Art. 4.
              Criteri per la valutazione dei programmi

   1.  I  programmi  comunali  sono  valutati  attribuendo i seguenti
punteggi alle azioni e agli interventi proposti:
   a)  costituzione  di  un organismo unitario di gestione del centro
commerciale naturale, punti 10;
   b) riqualificazione urbana mediante:
   1) azioni di marketing territoriale punti 20;
   2) interventi di arredo urbano, punti 10;
   3)  azioni per la promozione di prodotti artigianali tipici, punti
10;
   4)  interventi  finalizzati  all'incremento  dei flussi turistici,
punti 15;
   5) azioni mirate alla tutela dei locali e delle botteghe storiche,
punti 10;
   c) potenziamento delle infrastrutture mediante:
   1) interventi migliorativi sulla viabilita', punti 10;
   2) interventi migliorativi in materia di trasporto pubblico, punti
10;
   3) interventi in materia di parcheggi, punti 15;
   d) coordinamento e sviluppo di servizi comuni, punti 20;
   e) interventi migliorativi in materia di logistica, punti 20;
   f) coinvolgimento attivo delle attivita' artigianali e di servizio
presenti nell'area interessata, punti 15;
   g)  strumenti  di  tutela  a  garanzia dei livelli occupazionali e
della qualita' del lavoro, punti 20;
   h) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione
e comunicazione al consumatore, punti 20;
   i)  azioni  di partnership con enti locali e altre amministrazioni
operanti a livello locale, punti 20.