Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Ricorso in riassunzione della causa
rubricata al n. R.G. 326/2025
In data 20.03.2026, il Presidente della Sezione Lavoro della Corte
d'Appello di Milano, dott. Giovanni Casella, a seguito di istanza
dell'avv. Bruno Arrigoni (RRGBNP67M10A818B - p.e.c.
bruno.arrigoni@monza.pecavvocati.it), dell'avv. Mauro Arrigoni
(RRGMRA71L09A818M - p.e.c. mauro.arrigoni@monza.pecavvocati.it) e
dell'avv. Marco Dalla Vedova (DLLMRC61L17H501Y - p.e.c. mdv@pec.it),
difensori di Toncar S.r.l. (C.F. 09020720158), ha autorizzato la
notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. del
ricorso in riassunzione nel giudizio R.G. 326/2025, mediante il quale
l'appellante principale cita i soci di One Job Societa' Cooperativa
(cancellata dal R.I.) e i soci di Etika Societa' Cooperativa
(cancellata dal R.I.), nonche' i loro eventuali successori e tutti
coloro che sono interessati a contraddire, a comparire innanzi alla
Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, Giudice designando, per
l'udienza che ivi si terra' il giorno 18.05.2026 - ore 12:30 con
invito a costituirsi nel termine di dieci giorni prima della predetta
udienza, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 436 c.p.c., con
avvertenza che in difetto, o in caso di costituzione fuori termine,
si verificheranno le decadenze di legge, per ivi sentir accogliere le
seguenti conclusioni:
Voglia la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza
qui impugnata n. 8/2025 pubbl. il 08.01.2025 - Tribunale di Monza -
dott.ssa Greco, quanto ai punti della sentenza indicati in narrativa,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione (anche a titolo di
appello incidentale, in merito al quale ci si riserva di replicare ed
esplicare le proprie difese):
In via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione della
sentenza impugnata ex art. 431 c.p.c. per i motivi esposti in atti;
Nel merito
In via principale: In accoglimento dell'appello de quo ed in
riforma integrale della sentenza appellata, rigettare ogni e tutte le
domande ed istanze proposte dal sig. Khlale Hassan in primo grado, in
quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte
in atti;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello
quanti ai punti nn. 7, 8 e 9 delle motivazioni della sentenza,
accertare e dichiarare il diritto di Toncar S.r.l. di avvalersi del
beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ex
art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nel testo vigente ratione temporis
e stabilire che l'eventuale azione esecutiva del ricorrente nei
confronti di Toncar S.r.l. sara' condizionata alla preventiva
escussione della societa' Etika Soc. Coop. / dei soci di Etika Soc.
Coop. (dato che con l'estinzione di Etika Scarl vi e' il
trasferimento dei rapporti giuridici non definiti ai soci, quali
successori nel rapporto controverso) e di Consorzio Euro Group, o dei
diversi obbligati in solido, per l'intero; oppure, accertato e
dichiarato che la societa' Toncar s.r.l. ha gia' puntualmente
effettuato tutti i pagamenti dovuti, ed ha correttamente adempiuto
alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di appalto per cui
e' causa, dichiarare Consorzio Euro Group, Etika Scarl in
liquidazione e One Job Scarl in liquidazione/i soci di One Job Scarl
(dato che con l'estinzione di One Job Scarl in liquidazione vi e' il
trasferimento dei rapporti giuridici non definiti ai soci, quali
successori nel rapporto controverso), tenute/i in solido fra loro a
garantire e manlevare Toncar S.r.l. da ogni e qualsiasi esborso
Toncar S.r.l. fosse costretta a sostenere a favore del sig. Khlale
Hassan.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di
giudizio.
Milano, 30.03.2026
I richiedenti
avv. Bruno Arrigoni
avv. Mauro Arrigoni
avv. Marco Dalla Vedova
TX26ABA3624