Art. 4.
              Concessione ed erogazione dei contributi
    1.  L'erogazione  dei  contributi  per gli interventi di cui alle
lettere a) e c) dell'art. 2 avviene con le seguenti modalita':
      a)  il 50 per cento alla presentazione della copia del progetto
approvato e di copia dell'avvenuta stipula di contratto di esecuzione
dei lavori da parte delle S.O.M.S. o di una dichiarazione equivalente
nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
      b)  il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione nonche' della documentazione
di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
    2.  L'erogazione  dei  contributi  per gli interventi di cui alla
lettera b) dell'art. 2 e' subordinata alla certificazione di avvenuta
acquisizione dei beni e della realizzazione degli impianti.