Art. 7.
          Natura, misura e cumulabilita' dei finanziamenti

   1.  I  finanziamenti  regionali  consistono in contributi in conto
capitale  nella  misura  massima del 50% del costo totale delle spese
sostenute  per  interventi  ritenuti  ammissibili  ed  effettivamente
realizzati  entro  il  termine di dodici mesi a partire dalla data di
pubblicazione   della  graduatoria  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione Lazio e, comunque, per un importo complessivo non superiore a
euro 200.000,00.
   2.   1  finanziamenti  sono  concessi  in  base  all'ordine  della
graduatoria  e  fino  ad esaurimento delle risorse disponibili e sono
cumulabili con eventuali incentivi erogati da altri soggetti pubblici
o privati.