(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      151 del 31 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata,  ai  sensi del
comma 4  dell'art.  22  della  legge  regionale  6 luglio 1977, n. 31
"Norme   per   la   disciplina   della   contabilita'  della  Regione
Emilia-Romagna"     e    successive    modifiche,    ad    esercitare
provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
relativa  legge  e  comunque  non  oltre  il  30 aprile 2000, a norma
dell'art.  49,  comma  3 dello statuto, il bilancio della Regione per
l'anno  fmanziario 2000, secondo gli stati di previsione dell'entrata
e  della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1999  come  modificato  dai  provvedimenti di variazione adottati nel
corso  dell'anno  1999, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni
capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.