Art. 4. Concessione ed erogazione dei contributi 1. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 avviene con le seguenti modalita': a) il 50 per cento alla presentazione della copia del progetto approvato e di copia dell'avvenuta stipula di contratto di esecuzione dei lavori da parte delle S.O.M.S. o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta; b) il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonche' della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera. 2. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 2 e' subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni e della realizzazione degli impianti.