CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2026)

 
Notifica per pubblici proclami - Ricorso in riassunzione della  causa
                    rubricata al n. R.G. 326/2025 
 

  In data 20.03.2026, il Presidente della Sezione Lavoro della  Corte
d'Appello di Milano, dott. Giovanni Casella,  a  seguito  di  istanza
dell'avv.    Bruno    Arrigoni     (RRGBNP67M10A818B     -     p.e.c.
bruno.arrigoni@monza.pecavvocati.it),   dell'avv.   Mauro    Arrigoni
(RRGMRA71L09A818M  -  p.e.c.  mauro.arrigoni@monza.pecavvocati.it)  e
dell'avv. Marco Dalla Vedova (DLLMRC61L17H501Y - p.e.c.  mdv@pec.it),
difensori di Toncar S.r.l.  (C.F.  09020720158),  ha  autorizzato  la
notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. del
ricorso in riassunzione nel giudizio R.G. 326/2025, mediante il quale
l'appellante principale cita i soci di One Job  Societa'  Cooperativa
(cancellata  dal  R.I.)  e  i  soci  di  Etika  Societa'  Cooperativa
(cancellata dal R.I.), nonche' i loro eventuali  successori  e  tutti
coloro che sono interessati a contraddire, a comparire  innanzi  alla
Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro,  Giudice  designando,  per
l'udienza che ivi si terra' il giorno  18.05.2026  -  ore  12:30  con
invito a costituirsi nel termine di dieci giorni prima della predetta
udienza, ai sensi e nelle forme  di  cui  all'art.  436  c.p.c.,  con
avvertenza che in difetto, o in caso di costituzione  fuori  termine,
si verificheranno le decadenze di legge, per ivi sentir accogliere le
seguenti conclusioni: 
  Voglia la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza
qui impugnata n. 8/2025 pubbl. il 08.01.2025 - Tribunale di  Monza  -
dott.ssa Greco, quanto ai punti della sentenza indicati in narrativa,
disattesa ogni contraria istanza ed  eccezione  (anche  a  titolo  di
appello incidentale, in merito al quale ci si riserva di replicare ed
esplicare le proprie difese): 
  In via preliminare:  sospendere  la  provvisoria  esecuzione  della
sentenza impugnata ex art. 431 c.p.c. per i motivi esposti in atti; 
  Nel merito 
  In via principale:  In  accoglimento  dell'appello  de  quo  ed  in
riforma integrale della sentenza appellata, rigettare ogni e tutte le
domande ed istanze proposte dal sig. Khlale Hassan in primo grado, in
quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte  esposte
in atti; 
  In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto  dell'appello
quanti ai punti nn. 7,  8  e  9  delle  motivazioni  della  sentenza,
accertare e dichiarare il diritto di Toncar S.r.l. di  avvalersi  del
beneficio della preventiva escussione  dell'obbligato  principale  ex
art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nel testo vigente ratione  temporis
e stabilire che  l'eventuale  azione  esecutiva  del  ricorrente  nei
confronti  di  Toncar  S.r.l.  sara'  condizionata  alla   preventiva
escussione della societa' Etika Soc. Coop. / dei soci di  Etika  Soc.
Coop.  (dato  che  con  l'estinzione  di  Etika  Scarl   vi   e'   il
trasferimento dei rapporti giuridici  non  definiti  ai  soci,  quali
successori nel rapporto controverso) e di Consorzio Euro Group, o dei
diversi obbligati  in  solido,  per  l'intero;  oppure,  accertato  e
dichiarato  che  la  societa'  Toncar  s.r.l.  ha  gia'  puntualmente
effettuato tutti i pagamenti dovuti, ed  ha  correttamente  adempiuto
alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di appalto per  cui
e'  causa,  dichiarare  Consorzio  Euro   Group,   Etika   Scarl   in
liquidazione e One Job Scarl in liquidazione/i soci di One Job  Scarl
(dato che con l'estinzione di One Job Scarl in liquidazione vi e'  il
trasferimento dei rapporti giuridici  non  definiti  ai  soci,  quali
successori nel rapporto controverso), tenute/i in solido fra  loro  a
garantire e manlevare Toncar  S.r.l.  da  ogni  e  qualsiasi  esborso
Toncar S.r.l. fosse costretta a sostenere a favore  del  sig.  Khlale
Hassan. 
  In ogni caso,  con  vittoria  di  spese  di  entrambi  i  gradi  di
giudizio. 
  Milano, 30.03.2026 

                            I richiedenti 
                         avv. Bruno Arrigoni 
                         avv. Mauro Arrigoni 
                       avv. Marco Dalla Vedova 

 
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