Art. 3.
                     Presentazione delle domande
    1.  Per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge e per
la  presentazione delle relative istanze si applicano le disposizioni
di  cui agli articoli 2 e 3 del regolamento regionale 14 agosto 1997,
n. 27.
    2. Per le opere di cui alla lettera a) dell'art. 2 della presente
legge  le  relative  istanze  devono  essere  integrate  da copia del
progetto  di massima e da perizia estimativa da cui sia desumibile il
costo complessivo degli interventi da realizzare. Per le opere di cui
alla  lettera  b) dell'art. 2, le istanze devono essere corredate dal
preventivo  dei  costi  e della relativa nota di specificazione delle
spese.  Per  le  opere  di  ristrutturazioni  di  cui alla lettera c)
dell'art.  2 l'istanza di contributo deve essere integrata da perizia
estimativa   degli   interventi   da  realizzare  e  da  copia  della
convenzione tra comune e S.O.M.S.
    3.  Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'art. 7 del
regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.