Art. 9. Partecipazione finanziaria degli enti beneficiari 1. Gli enti beneficiari sono tenuti a finanziare parte delle spese sostenute dai soggetti privati coinvolti nella realizzazione del programma utilizzando risorse proprie pari ad almeno il 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla Regione, pena la revoca della concessione del finanziamento stesso.