nel  Sito  CDP,  devono  essere  trasmesse  a  CDP
esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti  locali
e PA del Sito CDP,  compilate  in  ogni  loro  parte  e  sottoscritte
digitalmente dal responsabile  del  procedimento  del  comune  e  del
provvedimento amministrativo di liquidazione  delle  spese  sostenute
(e.g. determinazione dirigenziale), esecutivo ai sensi di legge. 
  La prima domanda di erogazione dovra' essere presentata, di  norma,
entro tre anni dalla data di perfezionamento del Contratto. 
  Decorso  tale  termine  senza  che  siano  pervenute  richieste  di
erogazioni, CDP si riserva la facolta' di risolvere il  Contratto  di
Anticipazione. 
  In caso di erogazione in  piu'  soluzioni,  ciascuna  richiesta  di
erogazione successiva alla prima dovra' essere presentata, di  norma,
entro  il  novantesimo  giorno  antecedente  alla  Data  di  Scadenza
dell'Anticipazione, come di seguito definita. 
  Allo scadere del termine di novanta giorni, CDP riduce, senza oneri
accessori   per   il   comune,   l'Anticipazione   FDOA   all'importo
effettivamente erogato. 
  Eventuali modifiche dei  sopra  indicati  termini  dovranno  essere
accordate da CDP sulla base di circostanziata e  documentata  istanza
prodotta dal comune. 
  4. RIMBORSO 
  Le somme erogate, unitamente alla corrispondente quota delle  spese
di gestione del Fondo, pari allo 0,1 per cento in ragione d'anno  sul
capitale erogato, sono rimborsate dai comuni alla CDP entro  sessanta
(60) giorni dall'effettiva  riscossione  delle  somme  a  carico  dei
responsabili degli abusi. 
  In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla Data di Concessione delle
Anticipazioni (la "Data di Scadenza dell'Anticipazione"), il rimborso
delle somme e' comunque dovuto a carico dei comuni. 
  Il mancato rispetto del rimborso  da  parte  dei  comuni,  comporta
l'applicazione degli  interessi  di  mora,  calcolati  al  saggio  di
interesse legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine di sessanta giorni sino a comprendere  quello  dell'effettivo
versamento. 
  CDP, entro  i  60  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine
quinquennale, informa il Ministero dell'interno,  che  provvede  alla
restituzione delle  somme  erogate,  unitamente  alla  corrispondente
quota delle spese di gestione del Fondo ed agli  interessi  di  mora,
trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello  Stato  da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni inadempienti, ivi comprese le
quote   annuali   spettanti   al   singolo   comune   a   titolo   di
compartecipazione al gettito IRPEF in sostituzione  di  trasferimenti
erariali. 
  Si fa presente che nessun onere per interessi grava sui bilanci dei
soggetti beneficiari  delle  Anticipazioni  in  quanto,  sulle  somme
erogate a valere sulla dotazione del FDOA, a CDP e'  riconosciuto  un
indennizzo posto a totale carico del bilancio dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto interministeriale del 23 luglio 2004. 
  Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso  dovranno
essere effettuati in euro, mediante addebito diretto in  conto  (Sepa
Direct Debit - SDD) effettuato tramite tesoriere sul  conto  corrente
bancario intestato al comune. A tal fine il comune rilascia  apposito
"mandato di addebito in conto", redatto secondo il  modello  definito
dalla CDP, in base al quale la CDP e'  autorizzata  a  richiedere  al
tesoriere l'addebito nel conto corrente. 
  Resta ferma, in ogni caso, la possibilita' per la CDP di richiedere
il pagamento di quanto dovuto nei modi che riterra' piu' opportuni. I
rimborsi delle anticipazioni devono avvenire in unica soluzione,  non
essendo ammessi rimborsi parziali. 
  5. RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI 
  E' facolta' di  CDP  procedere  alla  riduzione  dell'Anticipazione
FDOA,  previa  comunicazione  pervenuta  da  parte  del  comune,  nei
seguenti casi: (i) al termine dell'intervento di demolizione, qualora
il  costo  dei  lavori  di  demolizione,  definitivamente  accertato,
risulti  inferiore  all'importo  concesso;  (ii)  in  conseguenza  di
ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori di demolizione (iii) in
caso di demolizione effettuata, a spese proprie, dal soggetto  autore
dell'abuso (di seguito "Autodemolizione"). 
  La riduzione e', in ogni caso, effettuata allo scadere dei  novanta
(90) giorni antecedenti la Data di Scadenza dell'Anticipazione,  come
indicato al precedente paragrafo 3. 
  Le eventuali  riduzioni  non  comportano  oneri  accessori  per  il
comune. 
  Non  sono  ammessi   diversi   utilizzi   della   eventuale   quota
dell'Anticipazione FDOA non erogata. 
  6. RISOLUZIONE 
  CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste  dal
Contratto, avra' la facolta'  di  risolvere  il  Contratto  ai  sensi
dell'articolo  1456  del  codice  civile.  In  ogni  altro  caso   di
inadempimento da parte del comune, CDP potra' chiedere la risoluzione
ai sensi dell'articolo 1453 del  codice  civile,  ferma  restando  la
possibilita' di esercitare ogni altro rimedio previsto dalla legge. 
  La risoluzione si verifica nel momento in cui la  CDP  comunica  al
comune l'intenzione di  avvalersi  di  tale  facolta'  ai  sensi  del
precedente capoverso. 
  In caso di risoluzione, il comune dovra' integralmente  rimborsare,
entro 15 giorni dalla  comunicazione,  ogni  importo  dovuto  per  il
capitale,  maggiorato  delle  spese  di  gestione  del  fondo,  degli
eventuali interessi di mora maturati fino  al  giorno  dell'effettivo
pagamento e di un importo pari allo 0,125% dell'importo concesso  (di
seguito "Indennizzo"). 
  L'Indennizzo non e' dovuto nel caso in cui il comune  dichiari  che
non ha provveduto a richiedere  alcuna  erogazione  entro  i  termini
previsti in quanto la provvista finanziaria e' assicurata  impiegando
risorse di bilancio dell'ente, con l'esclusione di somme  provenienti
da  altro  indebitamento  di  natura  creditizia   o   in   caso   di
Autodemolizione. 
  Il trasferimento della titolarita' del Contratto ad un altro  ente,
anche ove derivante da fusioni  e/o  da  disposizioni  legislative  o
regolamentari, e' condizionato al previo assenso della CDP. 
  Roma, li' 16 marzo 2026 

  L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
                          Dario Scannapieco 

 
TX26AAB3380
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.