Art. 12.
              Consulta regionale per il servizio civile
    1.  E'  istituita  la  consulta regionale per il servizio civile,
organo  consultivo della giunta regionale nelle materie oggetto della
presente legge.
    2. Alla consulta compete:
      a)  formulare  proposte in ordine alle linee di sviluppo di cui
al precedente art. 6;
      b)  esprimere  pareri  e  proposte  alla Regione, anche al fine
della loro presentazione alla struttura statale competente in materia
di  servizio  civile,  in ordine al miglioramento del servizio civile
nel  territorio  regionale,  tenuto conto degli esiti delle verifiche
previste al comma 2 del precedente art. 5.
    3. La consulta e' composta da rappresentanti della Regione, degli
enti  di servizio civile, degli enti locali, delle associazioni degli
obiettori,     del     Forum    regionale    del    terzo    settore,
dell'associazionismo giovanile e delle organizzazioni sindacali.
    4. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalita'
di composizione e funzionamento della consulta.