Art. 5.
Nucleo di valutazione, formulazione e approvazione della graduatoria

   1.  All'istruttoria  e  alla valutazione dei programmi provvede la
direzione  regionale  competente  in  materia di attivita' produttive
avvalendosi   di  un  apposito  nucleo  di  valutazione,  di  seguito
denominato nucleo, costituito con atto del direttore del dipartimento
economico ed occupazionale.
   2.  Il  nucleo e' composto dal direttore della direzione regionale
di  cui  al  comma  1, che lo presiede, dal dirigente della struttura
competente   in   materia  di  commercio  nonche'  da  due  dirigenti
competenti  in  materia  di  ambiente  e  urbanistica. Le funzioni di
segreteria sono assicurate da un dipendente della direzione regionale
di cui al comma 1.
   3.  Il  nucleo,  previa  istruttoria  e valutazione dei programmi,
redige la graduatoria di quelli ammessi ai finanziamenti regionali. A
parita'  di  punteggio  si  segue  l'ordine  di  presentazione  delle
domande.
   4.  La  graduatoria  e'  approvata  dal direttore del dipartimento
economico  e occupazionale, salvo delega al direttore della direzione
regionale di cui al comma 1 ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Lazio.