Art. 2. Obiettivi e contenuto dei programmi comunali 1. I comuni, nell'adottare i programmi di cui all'art. 1, perseguono i seguenti obiettivi: a) la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, considerando l'impatto ed il ruolo delle attivita' commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato; b) la promozione e la valorizzazione di uno spazio commerciale omogeneo; c) l'integrazione dell'attivita' commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo; d) la valorizzazione delle attivita' economiche, con priorita' per le forme di innovazione dei prodotti e dei servizi offerti; e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali; f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio; g) la costituzione di organismi di gestione unitaria dei centri commerciali naturali che ne garantiscano lo sviluppo, il potenziamento e l'evoluzione nel tempo; h) la crescita e l'associazionismo delle piccole e medie imprese commerciali attraverso sviluppo di centri commerciali naturali; i) La collaborazione con altri enti locali e con amministrazioni operanti a livello locale. 2. I programmi comunali contengono una dettagliata descrizione degli obiettivi perseguiti e degli interventi proposti, degli aspetti innovativi e delle modalita' attuative degli interventi stessi nonche' dei relativi costi al lordo e al netto dell'IVA. I suddetti programmi prevedono, altresi', ai fini della realizzazione degli interventi, la stipula di apposite convenzioni fra l'ente beneficiario del finanziamento e le organizzazioni delle imprese del commercio rappresentative a livello provinciale, anche per il tramite dei centri di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modificazioni, nonche' altri soggetti pubblici o privati quali in particolare: a) societa', anche in forma cooperativa, e loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti alle unioni volontarie e altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese, con l'eventuale partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali e funzionali; b) associazioni dei consumatori; c) organizzazioni sindacali dei lavoratori; d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).