Art. 2.
                         Criteri e modalita'
    1.  La  Giunta  regionale con proprio atto definisce i criteri di
valutazione  e  le  modalita' di concessione dei finanziamenti per il
biennio 1999-2000 con particolare riferimento a:
      a) livello   di   raggiungimento   degli   obiettivi  assegnati
all'Azienda dalla Regione e dalla Conferenza sanitaria territoriale;
      b) grado   di   integrazione   tra  le  aziende  sanitarie  con
riferimento   sia   all'organizzazione   dei   servizi  sanitari  sia
all'acquisizione e gestione delle risorse;
      c) risultati di bilancio conseguiti negli ultimi tre esercizi;
      d) grado  di  ottimizzazione  operativa  conseguita nei diversi
livelli   di  assistenza  e  nella  appropriatezza  degli  interventi
attuati.