Art. 2. 1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, e' cosi' sostituito: "2. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi provinciali ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della provincia. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a due, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate in regioni limitrofe che devono possedere adeguata conoscenza della lingua tedesca, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato". 1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, e inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis. Nel caso di assoluta impossibilita' di sorteggiare i componenti della commissione tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale in possesso di adeguata conoscenza della lingua tedesca, gli stessi possono essere sorteggiati tra i dirigenti di primo livello dirigenziale, fascia A con almeno dieci anni di anzianita. appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso". 1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, e' aggiunto il seguente comma 4; "4. Per il sorteggio dei nominativi sono previsti distinti contenitori, per gruppo linguistico".