Art. 3.
Presentazione   dei  programmi  e  delle  domande  di  ammissione  ai
                            finanziamenti

   1.  I  programmi  comunali sono trasmessi alla Regione, unitamente
alla  domanda  di  ammissione  ai  finanziamenti  regionali,  con  le
modalita'  e  nei  termini  stabiliti  in un apposito avviso pubblico
adottato  annualmente,  in conformita' alle disposizioni del presente
regolamento,   dal  direttore  regionale  competente  in  materia  di
attivita' produttive.