Art. 3.
    1.  La  lettera  b)  del  comma 1 dell'art. 26, la lettera b) del
comma 1  dell'art.  30,  la  lettera  b) del comma 1 dell'art. 34, la
lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  38,  la lettera b) del comma 1
dell'art.  42,  la lettera b) del comma 1 dell'art. 46, la lettera b)
del comma 1 dell'Art. 50 e la lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del
decreto  del  presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n.
32, sono rispettivamente cosi sostituiti:
    "b) due  componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti
al  profilo  ed  alla  disciplina  oggetto  del  concorso  di cui uno
sorteggiato  tra  il personale indicato nell'art. 7, commi 2 e 2-bis,
ed  uno  designato  dall'assessore  provinciale  alla  sanita, fra il
personale di cui sopra".