Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1994 e' cosi' sostituito: "1. Per le iniziative previste all'art. 2, la Regione concede il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata, su mutui concessi per importi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli istituti bancari convenzionati, nella misura dell'ottanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro e comunque non superiore a cinque punti". 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1994 e' aggiunto il seguente periodo: "Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera e' pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto". 3. All'art. 3 della legge regionale n. 33/1994 e' aggiunto il seguente comma: "4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui gia' contratti, ordinari o in valuta, sempreche' dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiate della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 21 gennaio 2000 BRACALENTE