Art. 10.
                          C o n t r o l l i

   1.  La  Regione effettua idonei controlli sul corretto adempimento
degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti
a  mettere  a  disposizione  della  Regione  stessa la documentazione
relativa  alle  spese sostenute per un periodo non inferiore a cinque
anni  dalla  data  di  adozione  del provvedimento di concessione del
finanziamento.