Art. 2. Criteri e modalita' 1. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di valutazione e le modalita' di concessione dei finanziamenti per il biennio 1999-2000 con particolare riferimento a: a) livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Azienda dalla Regione e dalla Conferenza sanitaria territoriale; b) grado di integrazione tra le aziende sanitarie con riferimento sia all'organizzazione dei servizi sanitari sia all'acquisizione e gestione delle risorse; c) risultati di bilancio conseguiti negli ultimi tre esercizi; d) grado di ottimizzazione operativa conseguita nei diversi livelli di assistenza e nella appropriatezza degli interventi attuati.