Art. 2.
                        Fondi di solidarieta'
    1.  I  Fondi  di solidarieta' sono finalizzati alla erogazione di
contributi alle aziende aderenti che, pur avendo attuato i prescritti
interventi  di  prevenzione nei confronti di Erwinia amylovora, hanno
subito  danni  agli impianti di pero derivanti da tale batterio. Tali
contributi  possono essere erogati anche da aziende iscritte al Fondo
di  solidarieta'  per gli impianti di melo interessati da attacchi di
Erwinia amylovora.
    2.   Il  contributo  e'  determinato  per  ettaro  di  superficie
effettivamente interessata alla malattia. Esso puo' essere finanziato
con  fondi  di  provenienza  regionale  fino ad massimo di L. 400.000
(Euro 206,58) per ettaro.
    3.  Le  risorse  finanziarie costituenti il Fondo di solidarieta'
sono amministrate da Enti gestori.
    4.   Possono   essere   enti   gestori  i  consorzi  fitosanitari
provinciali  istituiti ai sensi della legge regionale 22 maggio 1996,
n.  16, i consorzi di produttori agricoli di cui alla legge 25 maggio
1970,  n.  364,  ovvero  organismi  appositamente  costituiti  con la
finalita' di sostenere le aziende agricole colpite da fitopatie.
    5.   L'ente   gestore  adotta  un  regolamento  di  gestione,  da
trasmettere   alla   struttura   regionale   competente   in  materia
fitosanitaria, nel quale sono definite in particolare:
      a) le  modalita'  di  partecipazione  al  Fondo  delle  aziende
agricole;
      b) le modalita' di erogazione dei contributi;
      c) le   modalita'   per  l'effettuazione  dei  controlli  sulla
corretta attuazione degli interventi di prevenzione prescritti;
      d) la  revoca del contributo nel caso in cui i controlli di cui
alla lettera c) risultassero negativi.