Art. 3. 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 26, la lettera b) del comma 1 dell'art. 30, la lettera b) del comma 1 dell'art. 34, la lettera b) del comma 1 dell'art. 38, la lettera b) del comma 1 dell'art. 42, la lettera b) del comma 1 dell'art. 46, la lettera b) del comma 1 dell'Art. 50 e la lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, sono rispettivamente cosi sostituiti: "b) due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'art. 7, commi 2 e 2-bis, ed uno designato dall'assessore provinciale alla sanita, fra il personale di cui sopra".