Art. 2.
    1.  Il  comma  1  dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1994 e'
cosi' sostituito:
      "1.  Per  le iniziative previste all'art. 2, la Regione concede
il  concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata,
su  mutui concessi per importi fino al settanta per cento della spesa
ritenuta  ammissibile, a favore degli istituti bancari convenzionati,
nella   misura  dell'ottanta  per  cento  del  tasso  di  riferimento
stabilito  dal Ministero del tesoro e comunque non superiore a cinque
punti".
    2.  Al  comma  2  dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1994 e'
aggiunto il seguente periodo:
      "Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta
estera  e'  pari  al  tasso  della  raccolta,  oltre la maggiorazione
forfettaria  determinata  periodicamente dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con proprio decreto".
    3.  All'art.  3  della  legge regionale n. 33/1994 e' aggiunto il
seguente comma:
      "4.  Sono  ammesse  ai  benefici  della presente legge anche le
operazioni  di  rinegoziazione di mutui gia' contratti, ordinari o in
valuta,  sempreche'  dagli  stessi  risulti  la  destinazione  di cui
all'art. 2".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiate della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 21 gennaio 2000
                             BRACALENTE