Art. 7.
                          Norma transitoria
    1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande
di   contributo   devono   essere  presentate  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore della presente legge secondo le modalita' di
cui all'art. 9 del regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.