Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Avviso di integrazione - R.G.
246/2026
I sottoscritti avvocati Matilde Mura (MRUMLD71C48B354I) e Giulia
Atzori (TZRGLI89E68B354T), pec: matildemura@pec.it, fax: 070/307979,
nella qualita' di difensori della Fluorsid S.p.A., nel giudizio n.
246/2026 proposto davanti al TAR Sardegna comunicano che, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 39 del
04/04/2026 codice redazionale TX26ABA3438, e' stato pubblicato
l'avviso di notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. 246/2026,
in forza dell'ordinanza cautelare del TAR Sardegna n. 86/2026 qui di
seguito trascritta per la relativa pubblicazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Sezione
Prima
ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro
generale 246 del 2026, proposto da Fluorsid S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori, con domicilio digitale come da
pec da Registri di Giustizia;
contro Comune di Assemini, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Succu, con
domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Citta' Metropolitana di Cagliari, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Giovanni Domenico Melis, con domicilio digitale come da pec da
Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna - Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, non costituito in giudizio;
nei confronti: Consorzio Industriale Provinciale Cagliari,
Gemiliano Lecis, Mauro Usala, Assunta Collu, Ignazia Seu, Filomena
Atzori, Fabrizio Mostallino, Ignazia Pani, Fulvio Murgia, Francesco
Sanna, Valentino Usala, Francesco Pili, Societa' Costruzioni Sarde
S.r.l., Carlo Seu, Roberto Usala, non costituiti in giudizio;
Ignazio Mostallino, rappresentato e difeso dagli avvocati Vladimir
Ilic Luigi Murtas, Andrea Mulas, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 72 del 30/12/2025, con la quale il Sindaco del
Comune di Assemini ha ordinato alla Fluorsid S.p.A. di provvedere
"con la massima urgenza e, comunque, non oltre il termine di 180
giorni dalla notifica della presente ad un intervento di rimozione
dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento e/o recupero degli stessi
nei modi di Legge, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le
condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito", nonche' di
ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e,
segnatamente:
- della nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale prot. n.
5481 del 09/02/2023;
- della relazione di sopralluogo della Citta' Metropolitana di
Cagliari n. 23 del 05/09/2023 e, per quanto occorrer possa, della
nota della medesima Citta' Metropolitana prot. n. 42141 del
21/12/2023;
- della nota del Responsabile dell'Area Servizi Manutentivi,
Ambiente ed Igiene urbana del Comune di Assemini del 10/06/2025,
prot. n. 19489/2025, di comunicazione di avvio del procedimento di
adozione dell'ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Assemini e
di Citta' Metropolitana di Cagliari e di Ignazio Mostallino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 il dott.
Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto che, impregiudicato l'esame del merito, risulti in questa
sede preponderante e decisivo il profilo del "periculum in mora",
apparendo oggettivamente grave il pregiudizio nel quale incorrerebbe
la ricorrente nel caso di esecuzione del provvedimento impugnato in
danno, e di conseguente recupero delle somme anticipate dalla p.a.
(cfr., in fattispecie analoga, Sez. I, ord. nn. 22, 23, 24, 26 del
2026 e nn. 150, 151, 152 del 12/06/2025);
considerato che l'interesse pubblico a una definizione della
controversia in tempi ragionevolmente solleciti risulta salvaguardato
attraverso la fissazione, per la trattazione del merito, dell'udienza
pubblica del 24/06/2026;
Ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento
dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
del ricorso ad integrazione del contraddittorio, autorizzando percio'
la ricorrente, in ragione del numero dei destinatari anche
potenziali, tutt'altro che trascurabile, a effettuare la
notificazione del ricorso nei confronti degli stessi per pubblici
proclami, con la precisazione che la predetta incombenza, tenuto
conto del numero dei controinteressati, potra' essere adempiuta, come
prevede l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., il quale richiama l'art.
151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti piu' idonei, compresi
quelli per via telematica), attraverso la pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel termine perentorio
di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della
presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di
questo provvedimento e di un sunto del ricorso; b) indicazione
nominativa, ove possibile, dei soggetti suindicati al p. 8.; c)
indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della
Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui
poter individuare ogni altra indicazione utile.
Si ritiene necessario precisare inoltre che la prova dell'avvenuta
notifica, nei modi e nei termini suindicati, dovra' essere depositata
dalla parte ricorrente presso la Segreteria della I sezione di questo
Tribunale entro i 15 giorni successivi alla esecuzione della
notificazione.
Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Prima), accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende
l'esecuzione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone a
carico della ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati e gli
atti consequenziali indicati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la
ricorrente alla notifica del ricorso per pubblici proclami, nelle
forme e nei termini indicati in motivazione.
Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del
24/06/2026.
La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e'
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne
comunicazione alle parti.
Cosi' deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno
25/03/2026 con l'intervento dei magistrati: Antonio Plaisant,
Presidente FF - Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore -
Roberto Montixi, Primo Referendario.
L'Estensore - Gabriele Serra
Il Presidente - Antonio Plaisant
avv. Matilde Mura
TX26ABA3876