Art. 2. Fondi di solidarieta' 1. I Fondi di solidarieta' sono finalizzati alla erogazione di contributi alle aziende aderenti che, pur avendo attuato i prescritti interventi di prevenzione nei confronti di Erwinia amylovora, hanno subito danni agli impianti di pero derivanti da tale batterio. Tali contributi possono essere erogati anche da aziende iscritte al Fondo di solidarieta' per gli impianti di melo interessati da attacchi di Erwinia amylovora. 2. Il contributo e' determinato per ettaro di superficie effettivamente interessata alla malattia. Esso puo' essere finanziato con fondi di provenienza regionale fino ad massimo di L. 400.000 (Euro 206,58) per ettaro. 3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo di solidarieta' sono amministrate da Enti gestori. 4. Possono essere enti gestori i consorzi fitosanitari provinciali istituiti ai sensi della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, i consorzi di produttori agricoli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ovvero organismi appositamente costituiti con la finalita' di sostenere le aziende agricole colpite da fitopatie. 5. L'ente gestore adotta un regolamento di gestione, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel quale sono definite in particolare: a) le modalita' di partecipazione al Fondo delle aziende agricole; b) le modalita' di erogazione dei contributi; c) le modalita' per l'effettuazione dei controlli sulla corretta attuazione degli interventi di prevenzione prescritti; d) la revoca del contributo nel caso in cui i controlli di cui alla lettera c) risultassero negativi.