Art. 5. Esame comunitario 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge e' data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 9 dicembre 1999 ERRANI