Art. 5. Nucleo di valutazione, formulazione e approvazione della graduatoria 1. All'istruttoria e alla valutazione dei programmi provvede la direzione regionale competente in materia di attivita' produttive avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, costituito con atto del direttore del dipartimento economico ed occupazionale. 2. Il nucleo e' composto dal direttore della direzione regionale di cui al comma 1, che lo presiede, dal dirigente della struttura competente in materia di commercio nonche' da due dirigenti competenti in materia di ambiente e urbanistica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente della direzione regionale di cui al comma 1. 3. Il nucleo, previa istruttoria e valutazione dei programmi, redige la graduatoria di quelli ammessi ai finanziamenti regionali. A parita' di punteggio si segue l'ordine di presentazione delle domande. 4. La graduatoria e' approvata dal direttore del dipartimento economico e occupazionale, salvo delega al direttore della direzione regionale di cui al comma 1 ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.