- Articoli
CAPO I
FINALITA
- 1
CAPO II
INCARICHI PROFESSIONALI
- 2
- 3
- 4
CAPO III
ANALISI O RICERCHE E STUDI DI FATTIBILITA'
- 5
- 6
- 7
CAPO IV
CONSULENZE
- 8
- 9
- 10
CAPO V
PROGETTAZIONI TECNICHE E DIREZIONE LAVORI
- 11
- 12
- 13
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
CAPO VII
COMMISSIONI E CONVEGNI
Art. l9.
Commissioni tecniche, consultive o di valutazione
1. La presente legge disciplina la partecipazione di soggetti
esterni all'Amministrazione regionale ad organi collegiali, quali
commissioni tecniche, consultive o di valutazione, costituiti allo
scopo di fornire pareri e proposte nell'interesse
dell'Amministrazione stessa con esclusione delle commissioni
istituite per l'espletamento di concorsi disciplinate dalla legge
regio
- 20
Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
- 21
- 22
- 23
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- 25
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