Art. 2.
Modifica  dell'art.  65  della  legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
    1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:
    "1-bis.  Il  prezzo  di  vendita degli alloggi di cui al comma 1,
lettera m) e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' abitative
libere,  determinato  sulla base di perizia asseverata, diminuito del
venti  per  cento.  Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al
presente   comma   soltanto   gli  assegnatari  o  i  loro  familiari
conviventi,  i  quali  conducono un alloggio a titolo di locazione da
oltre  un  quinquennio  e  risultano  in  regola con il pagamento dei
canoni  e  degli  oneri  accessori.  In caso di acquisto da parte dei
familiari  conviventi  e'  fatto  salvo  il  diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario.
    1-ter.  L'alienazione  degli  alloggi liberi e' effettuata con la
procedura  dell'asta  pubblica,  con  offerte in aumento, assumendo a
base d'asta il prezzo di mercato di cui al comma 1-bis.
    1-quater.  Gli  alloggi  acquistati  ai sensi del comma 1-bis non
possono  essere  alienati  prima che siano trascorsi dieci anni dalla
data  dell'acquisto,  salvo i casi di incremento del nucleo familiare
di  almeno  due  unita' ovvero di trasferimento dell'acquirente in un
comune  distante  piu' di cinquana chilometri da quello di ubicazione
dell'immobile.".