Art. 11. Revoca dei finanziamenti 1. Ove il soggetto beneficiario non realizza interamente il programma presentato, la Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti e al conseguente recupero delle somme gia' erogate con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. La Regione procede, altresi', alla revoca della concessione dei finanziamenti qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 10, venga accertata la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualita' dichiarati dai beneficiari. In tale caso le somme eventualmente gia' erogate vengono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali.