Art. 3. Presentazione delle domande 1. Per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge e per la presentazione delle relative istanze si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27. 2. Per le opere di cui alla lettera a) dell'art. 2 della presente legge le relative istanze devono essere integrate da copia del progetto di massima e da perizia estimativa da cui sia desumibile il costo complessivo degli interventi da realizzare. Per le opere di cui alla lettera b) dell'art. 2, le istanze devono essere corredate dal preventivo dei costi e della relativa nota di specificazione delle spese. Per le opere di ristrutturazioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 l'istanza di contributo deve essere integrata da perizia estimativa degli interventi da realizzare e da copia della convenzione tra comune e S.O.M.S. 3. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'art. 7 del regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.