T.A.R. SARDEGNA
Sezione Prima

(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2026)

 
Notifica per pubblici  proclami  -  Avviso  di  integrazione  -  R.G.
                              246/2026 
 

  I sottoscritti avvocati Matilde Mura  (MRUMLD71C48B354I)  e  Giulia
Atzori (TZRGLI89E68B354T), pec: matildemura@pec.it, fax:  070/307979,
nella qualita' di difensori della Fluorsid S.p.A.,  nel  giudizio  n.
246/2026 proposto davanti  al  TAR  Sardegna  comunicano  che,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte  II  n.  39  del
04/04/2026  codice  redazionale  TX26ABA3438,  e'  stato   pubblicato
l'avviso di notifica per pubblici proclami del ricorso R.G. 246/2026,
in forza dell'ordinanza cautelare del TAR Sardegna n. 86/2026 qui  di
seguito trascritta per la relativa pubblicazione. 
  Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Sardegna  -  Sezione
Prima 
  ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro
generale 246 del 2026, proposto da Fluorsid S.p.A.,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori, con domicilio digitale come  da
pec da Registri di Giustizia; 
  contro Comune di Assemini, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e  difeso  dall'avvocato  Daniele  Succu,  con
domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; 
  Citta'  Metropolitana  di   Cagliari,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Giovanni Domenico Melis,  con  domicilio  digitale  come  da  pec  da
Registri di Giustizia; 
  Regione Autonoma della Sardegna - Corpo Forestale  e  di  Vigilanza
Ambientale, non costituito in giudizio; 
  nei  confronti:   Consorzio   Industriale   Provinciale   Cagliari,
Gemiliano Lecis, Mauro Usala, Assunta Collu,  Ignazia  Seu,  Filomena
Atzori, Fabrizio Mostallino, Ignazia Pani, Fulvio  Murgia,  Francesco
Sanna, Valentino Usala, Francesco Pili,  Societa'  Costruzioni  Sarde
S.r.l., Carlo Seu, Roberto Usala, non costituiti in giudizio; 
  Ignazio Mostallino, rappresentato e difeso dagli avvocati  Vladimir
Ilic Luigi Murtas, Andrea Mulas, con domicilio digitale come  da  PEC
da Registri di Giustizia; 
  per    l'annullamento,    previa    sospensione     dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 72 del 30/12/2025, con  la  quale  il  Sindaco  del
Comune di Assemini ha ordinato alla  Fluorsid  S.p.A.  di  provvedere
"con la massima urgenza e, comunque, non  oltre  il  termine  di  180
giorni dalla notifica della presente ad un  intervento  di  rimozione
dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento e/o recupero degli  stessi
nei modi di Legge, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi  e  le
condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito", nonche'  di
ogni altro atto presupposto, conseguente  o,  comunque,  connesso  e,
segnatamente: 
  - della nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale prot. n.
5481 del 09/02/2023; 
  - della relazione di  sopralluogo  della  Citta'  Metropolitana  di
Cagliari n. 23 del 05/09/2023 e, per  quanto  occorrer  possa,  della
nota  della  medesima  Citta'  Metropolitana  prot.  n.   42141   del
21/12/2023; 
  -  della  nota  del  Responsabile  dell'Area  Servizi  Manutentivi,
Ambiente ed Igiene urbana del  Comune  di  Assemini  del  10/06/2025,
prot. n. 19489/2025, di comunicazione di avvio  del  procedimento  di
adozione dell'ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. 
  Visti il ricorso e i relativi allegati; 
  Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Assemini  e
di Citta' Metropolitana di Cagliari e di Ignazio Mostallino; 
  Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione  del  provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 
  Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 
  Visti tutti gli atti della causa; 
  Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 
  Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026  il  dott.
Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
  Ritenuto che, impregiudicato l'esame del merito, risulti in  questa
sede preponderante e decisivo il profilo  del  "periculum  in  mora",
apparendo oggettivamente grave il pregiudizio nel quale  incorrerebbe
la ricorrente nel caso di esecuzione del provvedimento  impugnato  in
danno, e di conseguente recupero delle somme  anticipate  dalla  p.a.
(cfr., in fattispecie analoga, Sez. I, ord. nn. 22, 23,  24,  26  del
2026 e nn. 150, 151, 152 del 12/06/2025); 
  considerato  che  l'interesse  pubblico  a  una  definizione  della
controversia in tempi ragionevolmente solleciti risulta salvaguardato
attraverso la fissazione, per la trattazione del merito, dell'udienza
pubblica del 24/06/2026; 
  Ritenuto  che   sussistano   i   presupposti   per   l'accoglimento
dell'istanza di autorizzazione alla notifica  per  pubblici  proclami
del ricorso ad integrazione del contraddittorio, autorizzando percio'
la  ricorrente,  in  ragione  del  numero   dei   destinatari   anche
potenziali,   tutt'altro   che   trascurabile,   a   effettuare    la
notificazione del ricorso nei confronti  degli  stessi  per  pubblici
proclami, con la precisazione  che  la  predetta  incombenza,  tenuto
conto del numero dei controinteressati, potra' essere adempiuta, come
prevede l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., il quale richiama l'art.
151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti piu' idonei,  compresi
quelli  per  via  telematica),  attraverso  la  pubblicazione,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel termine  perentorio
di 30 (trenta)  giorni  dalla  comunicazione  o  notificazione  della
presente ordinanza, di un apposito avviso  contenente:  a)  copia  di
questo provvedimento e  di  un  sunto  del  ricorso;  b)  indicazione
nominativa, ove possibile, dei  soggetti  suindicati  al  p.  8.;  c)
indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della
Giustizia  amministrativa  (www.giustizia-amministrativa.it)  su  cui
poter individuare ogni altra indicazione utile. 
  Si ritiene necessario precisare inoltre che la prova  dell'avvenuta
notifica, nei modi e nei termini suindicati, dovra' essere depositata
dalla parte ricorrente presso la Segreteria della I sezione di questo
Tribunale  entro  i  15  giorni  successivi  alla  esecuzione   della
notificazione. 
  Ritenuto  che  le  spese  della  fase  cautelare   possano   essere
compensate. 
  P.Q.M. 
  Il Tribunale Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna  (Sezione
Prima), accoglie  l'istanza  cautelare  e,  per  l'effetto,  sospende
l'esecuzione dell'ordinanza impugnata nella parte in  cui  dispone  a
carico della ricorrente la rimozione dei rifiuti  abbandonati  e  gli
atti consequenziali indicati. 
  Compensa le spese della presente fase cautelare. 
  Dispone  l'integrazione  del   contraddittorio   e   autorizza   la
ricorrente alla notifica del ricorso  per  pubblici  proclami,  nelle
forme e nei termini indicati in motivazione. 
  Fissa  per  la  trattazione  del  merito  l'udienza  pubblica   del
24/06/2026. 
  La presente ordinanza sara'  eseguita  dall'Amministrazione  ed  e'
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne
comunicazione alle parti. 
  Cosi' deciso in Cagliari  nella  camera  di  consiglio  del  giorno
25/03/2026  con  l'intervento  dei  magistrati:   Antonio   Plaisant,
Presidente FF -  Gabriele  Serra,  Primo  Referendario,  Estensore  -
Roberto Montixi, Primo Referendario. 
  L'Estensore - Gabriele Serra 
  Il Presidente - Antonio Plaisant 

                          avv. Matilde Mura 

 
TX26ABA3876
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