Capo X
CENTRO REGIONALE VITIVINICOLO
Art. 228. - 1. Il centro regionale vitivinicolo, si avvale, per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione e di
unita' operative decentrate.
2. La Direzione cura in particolare:
a) l'attivita' di segreteria e l'assistenza agli organi
istituzionali dell'ente;
b) il coordinarnento dell'attivita' degli uffici assicurando il
loro regolare funzionamento. .