Art. 3. Presentazione dei programmi e delle domande di ammissione ai finanziamenti 1. I programmi comunali sono trasmessi alla Regione, unitamente alla domanda di ammissione ai finanziamenti regionali, con le modalita' e nei termini stabiliti in un apposito avviso pubblico adottato annualmente, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, dal direttore regionale competente in materia di attivita' produttive.