Art. 7. Natura, misura e cumulabilita' dei finanziamenti 1. I finanziamenti regionali consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo totale delle spese sostenute per interventi ritenuti ammissibili ed effettivamente realizzati entro il termine di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e, comunque, per un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00. 2. 1 finanziamenti sono concessi in base all'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili e sono cumulabili con eventuali incentivi erogati da altri soggetti pubblici o privati.