Art. 4. 1. L'art. 59 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, e' cosi' sostituito: "1. Fermo restando quanto previsto all'art. 57, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un quadriennio dall'entrata in vigore dei presente decreto, la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 12, concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del servizio sanitario provinciale. Le discipline affini sono individuate dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 marzo 2000 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000 Registro n. 1, foglio n. 15