Art. 2.
    1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta
provinciale 2 novembre 1998, n. 32, e' cosi' sostituito:
    "2. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti
nei  ruoli  nominativi  provinciali ovvero fra i dirigenti di secondo
livello  in  servizio  presso  le  strutture  sanitarie  ubicate  nel
territorio della provincia. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore
a  due,  il  sorteggio  ha  luogo  utilizzando anche i nominativi del
personale   in  servizio  presso  le  strutture  ubicate  in  regioni
limitrofe  che  devono  possedere  adeguata  conoscenza  della lingua
tedesca,  onde  assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero
di nominativi non inferiore a quello indicato".
    1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  2  novembre  1998, n. 32, e inserito il seguente
comma 2-bis:
    "2-bis.  Nel  caso  di  assoluta  impossibilita' di sorteggiare i
componenti  della  commissione  tra  i  dirigenti  di secondo livello
dirigenziale in possesso di adeguata conoscenza della lingua tedesca,
gli  stessi  possono  essere  sorteggiati  tra  i  dirigenti di primo
livello  dirigenziale,  fascia  A con almeno dieci anni di anzianita.
appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso".
    1.  Dopo  il comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  2  novembre 1998, n. 32, e' aggiunto il seguente
comma 4;
    "4.  Per  il  sorteggio  dei  nominativi  sono  previsti distinti
contenitori, per gruppo linguistico".