Art. 2.
            Obiettivi e contenuto dei programmi comunali

   1.  I  comuni,  nell'adottare  i  programmi  di  cui  all'art.  1,
perseguono i seguenti obiettivi:
   a)  la  realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle
funzioni  distributive  e alle esigenze dei consumatori, considerando
l'impatto  ed  il  ruolo  delle  attivita'  commerciali  rispetto  al
contesto socio-economico e territoriale interessato;
   b)  la  promozione  e  la valorizzazione di uno spazio commerciale
omogeneo;
   c)  l'integrazione  dell'attivita' commerciale anche con eventi di
interesse culturale e di spettacolo;
   d) la valorizzazione delle attivita' economiche, con priorita' per
le forme di innovazione dei prodotti e dei servizi offerti;
   e)  la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni
tipiche locali;
   f)  la  crescita  delle  funzioni  informative  svolte dal sistema
distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;
   g)  la  costituzione  di organismi di gestione unitaria dei centri
commerciali   naturali   che   ne   garantiscano   lo   sviluppo,  il
potenziamento e l'evoluzione nel tempo;
   h)  la  crescita e l'associazionismo delle piccole e medie imprese
commerciali attraverso sviluppo di centri commerciali naturali;
   i)  La  collaborazione con altri enti locali e con amministrazioni
operanti a livello locale.
   2.  I  programmi  comunali  contengono una dettagliata descrizione
degli obiettivi perseguiti e degli interventi proposti, degli aspetti
innovativi  e  delle  modalita'  attuative  degli  interventi  stessi
nonche'  dei  relativi costi al lordo e al netto dell'IVA. I suddetti
programmi  prevedono,  altresi',  ai  fini  della realizzazione degli
interventi,   la   stipula   di   apposite   convenzioni  fra  l'ente
beneficiario  del finanziamento e le organizzazioni delle imprese del
commercio rappresentative a livello provinciale, anche per il tramite
dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  cui  all'art. 6 della legge
regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modificazioni, nonche'
altri soggetti pubblici o privati quali in particolare:
   a)  societa',  anche in forma cooperativa, e loro consorzi, gruppi
di acquisto, centri operativi aderenti alle unioni volontarie e altre
forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti
esclusivamente   tra   piccole   e  medie  imprese,  con  l'eventuale
partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali e
funzionali;
   b) associazioni dei consumatori;
   c) organizzazioni sindacali dei lavoratori;
   d)  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura
(CCIAA).