Art. 9.
          Partecipazione finanziaria degli enti beneficiari

   1. Gli enti beneficiari sono tenuti a finanziare parte delle spese
sostenute  dai  soggetti  privati  coinvolti  nella realizzazione del
programma   utilizzando   risorse  proprie  pari  ad  almeno  il  40%
dell'ammontare  del  finanziamento  concesso  dalla  Regione, pena la
revoca della concessione del finanziamento stesso.