Art. 5.
                          Esame comunitario
    1.  Agli  aiuti  previsti dalla presente legge e' data attuazione
dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione  Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di
compatibilita'  da  parte  della  Commissione dell'Unione europea, ai
sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 9 dicembre 1999
                               ERRANI