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Circolare n. 1311/2026
Condizioni generali delle anticipazioni a valere sul Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, istituito presso la gestione
separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (CDP) ai
sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
INDICE
1. AMBITO APPLICATIVO DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE
ABUSIVE
Premessa
1.1 Il fondamento normativo
1.2 Natura e dotazione
1.3 Ambito soggettivo
1.4 Ambito oggettivo
2. PROCEDURA DI ANTICIPAZIONE
Premessa
2.1 Istruttoria
2.2 Stipula del contratto di Anticipazione FDOA
3. EROGAZIONI
4. RIMBORSO
5. RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI
6. RISOLUZIONE
1. AMBITO APPLICATIVO DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE
ABUSIVE
Premessa
Il Fondo per le demolizioni delle opere abusive (di seguito, "FDOA"
o "il Fondo") e' istituito presso la gestione separata della CDP, ai
sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 (di seguito, "D.L. 269/2003").
La presente Circolare rende note le condizioni generali per
l'accesso alle anticipazioni a valere sul FDOA (di seguito
"Anticipazioni FDOA" o "Anticipazioni"), si applica alle
Anticipazioni concesse a partire dalla data di pubblicazione della
stessa nel sito internet della CDP www.cdp.it (di seguito, "Sito
CDP") ed e' da intendersi sostitutiva delle precedenti Circolari CDP
n. 1254 del 28 ottobre 2004 e n. 1279 del 22 settembre 2010.
Le Anticipazioni FDOA concesse in data antecedente a quella di
pubblicazione della presente Circolare continueranno ad essere
regolate nei termini ed alle condizioni dei rispettivi contratti.
1.1 Il fondamento normativo
L'articolo 32 del D.L. 269/2003 ha introdotto nell'ordinamento
"misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali".
Nell'ambito di tali misure, il comma 12 del citato articolo 32 ha
autorizzato CDP a mettere a disposizione l'importo massimo di 50
milioni di euro per la costituzione di uno specifico Fondo di
rotazione, denominato "Fondo per le demolizioni delle opere abusive",
per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi
relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive - anche
disposti dall'autorita' giudiziaria - e sulle spese giudiziarie,
tecniche e amministrative connesse.
La norma prevede che le "Anticipazioni, comprensive della
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, siano
restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni,
secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti".
Con decreto del 23 luglio 2004, registrato dalla Corte dei Conti il
6 agosto 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16
settembre 2004, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
fissato le modalita' e le condizioni di rimborso delle anticipazioni,
definendo altresi' gli impegni accessori assunti dallo Stato in
relazione alla costituzione e gestione del Fondo da parte della CDP.
1.2 Natura e dotazione
Il Fondo ha natura rotativa e, di conseguenza, le relative
disponibilita' continuano ad essere ricostituite per effetto dei
rimborsi di capitale da parte degli enti beneficiari delle
Anticipazioni FDOA. Resta inteso che i rimborsi di capitale
ricostituiscono la disponibilita' a valere sulla quale le
Anticipazioni FDOA sono concesse.
La dotazione del Fondo e' stabilita in 50 milioni di euro, secondo
quanto previsto dal D.L. 269/2003.
Le istanze di anticipazione sono concesse, in caso di esito
positivo dell'istruttoria, seguendo l'ordine cronologico di
completamento dell'iter istruttorio, nel limite della dotazione.
1.3 Ambito soggettivo
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 23
luglio 2004, gli unici soggetti abilitati a richiedere le
Anticipazioni FDOA sono i comuni, anche nelle ipotesi in cui alla
demolizione debba provvedere altra autorita' pubblica (autorita'
giudiziaria, soprintendenze, prefetti, ecc.).
In quest'ultima ipotesi, per coprire le spese da sostenere in
ordine ai provvedimenti demolitori, le altre autorita' pubbliche
preposte alla demolizione devono quindi rivolgersi
all'amministrazione comunale territorialmente competente, che e'
l'unico interlocutore di CDP per quanto concerne la procedura di
anticipazione.
La CDP resta in ogni caso estranea ai rapporti che intercorrono tra
il comune istante e i soggetti pubblici sopra richiamati, nonche' i
soggetti terzi coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'abuso.
1.4 Ambito oggettivo
Le Anticipazioni FDOA possono essere richieste per sostenere i
costi relativi agli interventi di demolizione di opere abusive,
nonche' per le connesse spese giudiziarie, tecniche e amministrative.
In considerazione delle finalita' sottese alla costituzione del
FDOA - volte a fornire ai comuni risorse finanziarie, altrimenti non
disponibili, per agevolare il necessario compimento delle procedure
di esecuzione prescritte dalla legge - non viene stabilita alcuna
soglia di importo per l'accesso.
In relazione alle modalita' di rimborso, si rende necessario che
ogni Anticipazione FDOA corrisponda ad un unico intervento di
demolizione.
2. PROCEDURA DI ANTICIPAZIONE
Premessa
La procedura di concessione dell'Anticipazione si articola in due
fasi:
1) istruttoria;
2) stipula del contratto di Anticipazione FDOA (di seguito, il
"Contratto");
2.1 Istruttoria
La fase istruttoria e' funzionale all'accertamento della
sussistenza dei requisiti imposti dall'articolo 32, comma 12, del
D.L. 269/03, nonche' dalla disciplina di attuazione, recata dal
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 luglio 2004.
La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte del
comune della domanda di Anticipazione FDOA (la "Domanda"), da
effettuare su un apposito portale informatico (di seguito anche
"Portale FDOA" o "Portale"), attraverso il quale e' possibile
inserire i dati e le informazioni richieste, nonche' generare il
modulo di Domanda, allegare la documentazione istruttoria richiesta e
procedere alla relativa trasmissione.
Il modulo di Domanda, da sottoscriversi digitalmente a cura del
legale rappresentante - o di altro soggetto munito degli appositi
poteri - del comune, deve contenere:
− quantificazione del fabbisogno finanziario, con l'indicazione
della natura delle spese da finanziare (costi della demolizione,
spese giudiziarie, tecniche e amministrative);
− indicazione dell'intervento di demolizione, con descrizione
sintetica delle caratteristiche delle opere da demolire (indirizzo,
opera da demolire, riferimento al procedimento di esecuzione, etc);
− Codice unico progetto (CUP), come previsto dall'articolo 11, L.
16/01/2003, n.3.
Al modulo di Domanda deve essere allegata l'ulteriore
documentazione necessaria per l'istruttoria, il cui elenco
dettagliato e' disponibile nella relativa sezione del sito internet
di CDP.
CDP si riserva, in ogni caso, di acquisire eventuali ulteriori
documenti o attestazioni, funzionali allo svolgimento
dell'istruttoria.
Il Portale FDOA, da utilizzare per presentare la Domanda, e'
accessibile dall'area riservata Enti locali e PA del Sito CDP,
all'interno del portale finanziamenti.
In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la
deliberazione dell'Anticipazione FDOA da parte del Consiglio di
Amministrazione di CDP o dell'organo di CDP delegato (di seguito,
"Delibera di Affidamento").
L'affidamento - che ha validita' di 21 (ventuno) giorni solari e
comunque entro il termine dell'esercizio finanziario dell'anno in cui
e' presentata la Domanda, - e' comunicato al comune mediante l'invio
da parte di CDP - tramite PEC - di una comunicazione di fine
istruttoria (di seguito, "Comunicazione di Affidamento"), con la
quale viene altresi' indicata e richiesta al comune la documentazione
necessaria per il perfezionamento del Contratto.
2.2 Stipula del contratto di Anticipazione FDOA
Il Contratto deve essere stipulato nel rispetto delle modalita' e
dei termini di seguito indicati.
Il comune deve far pervenire a CDP, avvalendosi del Portale Fondo
FDOA:
a) la proposta contrattuale, correttamente compilata e
sottoscritta;
b) l'atto di garanzia, rappresentato dalla delegazione di pagamento
di cui all'articolo 206 del D.Lgs. n. 267/2000.
La documentazione dovra' essere trasmessa entro 21 (ventuno) giorni
solari dalla data di inoltro della Comunicazione di Affidamento e
comunque entro il termine dell'esercizio finanziario dell'anno in cui
e' presentata la Domanda.
La data di acquisizione da parte di CDP della ricevuta di avvenuta
consegna all'indirizzo PEC del comune rileva ai fini del computo del
predetto termine di 21 (ventuno) giorni solari.
Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, la
Delibera di Affidamento si intende revocata.
Una volta sottoscritto per accettazione da parte di CDP, il
Contratto viene inviato al comune mediante PEC.
L'acquisizione da parte di CDP della ricevuta di avvenuta consegna
all'indirizzo PEC del comune sancisce il perfezionamento del
Contratto (di seguito, "Data di Concessione dell'Anticipazione").
3. EROGAZIONI
Le Anticipazioni FDOA sono erogate, in una o piu' soluzioni, sulla
base delle domande di erogazione formulate in relazione alle esigenze
finanziarie che via via si manifestano nell'attuazione
dell'intervento di demolizione.
Le domande di erogazione, redatte secondo il modello predisposto da
CDP e disponibile nel Sito CDP, devono essere trasmesse a CDP
esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti locali
e PA del Sito CDP, compilate in ogni loro parte e sottoscritte
digitalmente dal responsabile del procedimento del comune e del
provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese sostenute
(e.g. determinazione dirigenziale), esecutivo ai sensi di legge.
La prima domanda di erogazione dovra' essere presentata, di norma,
entro tre anni dalla data di perfezionamento del Contratto.
Decorso tale termine senza che siano pervenute richieste di
erogazioni, CDP si riserva la facolta' di risolvere il Contratto di
Anticipazione.
In caso di erogazione in piu' soluzioni, ciascuna richiesta di
erogazione successiva alla prima dovra' essere presentata, di norma,
entro il novantesimo giorno antecedente alla Data di Scadenza
dell'Anticipazione, come di seguito definita.
Allo scadere del termine di novanta giorni, CDP riduce, senza oneri
accessori per il comune, l'Anticipazione FDOA all'importo
effettivamente erogato.
Eventuali modifiche dei sopra indicati termini dovranno essere
accordate da CDP sulla base di circostanziata e documentata istanza
prodotta dal comune.
4. RIMBORSO
Le somme erogate, unitamente alla corrispondente quota delle spese
di gestione del Fondo, pari allo 0,1 per cento in ragione d'anno sul
capitale erogato, sono rimborsate dai comuni alla CDP entro sessanta
(60) giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei
responsabili degli abusi.
In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla Data di Concessione delle
Anticipazioni (la "Data di Scadenza dell'Anticipazione"), il rimborso
delle somme e' comunque dovuto a carico dei comuni.
Il mancato rispetto del rimborso da parte dei comuni, comporta
l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al saggio di
interesse legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine di sessanta giorni sino a comprendere quello dell'effettivo
versamento.
CDP, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine
quinquennale, informa il Ministero dell'interno, che provvede alla
restituzione delle somme erogate, unitamente alla corrispondente
quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora,
trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni inadempienti, ivi comprese le
quote annuali spettanti al singolo comune a titolo di
compartecipazione al gettito IRPEF in sostituzione di trasferimenti
erariali.
Si fa presente che nessun onere per interessi grava sui bilanci dei
soggetti beneficiari delle Anticipazioni in quanto, sulle somme
erogate a valere sulla dotazione del FDOA, a CDP e' riconosciuto un
indennizzo posto a totale carico del bilancio dello Stato, ai sensi
dell'art. 2 del decreto interministeriale del 23 luglio 2004.
Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso dovranno
essere effettuati in euro, mediante addebito diretto in conto (Sepa
Direct Debit - SDD) effettuato tramite tesoriere sul conto corrente
bancario intestato al comune. A tal fine il comune rilascia apposito
"mandato di addebito in conto", redatto secondo il modello definito
dalla CDP, in base al quale la CDP e' autorizzata a richiedere al
tesoriere l'addebito nel conto corrente.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilita' per la CDP di richiedere
il pagamento di quanto dovuto nei modi che riterra' piu' opportuni. I
rimborsi delle anticipazioni devono avvenire in unica soluzione, non
essendo ammessi rimborsi parziali.
5. RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI
E' facolta' di CDP procedere alla riduzione dell'Anticipazione
FDOA, previa comunicazione pervenuta da parte del comune, nei
seguenti casi: (i) al termine dell'intervento di demolizione, qualora
il costo dei lavori di demolizione, definitivamente accertato,
risulti inferiore all'importo concesso; (ii) in conseguenza di
ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori di demolizione (iii) in
caso di demolizione effettuata, a spese proprie, dal soggetto autore
dell'abuso (di seguito "Autodemolizione").
La riduzione e', in ogni caso, effettuata allo scadere dei novanta
(90) giorni antecedenti la Data di Scadenza dell'Anticipazione, come
indicato al precedente paragrafo 3.
Le eventuali riduzioni non comportano oneri accessori per il
comune.
Non sono ammessi diversi utilizzi della eventuale quota
dell'Anticipazione FDOA non erogata.
6. RISOLUZIONE
CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal
Contratto, avra' la facolta' di risolvere il Contratto ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile. In ogni altro caso di
inadempimento da parte del comune, CDP potra' chiedere la risoluzione
ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, ferma restando la
possibilita' di esercitare ogni altro rimedio previsto dalla legge.
La risoluzione si verifica nel momento in cui la CDP comunica al
comune l'intenzione di avvalersi di tale facolta' ai sensi del
precedente capoverso.
In caso di risoluzione, il comune dovra' integralmente rimborsare,
entro 15 giorni dalla comunicazione, ogni importo dovuto per il
capitale, maggiorato delle spese di gestione del fondo, degli
eventuali interessi di mora maturati fino al giorno dell'effettivo
pagamento e di un importo pari allo 0,125% dell'importo concesso (di
seguito "Indennizzo").
L'Indennizzo non e' dovuto nel caso in cui il comune dichiari che
non ha provveduto a richiedere alcuna erogazione entro i termini
previsti in quanto la provvista finanziaria e' assicurata impiegando
risorse di bilancio dell'ente, con l'esclusione di somme provenienti
da altro indebitamento di natura creditizia o in caso di
Autodemolizione.
Il trasferimento della titolarita' del Contratto ad un altro ente,
anche ove derivante da fusioni e/o da disposizioni legislative o
regolamentari, e' condizionato al previo assenso della CDP.
Roma, li' 16 marzo 2026
L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Dario Scannapieco
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