Art. 6. Spese ammissibili ai finanziamenti 1. Sono ammesse ai finanziamenti regionali le spese relative agli interventi diretti: a) alla realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare eventi e manifestazioni al coperto o all'aperto finalizzati alla valorizzazione del centro commerciale naturale; b) al miglioramento dell'arredo urbano relativo all'area comprensiva del centro commerciale naturale; c) al miglioramento dell'illuminazione pubblica relativa all'area comprensiva del centro commerciale naturale; d) al miglioramento della viabilita' e del trasporto pubblico relativi all'area comprensiva del centro commerciale naturale; e) al coordinamento delle attivita' concernenti iniziative promozionali, vendite promozionali, saldi e servizi collettivi; f) alle strategie di sviluppo e coordinamento di servizi comuni; g) alla promozione e al coordinamento delle iniziative; h) all'ampliamento di parcheggi a servizio dell'area comprensiva del centro commerciale naturale; i) al coordinamento delle strategie di marketing urbano e territoriale; l) al rifacimento delle facciate di immobili destinati al commercio in sede fissa, alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettivita' turistica e all'artigianato locale; m) alla sistemazione delle vetrine; n) alle attivita' promozionali; o) alle spese di gestione dell'organismo unitario gestore del centro commerciale naturale di cui all'art. 2, comma 1, lettera g); p) al rifacimento della pavimentazione delle aree mercatali nonche' alla sistemazione dei banchi, delle tende e dei chioschi; q) allo sviluppo della strategia dei servizi comuni.