T.A.R. SARDEGNA
Sezione Prima

(GU Parte Seconda n.39 del 4-4-2026)

 
           Notifica per pubblici proclami - R.G. 246/2026 
 

  I sottoscritti avvocati Matilde Mura  (MRUMLD71C48B354I)  e  Giulia
Atzori (TZRGLI89E68B354T), pec: matildemura@pec.it, fax:  070/307979,
nella qualita' di  difensori  della  Fluorsid  S.p.A.,  nel  giudizio
proposto davanti al TAR Sardegna - contro - il Comune di Assemini, la
Citta' Metropolitana di  Cagliari  e  la  Regione  Sardegna  -  Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale per l'annullamento dell'ordinanza
n. 72 del 30.12.2025, con la quale il Sindaco del Comune di  Assemini
le ha ordinato di provvedere "con la massima urgenza e, comunque, non
oltre il termine di 180 giorni dalla notifica della  presente  ad  un
intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati  e  allo  smaltimento
e/o recupero degli stessi nei modi di Legge, al fine di  ripristinare
lo stato  dei  luoghi  e  le  condizioni  di  sicurezza  sanitaria  e
ambientale del sito", della nota del Corpo Forestale e  di  Vigilanza
Ambientale  prot.  n.  5481  del  09.02.2023,  della   relazione   di
sopralluogo  della  Citta'  Metropolitana  di  Cagliari  n.  23   del
05.09.2023, della nota della Citta' Metropolitana prot. n. 42141  del
21.12.2023,   della   nota   del   Responsabile   dell'Area   Servizi
Manutentivi, Ambiente ed Igiene urbana del  Comune  di  Assemini  del
10.06.2025, prot. n. 19489/2025. 
  Provvedono  all'integrazione  del  contraddittorio   per   pubblici
proclami rappresentando quanto segue: 
  A) Sunto della vicenda in fatto. 
  La Fluorsid S.p.A. gestisce un impianto industriale di produzione e
vendita dei derivati del fluoro, destinati ai mercati dell'alluminio,
degli acciai speciali  e  dell'edilizia  Il  Sindaco  del  Comune  di
Assemini, ritenendo che dagli atti istruttori sia emersa la presenza,
in  alcuni  terreni  siti  nel  territorio   comunale,   di   rifiuti
abbandonati riconducibili alla societa' Fluorsid, con l'ordinanza  n.
72 del 30.12.2025 le ha ordinato di rimuoverli. 
  B) Sunto dei motivi di ricorso. 
  Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi. 
  1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 192  del  D.Lgs.  n.
152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria,  travisamento
dei fatti, falsita' del presupposto, contraddittorieta', illogicita',
irragionevolezza e sviamento. 
  L'ordinanza sindacale viola  l'art.  192  del  D.Lgs  n.  152/2006,
secondo cui perche' possa essere ordinato ad un soggetto di rimuovere
dei rifiuti, e' necessario che sia accertato, in contraddittorio, che
ad egli sia imputabile, a titolo di dolo o colpa, la  violazione  del
divieto di abbandono di rifiuti. Nella specie, invece, non  e'  stato
fatto  nessun  accertamento  in  ordine  alla  quantita',   qualita',
provenienza ed ubicazione dei presunti rifiuti, e, comunque,  non  e'
stato eseguito  in  contraddittorio  con  la  societa'  Fluorsid.  In
particolare: a) la sentenza  penale  del  Tribunale  di  Cagliari  n.
818/2019 non ha accertato nessun fatto e comunque e' stata emessa  in
un giudizio in cui Fluorsid non era parte; b) la  nota  della  Citta'
Metropolitana  di  Cagliari  dell'08.02.2023  non   contiene   nessun
accertamento relativo all'abbandono dei rifiuti,  c)  il  sopralluogo
della  Citta  Metropolitana  del  2023  non  e'  stato  eseguito   in
contraddittorio con la societa' Fluorsid; c)  la  relazione  peritale
dei consulenti del PM non aveva ad oggetto la verifica dell'abbandono
di rifiuti, ma solo il campionamento di matrici ambientali.  In  ogni
caso dalla stessa  relazione  emerge  che  non  e'  presente  nessuna
contaminazione da Manganese, Fluoruri ed Alluminio. 
  2) Violazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett b) della  Legge  n.
241/1990, violazione del principio del giusto  procedimento,  eccesso
di potere per difetto di istruttoria e di  motivazione.  La  societa'
Fluorsid, in sede di deduzioni, aveva  rappresentato  al  Comune  che
l'istruttoria che intendeva porre  a  fondamento  dell'ordinanza  era
stata svolta senza contraddittorio, in violazione dell'art.  192  del
D.Lgs. n. 152 del 2006. Il Comune, nell'ordinanza  del  30.12.  2025,
non ha preso posizione su tali deduzioni. 
  C) Stato del procedimento. 
  All'esito  della  camera  di  consiglio  del  25.03.2026,  il   TAR
Sardegna,  con  l'ordinanza  n.  86/2026,  ha   sospeso   l'ordinanza
sindacale n. 72/2025 ed ha fissato l'udienza del  24.06.2026  per  la
decisione nel merito del ricorso. Nel contempo, il  TAR  ha  ordinato
alla societa' Fluorsid di integrare il contraddittorio nei  confronti
dei controinteressati. Ogni altra indicazione utile in  relazione  al
procedimento   e'   reperibile   nel   sito   web   della   Giustizia
amministrativa     (www.giustizia-amministrativa.it),      attraverso
modalita' rese note nel sito medesimo. 
  D) Controinteressati. 
  I controinteressati sono tutti i soggetti proprietari  dei  terreni
oggetto  dell'ordinanza  sindacale  n.   72/2025   che   sono   stati
individuati dal Comune nell'allegato I all'ordinanza medesima,  ed  i
cui nominativi si riportano qui appresso unitamente ai dati catastali
dei terreni  medesimi:  Consorzio  Industriale  Provinciale  Cagliari
(foglio 54, mappali 55-164-147-1389 e foglio 53 mappale  424);  Mario
Broccia (foglio 54, mappali 146-145); Anna Maria  Fadda  (foglio  54,
mappali 146-145); Pietrina Lussu, Assunta Collu e Maria Bonaria Collu
(foglio 53, mappale  161);  societa'  Collu  e  Faenza  s.r.l.,  oggi
Societa' Costruzioni Sarde s.r.l. (foglio  53,  mappale  1);  Daniela
Mostallino (foglio 53, mappale 103); Fabrizio Mostallino (foglio  53,
mappale 103);  Gemiliano  Lecis  (foglio  53,  mappale  51);  Ignazio
Mostallino  (foglio  53,  mappali  175-260,  ex   105/A);   Maddalena
Mostallino  (foglio  53,  mappali  175-260,   ex   105/A);   Virgilio
Mostallino (foglio 53, mappali 175-260,  ex  105/A);  Maria  Cristina
Mostallino  (foglio  53,  mappali  175-260,  ex  105/A);   Margherita
Mostallino  (foglio  53,  mappali  175-260,   ex   105/A);   Sandrino
Mostallino (foglio 53, mappali 175-260, ex  105/A);  Rita  Mostallino
(foglio 53, mappali 175-260, ex 105/A); Greca Mostallino (foglio  53,
mappali 175-260, ex 105/A); Basilio Mostallino  (foglio  53,  mappali
175-260, ex 105/A); Alessandro Sinis  (foglio  53,  mappale  258,  ex
104/A); Ignazia Pani (foglio 53, mappale 262, ex 106/A); Adele Marras
Scano (foglio 53, mappali 177-176); Antonio Marras Scano (foglio  53,
mappali 177-176); Fedele Marras Scano (foglio 53,  mappali  177-176);
Giuseppe Marras Scano (foglio  53,  mappali  177-176);  Maria  Marras
Scano (foglio 53, mappali 177-176); Pasquale Marras Scano (foglio 53,
mappali 177-176);  Maddalena  Scano  (foglio  53,  mappali  177-176);
Fulvio Murgia (foglio 50, mappale 29); Gianfranco Murgia (foglio  50,
mappale 29); Massimo Murgia (foglio 50,  mappale  29);  Maura  Murgia
(foglio 50, mappale 29);  Sandra  Murgia  (foglio  50,  mappale  29);
Francesco Sanna (foglio 50, mappale 35); Giuseppe Piceddu (foglio 49,
mappale 73); Maria Pili  (foglio  49,  mappale  73);  Francesco  Pili
(foglio 49, mappale 73); Giuseppe Paolo Pili (foglio 49, mappale 73);
Agostino Pili (foglio 49, mappale 73); Angelo Pili,  Lucia  Scalas  e
Gabriella Pili (foglio 49, mappale 73);  Isidora  Podda  (foglio  49,
mappale 73); Gesuina Pili (foglio  49,  mappale  73);  Callisto  Pili
(foglio 49, mappale  73);  Osvalda  Pili  (foglio  49,  mappale  73);
Valentino Usala (foglio 49, mappale  68);  Mauro  Usala  (foglio  49,
mappali 68-121); Angelo Cau  (foglio  49,  mappali  76-228);  Roberto
Usala (foglio 49, mappale 121); Antonio Scalas  (foglio  49,  mappali
77-137); Giuseppe Pireddu (foglio 49, mappale 137); Carlo Seu (foglio
49, mappali 89-115); Ignazia  Seu  (foglio  49,  mappale  89);  Luigi
Atzori (foglio 49, mappale 74); Filomena Atzori (foglio  49,  mappale
74); Luigi Atzori (foglio 49, mappale 74);  Beatrice  Scalco  (foglio
49, mappale  74);  Angela  Atzori  (foglio  49,  mappale  74);  Lucia
Beatrice Atzori (foglio 49, mappale 74); Maria Greca  Meloni  (foglio
49, mappale 74); Riccardo Atzori (foglio 49, mappale 74);  Alessandra
Atzori (foglio 49, mappale 74). 
  Cio' premesso, si notifica il ricorso a tutti  i  controinteressati
mediante pubblicazione del presente sunto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - Parte II. 
  Si allega l'ordinanza del TAR  Sardegna  -  I  Sezione  n.  86  del
25.03.2026 resa nel giudizio R.G. 246/2026. 
  Cagliari, 01.04.2026 

                          avv. Matilde Mura 

 
TX26ABA3438
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.