Art. 2. Modifica dell'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 1. Dopo il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. 1-ter. L'alienazione degli alloggi liberi e' effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato di cui al comma 1-bis. 1-quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1-bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unita' ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante piu' di cinquana chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.".