Art. 11.
                      Revoca dei finanziamenti

   1.  Ove  il  soggetto  beneficiario  non  realizza  interamente il
programma   presentato,   la   Regione   procede  alla  revoca  della
concessione  dei  finanziamenti e al conseguente recupero delle somme
gia'  erogate  con  le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
   2. La Regione procede, altresi', alla revoca della concessione dei
finanziamenti  qualora,  a  seguito dei controlli di cui all'art. 10,
venga  accertata  la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni
mendaci   relative   a   fatti,   stati  o  qualita'  dichiarati  dai
beneficiari. In tale caso le somme eventualmente gia' erogate vengono
recuperate con la maggiorazione degli interessi legali.