Art. 10. C o n t r o l l i 1. La Regione effettua idonei controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.