Art. 4. Criteri per la valutazione dei programmi 1. I programmi comunali sono valutati attribuendo i seguenti punteggi alle azioni e agli interventi proposti: a) costituzione di un organismo unitario di gestione del centro commerciale naturale, punti 10; b) riqualificazione urbana mediante: 1) azioni di marketing territoriale punti 20; 2) interventi di arredo urbano, punti 10; 3) azioni per la promozione di prodotti artigianali tipici, punti 10; 4) interventi finalizzati all'incremento dei flussi turistici, punti 15; 5) azioni mirate alla tutela dei locali e delle botteghe storiche, punti 10; c) potenziamento delle infrastrutture mediante: 1) interventi migliorativi sulla viabilita', punti 10; 2) interventi migliorativi in materia di trasporto pubblico, punti 10; 3) interventi in materia di parcheggi, punti 15; d) coordinamento e sviluppo di servizi comuni, punti 20; e) interventi migliorativi in materia di logistica, punti 20; f) coinvolgimento attivo delle attivita' artigianali e di servizio presenti nell'area interessata, punti 15; g) strumenti di tutela a garanzia dei livelli occupazionali e della qualita' del lavoro, punti 20; h) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione e comunicazione al consumatore, punti 20; i) azioni di partnership con enti locali e altre amministrazioni operanti a livello locale, punti 20.