Art. 8. Erogazione dei finanziamenti 1. A seguito del provvedimento di concessione dei finanziamenti, la Regione provvede a erogare il 50% del relativo importo previo invio da parte dell'ente beneficiario della documentazione attestante l'avvio della fase esecutiva del programma. Il restante 50% e' erogato a seguito della certificazione di avvenuta e regolare realizzazione del programma e della rendicontazione totale delle spese sostenute dall'ente beneficiario.