Art. 6.
                 Spese ammissibili ai finanziamenti

   1.  Sono ammesse ai finanziamenti regionali le spese relative agli
interventi diretti:
   a)  alla  realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare
eventi  e  manifestazioni  al  coperto  o all'aperto finalizzati alla
valorizzazione del centro commerciale naturale;
   b)   al   miglioramento   dell'arredo   urbano  relativo  all'area
comprensiva del centro commerciale naturale;
   c)  al miglioramento dell'illuminazione pubblica relativa all'area
comprensiva del centro commerciale naturale;
   d)  al  miglioramento  della  viabilita'  e del trasporto pubblico
relativi all'area comprensiva del centro commerciale naturale;
   e)   al   coordinamento  delle  attivita'  concernenti  iniziative
promozionali, vendite promozionali, saldi e servizi collettivi;
   f) alle strategie di sviluppo e coordinamento di servizi comuni;
   g) alla promozione e al coordinamento delle iniziative;
   h)  all'ampliamento  di parcheggi a servizio dell'area comprensiva
del centro commerciale naturale;
   i)   al  coordinamento  delle  strategie  di  marketing  urbano  e
territoriale;
   l)   al  rifacimento  delle  facciate  di  immobili  destinati  al
commercio in sede fissa, alla somministrazione di alimenti e bevande,
alla ricettivita' turistica e all'artigianato locale;
   m) alla sistemazione delle vetrine;
   n) alle attivita' promozionali;
   o)  alle  spese  di  gestione  dell'organismo unitario gestore del
centro commerciale naturale di cui all'art. 2, comma 1, lettera g);
   p)  al  rifacimento  della  pavimentazione  delle  aree  mercatali
nonche' alla sistemazione dei banchi, delle tende e dei chioschi;
   q) allo sviluppo della strategia dei servizi comuni.