Art. 8.
                    Erogazione dei finanziamenti

   1.  A  seguito del provvedimento di concessione dei finanziamenti,
la  Regione  provvede  a  erogare  il 50% del relativo importo previo
invio da parte dell'ente beneficiario della documentazione attestante
l'avvio  della  fase  esecutiva  del  programma.  Il  restante 50% e'
erogato  a  seguito  della  certificazione  di  avvenuta  e  regolare
realizzazione  del  programma  e  della  rendicontazione totale delle
spese sostenute dall'ente beneficiario.