Art. 4.
    1.  L'art. 59 del decreto del presidente della giunta provinciale
2 novembre 1998, n. 32, e' cosi' sostituito:
    "1.  Fermo  restando quanto previsto all'art. 57, comma 2, per il
personale  di  ruolo, limitatamente ad un quadriennio dall'entrata in
vigore  dei  presente  decreto,  la specializzazione nella disciplina
puo'  essere  sostituita  dalla  specializzazione  in  una disciplina
affine.  Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto del
presidente   della   giunta   provinciale  23  aprile  1998,  n.  12,
concernente  i  requisiti  di accesso al secondo livello dirigenziale
del  personale  del  servizio  sanitario  provinciale.  Le discipline
affini sono individuate dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 16 marzo 2000
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 13 aprile 2000 Registro n. 1,
foglio n. 15